CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 644/2018 del ruolo generale, proposto DA F ORTORE W IND S. P .A. – già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L . - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), incorporata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (codice fiscale 031515407107), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62A16 D643 W), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 25, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] B ICCARI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Biccari (FG), alla P.zza Municipio, n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 128 del 28 dicembre 2017, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E), elettivamente domiciliato in Roma, al C.so [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – NONCHÈ l’ AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] – TERRITORIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 1712/27/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia (Bari - Sezione distaccata di Foggia), depositata in data 15 maggio 2017; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 18 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è l’omessa dichiarazione e versamento dell’ICI relativamente agli anni di imposta 2009/2010, richiesta dal Comune di Biccari in relazione al possesso da parte della ricorrente di un impianto eolico, composto da sei aerogeneratori, sito nel citato Comune, alla località “Ripe di Suonno”; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Puglia (Bari- Sezione distaccata di Foggia) rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 780/5/2014 della Commissione tributaria provinciale di Foggia. 3. con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate in data 14 dicembre 2017 ed al Comune il 15/19 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura; 4. il Comune di Biccari, dal suo canto, resisteva con controricorso notificato il 24 gennaio 2018, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; 5. l’Agenzia delle Entrate è restata intimata; 6. con atto del 9maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorporante per fusione la ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ., rappresentando di aver conciliato (anche) la presente lite con l’ente impositore; [OSCURATO:PERSONA] : 1. il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; 2. il difensore della ricorrente non risulta munito del mandato speciale richiesto dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., ove si consideri che la procura alla lite allegata in calce al ricorso si limitava a conferire al difensore «ogni ampia facoltà di legge», espressione questa che, nella sua genericità, non può reputarsi idonea, per ribadita giurisprudenza di questa Corte, a consentire di effettuare atti che importino non solo disposizione del diritto in contesa (transazione, confessione, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto), ma anche rinunzia agli atti del giudizio (così Cass., Sez. VI/III, 27 luglio 2018, n. 19907, con riferimento ad una procura del tutto analoga a quella in oggetto, che richiama «Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909; Cass., 17/12/2013, n. 28146; Cass., 5/7/1991, n. 7413; Cass., 28/10/1988, n. 5859; Cass., 7/1/1984, n. 99 ; Cass., 20/6/1978, n. 3033; Cass., 2/8/1977, n. 3396»); 4. tale atto denota, nondimeno, la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso, giacché la dichiarazione di rinunzia sprovvista dei requisiti di cui all'art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., pur non essendo idonea a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. , palesa il sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso, consentendo così al giudice di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora la conciliazione della lite abbia determinare la cessazione della materia del contendere (cfr. in tema, Cass., Sez. VI/III, 27 luglio 2018, n. 19907, che richiama «Cass., 15/01/2015, n. 963; Cass., 11/10/2013, n. 23161; Cass., 15/9/2008, n. 23685; Cass., 6/12/2004, n. 22806» e negli stessi termini, ex multis , Cass., Sez. L., 12 novembre 2020, n. 25625; Cass., Sez. U. civ., 18 febbraio 2010, n. 3876 e. da ultimo, Cass., Sez. T, 9 febbraio 2023, n, 4104); 5. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, stante l’intervenuto accordo transattivo; 6. non sussistono i presupposti per imporre all’istante il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass, Sez. VI/T, 7 giugno 2018,n. 14782 e Cass., Sez. VI/T, 12 novembre 2015, n. 23175/2015, nonché Cass., Sez. L., 12 novembre 2020, n. 25625); P . Q