CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 03173/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01188/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],r appresenta t a e dife s a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del l.r.p.t. ; -intimata - Oggetto: s.r.l. impugnazione delibera esclusione socio AC –11/02/2026 r.g. n. 01188/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Napoli n. 2166/2021, pubblicata in data 11 giugno2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello da lei proposto avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda dalla medesima proposta con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 29 aprile 2015, contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in prosieguo, breviter , “la società”), volta a conseguire la nullità della delibera assembleare del 5 aprile 2014 con la quale era stata deliberata la sua esclusione dalla predetta compagine sociale. 2. La società è rimasta intimata. 3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] andava dichiarato improcedibile, atteso che dall’esame degli atti non risultava la tempestiva prova della notifica dell’appello alla controparte e, con essa, la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione dell’appellante; b) che, infatti, l ’appellante aveva notificato l’impugnazione tramite p.e.c., costituendosi poi in giudizio in data 28 novembre 2018 secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie cartaceedi vari documenti informatici nativi digitali (la citazione in appello, la procura alle liti, la relazione di notificazione, il messaggio di posta elettronica e le r.g. n. 01188/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica, munite dell’asseverazione di conformità della copia cartacea dell’atto notificato in formato telematico via p.e.c.) senza, tuttavia, provvedere a depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti, ciò che era invece necessario al fine di fornire la prova della tempestività della propria costituzione ; c) che la prova della notifica dell’appello non poteva essere ricavata nemmeno dal comportamento dell’appellata, costituitasi con modalità telematica, la quale, pur non avendo sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione dell’appellante, non aveva depositato in modalità telematica entro la prima udienza l’originale o il duplicato informatico dei messaggi di posta elettronica certificata ricevuti, provvedendo solo in data 9 ottobre 2019, dopo che la causa era stata riservata a sentenza e rimessa sul ruolo collegiale, a produrre il solo messaggio di posta elettronica relativo all’atto di appello; d) che il procuratore dell’appellante, odierna ricorrente, aveva dichiara to di aver sostituito il software del proprio computer e di non essere,pertanto , in grado di produrre le p.e.c. originali della notifica dell’appello; e) che la facoltà concessa all’appellante dall’art. 9, comma 1-ter, della l. n. 53 del 1994, di estrarre la copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e la relativa attestazione di conformità, era finalizzata solo a offrire un principio di prova in ordine alla notifica dell’atto di appello restando, tuttavia, imprescindibile l’onere, non oltre il termine della prima udienza di comparizione e trattazione, di depositare l’originale e/o il duplicato informatico della relazione di notificazione effettuata con posta r.g. n. 01188/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] elettronica certificata, giacché solo tale adempimento poteva evitare la sanzione dell’improcedibilità dell’appello ex art. 348 cod. proc. civ., in ragione della mancata dimostrazione della tempestività della costituzione in giudizio; f) che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. n. 22438/2018, richiamata da Cass., SS.UU., n. 8312/2019 e Cass. n. 19244/2020 ) non era applicabile alla fattispecie, siccome relativa a un giudizio, quello di cassazione, in cui, non essendo operante il sistema del processo civile telematico, non è possibile dare la prova della notificazione con modalità telematica e nel quale, pertanto, la Corte di Cassazione non è in grado di verificare la conformità all’originale nativo digitale della copia analogica del ricorso depositata, come chiarito dalla stessa Corte con la successiva pronuncia n. 8312/2019, laddove nel giudizio di appello l’esclusiva forma telematica rendeva cogente e inderogabile il rispetto della medesima forma. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo di ricorso: « Art. 360 cpc n. 4 in relazione all’art. 132 2 c . n. 4 cpc e art. 111 della Cost. – violazione del principio di non contraddizione: vi è contrasto insanabile tra l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sentenza impugnata», deducendo che, in sede di reiezione della richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, la Corte di appello, respingendo l’istanza nel merito con ordinanza del 15 gennaio 2019, non aveva minima me nte sollevato alcun problema inerente alla procedibilità del gravame, sicché non è dato comprende re come la documentazione depositata dall’appellante sia stata r.g. n. 01188/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ritenuta rituale ai fini dell’emissione dell’ordinanza e tamquam non essetcon la sentenza. b) Secondo motivo di ricorso: « Art 360 cpc n 3: Violazione e falsa applicazione della l. n. 53 della legge 1994 in relazione all’art.115 comma 3 cpc , art 156 comma 3 cpc e art. 348 cpc., del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, per erronea pronuncia di nullità della notificazione telematica per omesso deposito telematico della notifica tempestiva dell’impugnazione e della tempestività della sua costituzione, avendo depositato solo le copie analogiche di atti cd nativi digitali», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata avendo mancato di considerare che l’impugnazione a mezzo pec era stata ricevuta dalla societàin data 23 novembre 2018 e che quest’ultima nessuna eccezione alla lesione del contraddittorio aveva formulato, provvedendo, anzi , a integrare la documentazione digitale ricevuta. c) Terzo motivo di ricorso: « Art. 360 cpc n 3 - violazione del principio di non discriminazione del documento informatico, art 46 del Regolamento U.E. n. 910/2014 del 23/7/2014 secondo il quale il giusto processo deve essere garantito con l’evitare inutili formalismi, specie allorquando questi penalizzano il difensore “digitale” rispetto a quello “analogico”; violazione dell’art.2719 cc;», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. r.g. n. 01188/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d) Quarto motivo di ricorso: « Art. 360 cpc n.4, in relazione all’ art. 132 2 c n.4; violazione art. 111 Cost.; art. 101 cpc, per tardiva sollecitazione e regolarizzazione del contraddittorio», deducendo la nullità della sentenzaper la sussistenza di un error in procedendo, identificato nella circostanza che, dopo ave r rassegnatole conclusioni in data 26 marzo 2019, la Corte, ritiratasi in Camera di Consiglio, avrebbe s cope rto l’irregolarità, affrettandosi a emettere, ai sensi dell’art. 101 c od. proc. civ. , l’ordinanza del 9settembre 2019, nella quale rilevava per la prima volta e al termine del processo di appello la presunta irregolarità, poi sancitacon la sentenza. 2. I motivi di ricorso, che vertono tutti sulla medesima questione inerente alla lamentata erroneità della declaratoria di improcedibilità dell’appello, possono essere congiuntamente esaminati e si rivelano fondati, nei limiti e per le considerazioniche seguono. 3. Questa Corte ( Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024 , seguita da Cass. n. 15028 del 20 25 e n. 24107 del 20 25 ) ha affermato il principio, del tutto condivisibile e che va in questa sede espressamente ribadito, secondo cui , i n caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e r.g. n. 01188/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamente affermando l’esistenza di un obbligo di produzione dell’originale notificato in forma telematica, che invece il sistema normativonon prevede (si rinvia, per brevità , sul punto , a quanto condivisibilmente affermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023), potendo derivare l’improcedibilità solo da una totale omissione da parte dell’appellante dell’onere di produzione della prova della notificazionedel gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023). Parimenti erronea è l’affermazione della Corte territoriale relativa all’insuscettibilità di sanatoria dell’eventuale vizio per effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca (come nella specie si è pacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto già affermato da questa stessa Sezione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 33601 del 15/11/2022), secondo cui l a tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, cod. p roc . c iv ., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto. Da ultimo, va affermato che del tutto irrilevante è la circostanza che i precedenti di questa Corte citati nella sentenza impugnata si riferiscano a ipotesi in cui il giudizio di legittimità non era (ancora) disciplinato in forma tematica . La distinzione , in effetti, non ha alcun pregio, posto che i principi di interpretazione “ragionata” delle forme del processo e di sanatoria di ogni possibile invalidità r.g. n. 01188/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per il raggiungimento dello scopo dell’atto hanno una portata generale, che si applica a qualsivogliaregola procedurale, del tutto a prescinderedall’introduzione del processo civile telematico, le cui peculiarità tecnico- informatiche non valgono cer t o a stravolgere i cennati principi generali che regolano il processo civile , sin dall’introduzionedel codice di rito. 4. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi al