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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 43788/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto: a) il primo motivo è, per un verso, precluso in questa sede, poiché la specifica questione della configurabilità di un rilevante concorso personale del ricorrente alla consumazione del fatto non era stata dedotta in appello (che riguardava le condotte di tutti i concorrenti, nel loro insieme ideate, organizzate e poste in essere, nel perseguimento di un'unica finalità), e, per il resto, ripetitivo di analoga censura di merito puntualmente risolta con adeguata e tutt'altro che illogica motivazione nella sentenza impugnata (pp. 8-11, ove ineccepibile giustificazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 340 cod. pen. nelle condotte poste in essere - sulla base della loro unitaria progettazione, organizzazione e coordinata realizzazione - da tutti i concorrenti); b) i restanti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura attinenti al merito e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pp. 11-12, ove congrua giustificazione in ordine alla esclusione della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.; pp. 13-14, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/5/2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto: a) il primo motivo è, per un verso, precluso in questa sede, poiché la specifica questione della configurabilità di un rilevante concorso personale del ricorrente alla consumazione del fatto non era stata dedotta in appello (che riguardava le condotte di tutti i concorrenti, nel loro insieme ideate, organizzate e poste in essere, nel perseguimento di un'unica finalità), e, per il resto, ripetitivo di analoga censura di merito puntualmente risolta con adeguata e tutt'altro che illogica motivazione nella sentenza impugnata (pp. 8-11, ove ineccepibile giustificazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 340 cod. pen. nelle condotte poste in essere - sulla base della loro unitaria progettazione, organizzazione e coordinata realizzazione - da tutti i concorrenti); b) i restanti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura attinenti al merito e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pp. 11-12, ove congrua giustificazione in ordine alla esclusione della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.; pp. 13-14, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021.
Sentenza Cassazione n. 43788/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris