CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 luglio 1985, avverso l'ordinanza emessa il 2 marzo 2023 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 30 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 marzo 2023 il Tribunale di Catanzaro — Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 10 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a due tentate estorsioni' aggravate dall'art. 416 bis.1 cod. pen. ai danni, l'una, di [OSCURATO:PERSONA] e, l'altra, di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione degli artt. 125, 292 e 546 cod. proc. pen., per l'omessa valutazione della memoria difensiva con cui, sulla base dei dialoghi intercettati, si era dedotto - con riguardo al reato di cui al capo B) - che non vi era stata alcuna richiesta estorsiva ma solo una pressante richiesta di un prestito, garantito da un assegno, e si era chiesto di valutare se potesse costituire estorsione, in mancanza di una chiara minaccia proferita dal ricorrente, la richiesta di adempimento diretta ad [OSCURATO:PERSONA], il quale, dapprima, si era dimostrato accondiscendente ad effettuare il cambio dell'assegno ma, poi, aveva rinviato di giorno in giorno l'aiuto economico e aveva esacerbato la reazione dell'indagato; 2.2 violazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, essendo assente il riferimento al potere intimidatorio capitalizzato da un'associazione mafiosa e, laddove si volesse considerare immune da censure l'intervento innovatore del Tribunale, che avrebbe introdotto anche il profilo agevolatorio nella declinazione dell'aggravante, mancherebbe ogni riferimento alla consapevolezza del ricorrente di apportare un vantaggio alla compagine associativa. Inoltre, sarebbe stato trascurato che l'indagato avrebbe avuto un interesse personalissimo all'ottenimento del denaro, conseguente al cambio di un assegno; 2.3 violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al concorso nella tentata estorsione di cui al capo P), aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen., in quanto non sarebbero documentate richieste estorsive da parte sua ai rappresentanti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., facendosi riferimento in tutti i colloqui solo al fratello Simone; 2.4 violazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante del metodo mafioso con riguardo al reato di cui al capo P), in quanto il Tribunale avrebbe fatto riferimento solo al contesto ambientale; 2.5 violazione di legge e motivazione illogica circa la sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che non sarebbero stati considerati sia il fattore tempo, essendo decorsi oltre cinque anni dal fatto di reato contestato, sia la condizione familiare, essendo il ricorrente coniugato con una professionista e padre di due figli, che potrebbero risentire dell'assenza della figura paterna.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è, in parte, non consentito e, in parte, privo di specificità. Il Tribunale - quanto al delitto di tentata estorsione, aggravata dall'art. 416 bis.1 cod. pen., descritto al capo B) della rubrica accusatoria, ha rilevato che dalle conversazioni intercettate era emersa la dinamica delittuosa ascrivibile ad [OSCURATO:PERSONA], il quale, al fine di farsi versare da [OSCURATO:PERSONA] una somma di euro 2.000,00 in cambio di un assegno posto a garanzia, aveva insistito e minacciato l'incolumità della vittima in caso di inottemperanza alla richiesta. Tale tentativo estorsivo non aveva raggiunto lo scopo solo per l'opposizione della persona offesa, ugualmente inserita nel sistema criminale, che si era rivolta alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] per intercedere con i fratelli Melluso e dirimere la controversia anche per il tramite del boss Mancuso. A fronte di siffatte argomentazioni - corrette, logiche ed esaurienti - le doglianze, messe a fuoco dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito riesame del merito. Al riguardo deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 -01). Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, può dirsi sussistente l'omesso esame della memoria difensiva, che, invece, è stata presa in considerazione dal Tribunale, che ha dato atto del suo deposito (cfr. f. 1 del provvedimento impugnato) e ha poi disatteso le deduzioni ivi formulate, avendo rimarcato che l'ingiustizia della pretesa e la condotta minacciosa, posta in essere dall'indagato nei confronti della persona offesa del reato di cui al capo B), "non venivano superate dai rilievi difensivi, in quanto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]//uso non poteva essere valutata come mera richiesta di aiuto economico, attese l'assoluta mancanza di un legittimo titolo per richiedere la somma, le modalità aggressive e minacciose, l'insistenza per ottenere il quantum richiesto e la prepotenza immotivata nonché la pretesa di costringere chi lavora sul territorio a versare quota parte dei guadagni per mantenere chi viene tratto in arresto'.3. Il secondo motivo, con cui si censura la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. con riguardo al reato di cui al capo B), è privo di specificità. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e risponde all'avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità a una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. Siffatti principi sono stati osservati dal Tribunale di Catanzaro, che — con argomentazioni immuni da vizi - ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata sotto il profilo del metodo mafioso in ragione delle specifiche modalità della condotta, oltretutto realizzate in un contesto caratterizzato da pesanti infiltrazioni mafiose, dietro minaccia di fare il "pizzio" e invocando il sodalizio operante sul territorio, tale da incutere timore nei destinatari. 