CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39925/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, commessi dall'Il maggio al 21 maggio 2014, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di vizi sulla configurabilità del reato, da qualificare, secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., vizi, viceversa, smentiti dalla logica motivazione della sentenza impugnata che ha ricostruito la condotta materiale dell'imputato, richiamando il contenuto di conversazioni intercettate nel corso delle quali commentava l'arrivo di "mezza chilata di erba regolare" e di altre modalità di approvvigionamento e smercio, in relazione alle cessioni, affatto compatibili con la minore offensività del reato, sottesa alla fattispecie di cui al connma quinto cit.; che è manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla intervenuta prescrizione. Premesso che è stata applicata la recidiva infrauenquannale, con correlativo aumento di pena, il termine minimo di prescrizione (pari ad anni nove) non era decorso alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (del 19 dicembre 2019), né è allo stato decorso tenuto conto che trova applicazione il decorso del termine massimo, pari ad anni tredici e mesi sei. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1251:ZEWZ 2024 Il Consigliere relatore