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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 24334/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 luglio 2023, il Gip presso il Tribunale di Udine ha convalidato il provvedimento del 25 luglio 2023, con il quale il Questore di Udine ha prescritto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accedere per anni sei a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio valevoli per i campionati nazionali ed internazionali, ed in cui si svolgono manifestazioni sportive di pallacanestro, nazionali ed internazionali, nei casi indicati dal menzionato provvedimento, e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] per anni tre.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per Cassazione l' Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali prescritte a pena di nullità, per avere il Gip convalidato il provvedimento emesso dal Questore, senza rispettare il termine minimo di 48 ore riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità a garanzia per l'esercizio del diritto di difesa.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida.

Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida (Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass., in fattispecie del tutto analoga). 2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 25/07/2023, alle ore 16,55, e la convalida da parte del Gip è r'(11 stata emessa in data 27/07/2023, alle ore 11,00 e depositata in cancelleria in pari data alle ore 12,00, prima dello scadere del termine mimino a difesa.

Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. 2.L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento emesso dal Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Udine del 25/07/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Udine.

Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 luglio 2023, il Gip presso il Tribunale di Udine ha convalidato il provvedimento del 25 luglio 2023, con il quale il Questore di Udine ha prescritto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accedere per anni sei a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio valevoli per i campionati nazionali ed internazionali, ed in cui si svolgono manifestazioni sportive di pallacanestro, nazionali ed internazionali, nei casi indicati dal menzionato provvedimento, e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] per anni tre. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per Cassazione l' Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali prescritte a pena di nullità, per avere il Gip convalidato il provvedimento emesso dal Questore, senza rispettare il termine minimo di 48 ore riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità a garanzia per l'esercizio del diritto di difesa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass., in fattispecie del tutto analoga). 2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 25/07/2023, alle ore 16,55, e la convalida da parte del Gip è r'(11 stata emessa in data 27/07/2023, alle ore 11,00 e depositata in cancelleria in pari data alle ore 12,00, prima dello scadere del termine mimino a difesa. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. 2.L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento emesso dal Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Udine del 25/07/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Udine. Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consigliere
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