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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35992/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 20 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, escluse le contestate aggravanti e non riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'impul:ata, con i quali la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen, sono privi di specificità in quanto meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale espressamente afferma come la disponibilità della tessera e del foglietto da parte dell'imputata al momento del fermo, unitamente al tentativo fallito di liberarsene, rappresentano elementi che, unitariamente considerati, dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza della ricorrente in merito alla sottrazione dei beni dal cassetto del mobile sito nell'abitazione della persona offesa, non emergendo altri elementi che possano portare a ritenere fondati altri scenari); - che il terzo motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta la mancanza della motivazione in relazione alla riqualificazione del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. nel delitto di furto semplice, è anch'esso meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e opportuna e completa argomentazione in punto di fatto (si veda pagina 6 della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale afferma che risulta provata la condotta contestata all'imputata, qualificata correttamente come furto in abitazione, essendo i beni stati sottratti dal luogo destinato a privata dimora della persona offesa); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 20 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, escluse le contestate aggravanti e non riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'impul:ata, con i quali la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen, sono privi di specificità in quanto meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale espressamente afferma come la disponibilità della tessera e del foglietto da parte dell'imputata al momento del fermo, unitamente al tentativo fallito di liberarsene, rappresentano elementi che, unitariamente considerati, dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza della ricorrente in merito alla sottrazione dei beni dal cassetto del mobile sito nell'abitazione della persona offesa, non emergendo altri elementi che possano portare a ritenere fondati altri scenari); - che il terzo motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta la mancanza della motivazione in relazione alla riqualificazione del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. nel delitto di furto semplice, è anch'esso meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e opportuna e completa argomentazione in punto di fatto (si veda pagina 6 della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale afferma che risulta provata la condotta contestata all'imputata, qualificata correttamente come furto in abitazione, essendo i beni stati sottratti dal luogo destinato a privata dimora della persona offesa); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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