3.1 Del pari immune da vizi è la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'agevolazione. La condotta, tenuta dal ricorrente, infatti, ha avuto la finalità di portare ausilio al sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza degli Accorinti di Briatico, contribuendo a rafforzare la forza intimidatoria dello stesso sul territorio di appartenenza. Ricorrono, pertanto, i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento dell'aggravante ad effetto speciale, contestata nella sua duplice declinazione. 4. Anche il terzo motivo non è consentito. Il Tribunale ha rilevato che dalle intercettazioni telefoniche si desumeva che il ricorrente e suo fratello Simone avevano posto in essere un tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. In particolare, dai dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si evinceva che i due discutevano della volontà dei gemelli Melluso di ricevere da kernel s.r.l. i soldi dell'estorsione, per lavori dalla stessa effettuati, e del conflitto generato a causa di [OSCURATO:PERSONA], che si era intromesso nell'area di riferimento dei Melluso ("Erano venuti quei ragazzi di Briatico .... I gemellini per la [OSCURATO:SOCIETA] ...sono incazzati. Ciccio si è preso i soldi e non glieli ha dati"). [OSCURATO:PERSONA], quindi, riferiva di aver invitato i fratelli Melluso a parlare direttamente con Ciccio. Il Tribunale, dopo avere rilevato che da tale conversazione si desumeva con chiarezza il coinvolgimento di entrambi i germani Melluso (gemelli di Briatico) nel tentativo di estorsione, con l'evidente indicazione identificativa del rapporto di parentela gemellare e del territorio di riferimento, ha evidenziato che l'ingiustizia della pretesa e la condotta minacciosa emergevano dalle parole di [OSCURATO:PERSONA], che, in mancanza di un titolo legittimo, con le modalità aggressive e minacciose connaturali nel metodo mafioso aveva preteso che gli fossero versate le somme richieste, in quanto la società aveva già ricevuto tre acconti per i lavori in atto. A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente ha sollecitato una ricostruzione della vicenda non consentita in questa sede, atteso che, come già ricordato, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178-01). 5. Il quarto motivo, con cui si censura la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. con riguardo al reato di cui al capo P), è privo di specificità. Il Tribunale ha affermato che le condotte erano volte a favorire il sodalizio di appartenenza degli Accorinti di Briatico (e a rafforzarne la capacità intimidatoria) ed erano state realizzate con metodo mafioso, atteso che l'insistente richiesta di versamento di denaro sine titulo era stata effettuata evocando il nome del sodalizio. Al riguardo giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso e da esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 9/3/2018, Marando, Rv. 273190 - 01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, 5 ( Capuozzo, Rv. 264900 - 01); essa può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 -01; Sez. 5, n. 21530 dei 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01; Sez. 2, n. 49090 del 4/12/2015, Maccariello, Rv. 265515 - 01). La medesima giurisprudenza (Sez. 2, n. 10467 del 10/02/2016, Letizia e altri, Rv. 266654 - 01) riconosce altresì come l'aggravante de qua ricorra nel delitto di estorsione se in esso si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà (Sez. 5, n. 28442 del 17/04/2009, Russo e altri, Rv. 244333 -01). 5.1 Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Catanzaro, il quale ha evidenziato - sotto il profilo del metodo mafioso - che era stato evocato il nome del sodalizio, operante sul territorio, così, dunque, configurando la classica modalità con la quale esponenti della 'ndrangheta dimostrano il loro potere di controllo su un territorio, pretendendo somme di denaro dagli imprenditori per i lavori svolti sul territorio stesso. Del pari immune da vizi è la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'agevolazione. La condotta, tenuta dal ricorrente, infatti, ha avuto la finalità di agevolare il sodalizio di appartenenza degli Accorinti di Briatico, contribuendo a rafforzare la forza intimidatoria dello stesso sul territorio di appartenenza. L'indagato aveva consapevolmente speso, con le espressioni utilizzate, quel potere di intimidazione che naturalmente promana dal vincolo associativo mafioso ed era altrettanto consapevole, così facendo, di rafforzare la cosca di appartenenza. Ricorrono, pertanto, i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento dell'aggravante ad effetto speciale, contestata nella sua duplice declinazione. 6. Anche l'ultimo motivo è privo di specificità. Giova premettere che questa Corte (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.Nel caso in esame, l'ipotesi di reato contestata al ricorrente, per l'appunto un tentativo di estorsione aggravata dall'art. 416 bis.1 cod. pen., assoggetta, quindi, l'indagato alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, in quanto relativa, può essere superata in presenza di elementi certi, dedotti dall'interessato o, comunque, emergenti dagli atti, indicativi dell'attenuata o della cessata pericolosità sociale del soggetto. Il Tribunale ha rilevato che la difesa non aveva indicato elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, basato su parametri connessi alla personalità spregiudicata, al ruolo egemone dei Melluso nella zona di Briatico in ordine a condotte estorsive ai danni di imprenditori, al permanente inserimento del ricorrente nel medesimo contesto delittuoso e all'assenza di segnali di resipiscenza. Trattasi di argomentazioni che, in quanto immuni da vizi logici ed errori di diritto, sfuggono ad ogni rilievo consentito in questa sede. 7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente quantificata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 8. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. c.p.p.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda all