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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23367/2026

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ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scafarelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1790/2023depositata il 26/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 16956/2023Numero sezionale 3116/2026Numero di raccolta generale 23367/2026Data pubblicazione 16/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., creditore diARZANÀ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha proposto reclamo avverso il decretodel Tribunale di Venezia, con il quale era stata rigettata la domanda diapertura della liquidazione giudiziale della società debitrice; il rigetto eraavvenuto sul presupposto dell’insussistenza dello stato di insolvenza,stante anche l’assenza di procedure esecutive e l’assenza di debiti dinatura tributaria e contributiva, benché fosse stata accertata l’esistenzadel credito del ricorrente ai fini della legittimazione ad agire.2.

La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il reclamo del creditore e hadichiarato aperta la liquidazione giudiziale, avendo riscontratol’intervenuto passaggio in giudicato dell’accertamento del credito delreclamante e l’inesistenza di controcrediti da opporre in compensazione alcreditore istante, non essendo stato proposto appello incidentale avversola relativa statuizione del primo giudice.

Con autonomo percorsoargomentativo, la sentenza impugnata ha poi accertato – ai fini dellalegittimazione attiva del creditore reclamante - l’esistenza del creditodell’istante, nonché l’inesistenza dei diversi crediti opposti incompensazione dalla reclamata, derivanti anche da asseriti inadempimentidel creditore ricorrente; il credito del reclamante è scaturito – comeaccertato dalla sentenza impugnata - dall’inadempimento della reclamataa un contratto di locazione sottoscritto in data 2 febbraio 2020,quantificato in € 600.000,00 oltre IVA, anche alla luce dell’istruttoriaespletata nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 cod. civ.3.

Ha, poi, valorizzato il giudice del reclamo l’inadempimento dellareclamata quale elemento sintomatico dello stato di insolvenza,accertandosi che la società reclamata non avesse le risorse per far fronteal debito di parte reclamante, essendo l’attivo della medesima – comeemergente dai bilanci degli ultimi esercizi (2020 – 2021) – fondato suicrediti nei confronti della reclamante, ritenuti «inconsistenti», nonché conpatrimonio netto negativo come risultante dal bilancio dell’esercizio 2021.n. 16956/2023 R.G.Numero registro generale 16956/2023Numero sezionale 3116/2026Numero di raccolta generale 23367/2026Data pubblicazione 16/07/20264.

Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato a cinquemotivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorsoil creditore istante.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 50, comma 3, CCII, nellaparte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto passata in giudicato lastatuizione del primo giudice circa l’esistenza del credito del creditoreistante e l’inesistenza dei controcrediti per omessa proposizione di appelloincidentale.

Il ricorrente si richiama all’operatività del principio devolutivoe trascrive passaggi della propria comparsa di costituzione in sede direclamo, in cui la questione è stata espressamente riproposta (pagg. 13 -15, testo e nota 5) e (in tesi) devoluta al giudice del reclamo.

Si osservache il principio devolutivo opera diversamente in caso di costituzione nelgiudizio di reclamo rispetto al reclamo proposto avverso l’apertura dellaliquidazione giudiziale, ove è imposta l’esposizione di specifici motivi direclamo, laddove in caso di decreto di rigetto la Corte d’Appello è investitadal reclamato del riesame completo della res iudicanda.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo, nonchétravisamento delle prove, nella parte in cui la sentenza impugnata haaccertato il credito del reclamato a fronte del mancato pagamento delcanone di locazione, con un canone contrattuale annuo di € 200.000,00.Si deduce erronea valutazione della documentazione versata in atti, conparticolare riferimento alla pendenza di un giudizio ordinario, in cui erastata chiesta la riduzione del canone di locazione per indisponibilità di unabanchina, giudizio nel quale sarebbero stati raccolti elementi di prova afavore del ricorrente; si censura, inoltre, l’omessa valutazione degli atti dialtro giudizio ordinario, in cui è stato chiesto il risarcimento dei dannin. 16956/2023 R.G.Numero registro generale 16956/2023Numero sezionale 3116/2026Numero di raccolta generale 23367/2026Data pubblicazione 16/07/2026subiti dalla ricorrente per effetto del comportamento della reclamata; sicensura la valorizzazione di una perizia di parte avversa.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, «n. 1 e n. 5», cod. proc. civ., violazione dell’art. 37 CCII nellaparte in cui la sentenza impugnata ha accertato l’inesistenza delcontrocredito vantato dalla ricorrente nei confronti della creditricereclamata.

Si deduce che l’accertamento compiuto nella sentenzaimpugnata esorbiterebbe dalla natura incidentale dell’esistenza del creditoai fini della legittimazione ad agire del creditore ricorrente, in quantocompiuto senza valutare le ragioni del ricorrente, nonché in modo nonsommario, laddove l’accertamento della fondatezza del credito sarebbe dicompetenza del giudice ordinario, al quale era demandato l’accertamentodel credito del ricorrente.

Ripropone, poi, il ricorrente le proprie deduzionirelative all’esistenza del proprio controcredito (lavori di allestimento dicantiere navale per completamento della nave Nativa 2 e serviziaccessori), alla mancata fruizione di parte del bene locato, all’addebito dicosti di rimessaggio.4.

Il secondo e il terzo motivo, i quali vanno esaminatipregiudizialmente e congiuntamente rispetto al primo, sono inammissibilianzitutto in relazione alle censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., in quanto non è stato indicato il fatto storico omesso; lecensure, per altro profilo, si incentrano su omessa valutazione di deduzionie argomentazioni difensive, non deducibili sotto tale parametro (Cass., n.13024/2022; Cass., n. 22397/2019; Cass., n. 26305/2018), nonchésull’omessa valutazione di elementi di prova, anch’essa estranea allacensura in oggetto (Cass., Sez.

U., n. 34476/2019).5.

Per il resto, i motivi si risolvono in una rivalutazione dei fattiaccertati dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,n. 16956/2023 R.G.Numero registro generale 16956/2023Numero sezionale 3116/2026Numero di raccolta generale 23367/2026Data pubblicazione 16/07/2026terzo grado di merito (Cass., n. 8758/2017; Cass., n. 3340/2019; Cass.,n. 640/2019).6.

Per l’effetto, diviene inammissibile anche l’esame del primo motivo,fondato sulla censura della concorrente ragione della decisione secondocui sarebbe passato in giudicato l’accertamento del giudice di prime curecirca la legittimazione ad agire del creditore istante.

Una volta consolidatal’autonoma ratio decidendi, il ricorrente non ha interesse all’esame delrelativo motivo di ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneoa determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultandocomunque consolidata l'autonoma motivazione (Cass., n. 30760/2025;Cass., Sez.

U., n. 20107/2024; Cass., n. 15399/2018; n. 9752/2017).7.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2 CCII, nella parte incui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenzadella ricorrente in assenza di elementi indiziari certi e senza prendere inesame i controcrediti da essa vantati verso parte controricorrente.

Siosserva che il credito del reclamato sarebbe sub iudice e che nonsarebbero stati valutati correttamente gli elementi emersi in sede digiudizio ordinario.8.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «illogicità dei criteri contabili seguitidall’ I spettore Giudiziale nella relazione ex art. 2409 c.c. e dalla stessaCorte d’Appello nella disamina dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA]».

Siosserva che tale valutazione, operata nell’ambito di un procedimento exart. 2409 cod. civ., non è stata oggetto di valutazione in sede ordinaria,essendo in quella sede cessata la materia del contendere, di cui vengonocontrastate le valutazioni, deducendosene l’erroneità.9.

Gli ultimi due motivi sono inammissibili, in quanto impingono nellavalutazione degli elementi di prova compiuto dalla Corte di merito, circal’esistenza di elementi sintomatici dello stato di insolvenza, valutazionen. 16956/2023 R.G.Numero registro generale 16956/2023Numero sezionale 3116/2026Numero di raccolta generale 23367/2026Data pubblicazione 16/07/2026incensurabile nel giudizio di legittimità.

In particolare, inammissibiliappaiono i due motivi sia in relazione alla dedotta violazione di legge, laquale non può attingere al giudizio di erronea valutazione del materialeprobatorio, rimessa al giudice del merito (ex multis: Cass., n. 2449/2026;Cass., n. 23055/2024; Cass., n. 331/2020; Cass., n. 4601/2017; Cass., n.16168/2015; Cass., n. 24679/2013; Cass., n. 27197/2011; Cass., n.7846/2006), sia in relazione alla censura di omesso esame di fattodecisivo, essendo anch’esse censure dirette a riformulare il giudizio diasserito cattivo uso del potere di cernita e valutazione delle prove, nondeducibile nel giudizio di legittimità (Cass., Sez.

U., n. 34476/2019).10.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delcontroricorrente, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 16956/2023 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scafarelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1790/2023depositata il 26/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 16956/2023Numero sezionale 3116/2026Numero di raccolta generale 23367/2026Data pubblicazione 16/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., creditore diARZANÀ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha proposto reclamo avverso il decretodel Tribunale di Venezia, con il quale era stata rigettata la domanda diapertura della liquidazione giudiziale della società debitrice; il rigetto eraavvenuto sul presupposto dell’insussistenza dello stato di insolvenza,stante anche l’assenza di procedure esecutive e l’assenza di debiti dinatura tributaria e contributiva, benché fosse stata accertata l’esistenzadel credito del ricorrente ai fini della legittimazione ad agire.2. La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il reclamo del creditore e hadichiarato aperta la liquidazione giudiziale, avendo riscontratol’intervenuto passaggio in giudicato dell’accertamento del credito delreclamante e l’inesistenza di controcrediti da opporre in compensazione alcreditore istante, non essendo stato proposto appello incidentale avversola relativa statuizione del primo giudice. Con autonomo percorsoargomentativo, la sentenza impugnata ha poi accertato – ai fini dellalegittimazione attiva del creditore reclamante - l’esistenza del creditodell’istante, nonché l’inesistenza dei diversi crediti opposti incompensazione dalla reclamata, derivanti anche da asseriti inadempimentidel creditore ricorrente; il credito del reclamante è scaturito – comeaccertato dalla sentenza impugnata - dall’inadempimento della reclamataa un contratto di locazione sottoscritto in data 2 febbraio 2020,quantificato in € 600.000,00 oltre IVA, anche alla luce dell’istruttoriaespletata nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 cod. civ.3. Ha, poi, valorizzato il giudice del reclamo l’inadempimento dellareclamata quale elemento sintomatico dello stato di insolvenza,accertandosi che la società reclamata non avesse le risorse per far fronteal debito di parte reclamante, essendo l’attivo della medesima – comeemergente dai bilanci degli ultimi esercizi (2020 – 2021) – fondato suicrediti nei confronti della reclamante, ritenuti «inconsistenti», nonché conpatrimonio netto negativo come risultante dal bilancio dell’esercizio 2021.n. 16956/2023 R.G.Numero registro generale 16956/2023Numero sezionale 3116/2026Numero di raccolta generale 23367/2026Data pubblicazione 16/07/20264. Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato a cinquemotivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorsoil creditore istante.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 50, comma 3, CCII, nellaparte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto passata in giudicato lastatuizione del primo giudice circa l’esistenza del credito del creditoreistante e l’inesistenza dei controcrediti per omessa proposizione di appelloincidentale. Il ricorrente si richiama all’operatività del principio devolutivoe trascrive passaggi della propria comparsa di costituzione in sede direclamo, in cui la questione è stata espressamente riproposta (pagg. 13 -15, testo e nota 5) e (in tesi) devoluta al giudice del reclamo. Si osservache il principio devolutivo opera diversamente in caso di costituzione nelgiudizio di reclamo rispetto al reclamo proposto avverso l’apertura dellaliquidazione giudiziale, ove è imposta l’esposizione di specifici motivi direclamo, laddove in caso di decreto di rigetto la Corte d’Appello è investitadal reclamato del riesame completo della res iudicanda.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo, nonchétravisamento delle prove, nella parte in cui la sentenza impugnata haaccertato il credito del reclamato a fronte del mancato pagamento delcanone di locazione, con un canone contrattuale annuo di € 200.000,00.Si deduce erronea valutazione della documentazione versata in atti, conparticolare riferimento alla pendenza di un giudizio ordinario, in cui erastata chiesta la riduzione del canone di locazione per indisponibilità di unabanchina, giudizio nel quale sarebbero stati raccolti elementi di prova afavore del ricorrente; si censura, inoltre, l’omessa valutazione degli atti dialtro giudizio ordinario, in cui è stato chiesto il risarcimento dei dannin. 16956/2023 R.G.Numero registro generale 16956/2023Numero sezionale 3116/2026Numero di raccolta generale 23367/2026Data pubblicazione 16/07/2026subiti dalla ricorrente per effetto del comportamento della reclamata; sicensura la valorizzazione di una perizia di parte avversa.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, «n. 1 e n. 5», cod. proc. civ., violazione dell’art. 37 CCII nellaparte in cui la sentenza impugnata ha accertato l’inesistenza delcontrocredito vantato dalla ricorrente nei confronti della creditricereclamata. Si deduce che l’accertamento compiuto nella sentenzaimpugnata esorbiterebbe dalla natura incidentale dell’esistenza del creditoai fini della legittimazione ad agire del creditore ricorrente, in quantocompiuto senza valutare le ragioni del ricorrente, nonché in modo nonsommario, laddove l’accertamento della fondatezza del credito sarebbe dicompetenza del giudice ordinario, al quale era demandato l’accertamentodel credito del ricorrente. Ripropone, poi, il ricorrente le proprie deduzionirelative all’esistenza del proprio controcredito (lavori di allestimento dicantiere navale per completamento della nave Nativa 2 e serviziaccessori), alla mancata fruizione di parte del bene locato, all’addebito dicosti di rimessaggio.4. Il secondo e il terzo motivo, i quali vanno esaminatipregiudizialmente e congiuntamente rispetto al primo, sono inammissibilianzitutto in relazione alle censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., in quanto non è stato indicato il fatto storico omesso; lecensure, per altro profilo, si incentrano su omessa valutazione di deduzionie argomentazioni difensive, non deducibili sotto tale parametro (Cass., n.13024/2022; Cass., n. 22397/2019; Cass., n. 26305/2018), nonchésull’omessa valutazione di elementi di prova, anch’essa estranea allacensura in oggetto (Cass., Sez. U., n. 34476/2019).5. Per il resto, i motivi si risolvono in una rivalutazione dei fattiaccertati dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,n. 16956/2023 R.G.Numero registro generale 16956/2023Numero sezionale 3116/2026Numero di raccolta generale 23367/2026Data pubblicazione 16/07/2026terzo grado di merito (Cass., n. 8758/2017; Cass., n. 3340/2019; Cass.,n. 640/2019).6. Per l’effetto, diviene inammissibile anche l’esame del primo motivo,fondato sulla censura della concorrente ragione della decisione secondocui sarebbe passato in giudicato l’accertamento del giudice di prime curecirca la legittimazione ad agire del creditore istante. Una volta consolidatal’autonoma ratio decidendi, il ricorrente non ha interesse all’esame delrelativo motivo di ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneoa determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultandocomunque consolidata l'autonoma motivazione (Cass., n. 30760/2025;Cass., Sez. U., n. 20107/2024; Cass., n. 15399/2018; n. 9752/2017).7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2 CCII, nella parte incui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenzadella ricorrente in assenza di elementi indiziari certi e senza prendere inesame i controcrediti da essa vantati verso parte controricorrente. Siosserva che il credito del reclamato sarebbe sub iudice e che nonsarebbero stati valutati correttamente gli elementi emersi in sede digiudizio ordinario.8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «illogicità dei criteri contabili seguitidall’ I spettore Giudiziale nella relazione ex art. 2409 c.c. e dalla stessaCorte d’Appello nella disamina dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA]». Siosserva che tale valutazione, operata nell’ambito di un procedimento exart. 2409 cod. civ., non è stata oggetto di valutazione in sede ordinaria,essendo in quella sede cessata la materia del contendere, di cui vengonocontrastate le valutazioni, deducendosene l’erroneità.9. Gli ultimi due motivi sono inammissibili, in quanto impingono nellavalutazione degli elementi di prova compiuto dalla Corte di merito, circal’esistenza di elementi sintomatici dello stato di insolvenza, valutazionen. 16956/2023 R.G.Numero registro generale 16956/2023Numero sezionale 3116/2026Numero di raccolta generale 23367/2026Data pubblicazione 16/07/2026incensurabile nel giudizio di legittimità. In particolare, inammissibiliappaiono i due motivi sia in relazione alla dedotta violazione di legge, laquale non può attingere al giudizio di erronea valutazione del materialeprobatorio, rimessa al giudice del merito (ex multis: Cass., n. 2449/2026;Cass., n. 23055/2024; Cass., n. 331/2020; Cass., n. 4601/2017; Cass., n.16168/2015; Cass., n. 24679/2013; Cass., n. 27197/2011; Cass., n.7846/2006), sia in relazione alla censura di omesso esame di fattodecisivo, essendo anch’esse censure dirette a riformulare il giudizio diasserito cattivo uso del potere di cernita e valutazione delle prove, nondeducibile nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., n. 34476/2019).10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delcontroricorrente, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 16956/2023 R.G.
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