CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 32422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31683/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1314/2021 depositata il19/10/2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirla condannare al pagamento di € 29.362,05, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta davanti alla [OSCURATO:PERSONA] e Regionale di Milano, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della propria domanda, dedusse che la commercialista [OSCURATO:PERSONA] si era a lui rivolta per richiedere l'assistenza in favore di [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento di impugnazione di un avviso di accertamento e che in seguito all'esito negativo del giudizio di primo grado, posta la mancata corresponsione del compenso, [OSCURATO:PERSONA] sollecitò la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento e la stessa lo convinse ad assistere [OSCURATO:PERSONA] anche nel giudizio di impugnazione, garantendo lei stessa il pagamento del compenso tramite e-mail. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2274/18, ha rigettato la domanda ritenendo che non sussisteva alcuna garanzia fideiussoria in capo alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giacché la volontà dalla medesima espressa nelle comunicazioni telematiche inviate all'avv. [OSCURATO:PERSONA] non denotavano la sua inequivoca volontà di garantire il debito di [OSCURATO:PERSONA], derivante dal contratto di conferimento del mandato professionale. 2. Avverso tale sentenza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, domandando la riforma della sentenza di primo grado deducendo come dalle e-mail inviate dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], emergeva la volontà di garantire personalmente l'obbligazione del Ferrari. La Corte di Appello di Brescia ha accolto il gravame ritenendo fondata la ricostruzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di €29.362,05. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo, la ricorrente, ex art. 360, co.1, n.3 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1937 c.c.. Ad avviso del ricorrente, difatti, dalla corrispondenza telematica con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] può evincersi unicamente la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di impegnarsi a recuperare il credito dal Ferrari, ma non la sua volontà di garantire, in qualità di fideiussore, le obbligazioni per prestazioni professionali di quest'ultimo. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, ex art. 360, co.1, n. 5 c.p.c., lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo. Ed invero, a suo avviso, la Corte di Appello non avrebbe posto a fondamento dellapropria decisione le email nella loro integrità, ma ne avrebbe considerato solo una parte, che l'avrebbe indotta erroneamente a considerare la sussistenza di un animus fideiubendi in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. 5. I motivi di ricorso , congiuntamente esaminabili, s ono inammissibili poiché volti ad una diversa valutazione delle prove, senza poter dimostrare incongruenze od illogicità della motivazione limitandosi, il ricorrente, ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di merito. Il ricorso è inoltre inammissibile perché articolato su una critica della valutazione compiuta dal giudice di appello riguardo agli elementi probatori (in particolare la e-mail del 05-04-2014 nella quale la Corte territoriale individua l'assunzione di una garanzia fideiussioria). Si tratta dunque di una critica alla interpretazione di una dichiarazione negoziale con la quale la ricorrente sollecita un improprio riesame dei fatti. Inoltre parte ricorrente non individua l'affermazione che comporterebbe la violazione dell’art. 1937 c.c., né indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe sato omesso. 6.Le spese seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.700, oltre € 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13. Così