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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13405/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorso è stato presentato articolando un unico motivo con il quale sono stati eccepiti vizi di motivazione con riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva; ritenuto che: nell'operare il predetto bilanciamento la Corte di appello di Torino ha ritenuto l'equivalenza, tenendo conto dell'indifferenza dell'imputato al precetto normativo e al rilevante allarme sociale del fatto; a fronte di tale motivazione, il ricorso propone una rilettura alternativa e fattuale di una serie di circostanze suscettibili di essere valutate dal giudice di merito e non scrutinabili in questa sede di legittimità; a tale proposito, richiama circostanze che, a fronte della motivazione adottata, si pongono in termini meramente avversativi; va ribadito che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente 'motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654)» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorso è stato presentato articolando un unico motivo con il quale sono stati eccepiti vizi di motivazione con riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva; ritenuto che: nell'operare il predetto bilanciamento la Corte di appello di Torino ha ritenuto l'equivalenza, tenendo conto dell'indifferenza dell'imputato al precetto normativo e al rilevante allarme sociale del fatto; a fronte di tale motivazione, il ricorso propone una rilettura alternativa e fattuale di una serie di circostanze suscettibili di essere valutate dal giudice di merito e non scrutinabili in questa sede di legittimità; a tale proposito, richiama circostanze che, a fronte della motivazione adottata, si pongono in termini meramente avversativi; va ribadito che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente 'motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654)» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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