CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 31876/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29600/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1061/2022 , depositata il 05/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Prefettura di Benevento emetteva ordinanza ingiunzione n. 0045919/16, relativa al verbale di accertamento n. 9374/2016 elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Puglianello, per la violazione dell’art. 142, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada,),commessa da [OSCURATO:PERSONA] SAS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con ricorso ex art. 204 - bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] SAS proponeva opposizione avverso la citata ordinanza ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava inammissibile il ricorso pertardività. La società soccombente proponeva appello innanzi al Tribunale di Benevento, che –con sentenza n. 1061/2022 -accoglieva parzialmente il gravame dichiarando ammissibile il ricorso,rigettandolo nel merito. In particolare, per quanto ancora di interesse in questa sede, il giudice d’appello riteneva sussistente la taratura dell’autovelox utilizzato per il rilevamento dell’infrazione, in quanto richiamata nel verbale di accertamento dalquale risultava eseguita circa cinque mesi prima della violazione. [OSCURATO:PERSONA] SAS ricorre per cassazione avverso l’indicata sentenza condue motivi illustrati con memoria. Resta intimata la Prefettura di Benevento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 45, comma 4, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 285 (Codice della Strada,) , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta l’errata applicazione del principio di diritto ricavabile dalla sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la menzionata norma del C.d.S. nella parte in cui non ha previsto che tutte le apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che l’apparecchio utilizzato per l’accertamento della violazione era stato solo approvato e tarato, ma mai controllato nella sua funzionalità da alcuno dei soggetti a ciò abilitati. Mancando l’omologazione, la risultanza fotografica non può essere utilizzata ai fini sanzionatori; né la sussistenza della taratura può essere sostenuta nel caso di specie, in quanto, secondo i principi dettati dalla Suprema Corte sul punto, per la sua prova è necessaria la produzione del documento di certificazione a cura dell’Amministrazione, non essendo sufficiente la semplice sua menzione nel verbale; infine, deve escludersi che la regolare funzionalità dell’apparecchiatura possa essere efficacemente attestata dagli Agenti della [OSCURATO:PERSONA], dovendo invece questa provenire necessariamente da enti accreditati. Il Tribunale ha quindi errato, a dire della ricorrente, nel ritenere sostanzialmente per omologato e per tarato un dispositivo che, al contrario, non lo era e pertanto avrebbe dovuto accogliere l’impugnazione. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha errato nel riconoscere la sussistenza della taratura dell’apparecchiatura mediante mera indicazione nel verbale di contestazione. Questa circostanza avrebbe ingenerato un’indebita inversione dell’onere probatorio sul punto, che si pone anche in violazione delle indicazioni della menzionata sentenza della Corte Costituzionale in materia. In particolare, la pronuncia della Consulta, in via incidentale, ha affermato che l’attribuzione dell’onere probatorio riguardo la difettosità dell’apparecchio a carico del soggetto sottoposto a verifica è possibile esclusivamente allorquando la [OSCURATO:PERSONA] abbiaadeguatamente e documentalmente assicurato la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura; circostanza che nel caso concreto manca. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Essi sono fondati. A seguito dell’intervento della Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015 - con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura - tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione (v. per tutte: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 -02). Tuttavia, è in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato che spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12924 del 14.05.2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20492 del 24.07.2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018). E’ illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, cit.). E’ stato, peraltro, precisato (Cass. n. 14597/2021) che detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato»(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018). Va, altresì, ricordato che questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 22.06.2022; Cass. n. 1608/2021), come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), che ancor prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità. In particolare, tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della l. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. Solo successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 ha previsto che «Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma [OSCURATO:PERSONA] 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA oda altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento». Da tanto si è dedotto che, ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, come precisato nei precedenti di questa Corte da ultimo citati. Nel caso che ci occupa, non risulta documentata nè la taratura periodica né l’omologazione e quindi la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’annullamento delverbale di accertamento n. 9374/2016. Il recente intervento di giurisprudenza sulla necessità dell’omologazione giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio P.Q.M La Corte accoglie il ricorso , cassa la se