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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 novembre 1963

Cassazione n. 27499/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1963 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza emessa il 7 novembre 2023, la Corte di appello di Torino, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale torinese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a due delitti di furto aggravato.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge per vizio di motivazione, difettando la stessa in ordine alle ragioni della responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01).

Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica.

Per altro anche rispetto alle questioni rilevabili di ufficio, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati, implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, il che nel caso in esame non è (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

Pertanto, il ricorso è inammissibile perché non consentito è il ricorso, per altro risultando il motivo assolutamente generico. 4.

La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 5.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 05/04/2024 Il ConsiOere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/1963 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 7 novembre 2023, la Corte di appello di Torino, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale torinese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a due delitti di furto aggravato. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge per vizio di motivazione, difettando la stessa in ordine alle ragioni della responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica. Per altro anche rispetto alle questioni rilevabili di ufficio, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati, implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, il che nel caso in esame non è (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). Pertanto, il ricorso è inammissibile perché non consentito è il ricorso, per altro risultando il motivo assolutamente generico. 4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 05/04/2024 Il ConsiOere e
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