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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 30261/2022

Testo disponibile della fonte

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e SENTENZA sul ricorso 26668-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1209/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/05/2016 R.G.N. 2225/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Udienza del 22 giugno 2022 - Pres.

Berrino, rei.

Buffa - Causa numero 20 - INPS contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 16.5.16 la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza del 5.3.13 del tribunale della stessa sede, ha accertato il diritto del pensionato in epigrafe alla pensione supplementare ex articolo 1 comma 2 decreto ministeriale 282 del 1996 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.9.08 e condannato l'INPS al pagamento delle relative prestazioni.

In particolare, ritenuto che il periodo oggetto di pagamento dei contributi quale coltivatore diretto (nella specie, relativi agli anni dal 1981 al 1984) e al tempo come dipendente pubblico fossero computabili ove l'attività di coltivatore diretto fosse abituale ancorché non prevalente, la Corte ha accertato il diritto azionato.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo; è rimasto intimato il pensionato.

Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 2 decreto ministeriale 282 del 1996, 5 legge 1338 del 1962, 2 legge 9 del 1963, per avere trascurato la corte territoriale che la condizione per il diritto alla prestazione di vecchiaia è la prevalenza ed esclusività della prestazione e non già la semplice abitualità.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha precisato in tema (Sez.

L - , Sentenza n. 15869 del 26/06/2017, Rv. 644688 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 9208 del 09/06/2003, Rv. 564086 - 01) che, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della

I. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della

I. n. 9 del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.

Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo In materia, la norma dell'art. 2

I. 9/63 chiaramente afferma che "Con decorrenza dall'entrata in vigore della preserhtt legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito".

Nella specie, la corte si è limitata a dar rilievo all'abitualità della prestazione in agricoltura senza valutare la prevalenza della stessa, pur trattandosi di soggetto svolgente contestualmente la rilevante attività di dipendente pubblico.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte in diversa composizione, al fine di accertare la ricorrenza del requisito di prevalenza richiesto dalla disciplina. p.q.m.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 26668-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1209/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/05/2016 R.G.N. 2225/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza del 22 giugno 2022 - Pres. Berrino, rei. Buffa - Causa numero 20 - INPS contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 16.5.16 la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza del 5.3.13 del tribunale della stessa sede, ha accertato il diritto del pensionato in epigrafe alla pensione supplementare ex articolo 1 comma 2 decreto ministeriale 282 del 1996 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.9.08 e condannato l'INPS al pagamento delle relative prestazioni. In particolare, ritenuto che il periodo oggetto di pagamento dei contributi quale coltivatore diretto (nella specie, relativi agli anni dal 1981 al 1984) e al tempo come dipendente pubblico fossero computabili ove l'attività di coltivatore diretto fosse abituale ancorché non prevalente, la Corte ha accertato il diritto azionato. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo; è rimasto intimato il pensionato. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 2 decreto ministeriale 282 del 1996, 5 legge 1338 del 1962, 2 legge 9 del 1963, per avere trascurato la corte territoriale che la condizione per il diritto alla prestazione di vecchiaia è la prevalenza ed esclusività della prestazione e non già la semplice abitualità. Il motivo è fondato. Questa Corte ha precisato in tema (Sez. L - , Sentenza n. 15869 del 26/06/2017, Rv. 644688 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9208 del 09/06/2003, Rv. 564086 - 01) che, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della I. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della I. n. 9 del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo In materia, la norma dell'art. 2 I. 9/63 chiaramente afferma che "Con decorrenza dall'entrata in vigore della preserhtt legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito". Nella specie, la corte si è limitata a dar rilievo all'abitualità della prestazione in agricoltura senza valutare la prevalenza della stessa, pur trattandosi di soggetto svolgente contestualmente la rilevante attività di dipendente pubblico. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte in diversa composizione, al fine di accertare la ricorrenza del requisito di prevalenza richiesto dalla disciplina. p.q.m. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. Così
Decreto Cassazione n. 30261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris