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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07944/2026

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ORDINANZAsul ricorso 18822-2023 proposto da:dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –664 avverso la sentenza n. 512/2023 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 311/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello di MariaCarmela Fuggetta, confermando la sentenza di primo grado cheaveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento di unrapporto di lavoro svolto alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] OcchiNnuemgerroo re gistro generale 18822/2023Numero sezionale 664/2026dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.6.2014, con condanna del medesiNmumoer o adi lr accolta generale 7944/2026pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dDealt a pubblicazione 31/03/2026danno da omessa regolarizzazione contributiva.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe leparti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Col motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.2094 e 2697 c.c.; la nullità della pronuncia per omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esame ealla valutazione dei fatti e delle risultanze della provatestimoniale; l’erronea presupposizione in relazione alladichiarata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. è denunciata laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.per motivazione apparente e perplessa.In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., si deducel’omesso e carente esame di punti controversi e decisivi perl’esito del giudizio.Si censura la decisione d’appello per non avere colto gli indicisintomatici della subordinazione, invece desumibili dalle proveorali e documentali raccolte, e per avere invece ricondotto ilrapporto tra le parti ad una collaborazione saltuaria eoccasionale.2.

Il motivo di ricorso, che la stessa ricorrente ilNluumsetrroa re gistro generale 18822/2023Numero sezionale 664/2026unitariamente sotto i differenti profili, è inammissibile perN aumlceruo ndi ir accolta generale 7944/2026aspetti ed infondato per altri.

Data pubblicazione 31/03/2026E’ inammissibile, anzitutto, per la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, relativi alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., inquanto logicamente incompatibili, posto che la violazione dinorme di diritto presuppone come accertati e incontestati glielementi di fatto in base ai quali si deve decidere della violazioneo falsa applicazione della norma, là dove il vizio di motivazionemira a mettere in discussione proprio l’accertamento di queglielementi fattuali (v.

Cass. n. 26874 del 2018).La violazione formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. èinammissibile per la preclusione data dalla disciplina della c.d.doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., ora art. 360,comma 4 c.p.c., non avendo la ricorrente neanche allegato ladiversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).Le residue censure, che investono, anche attraverso unimproprio riferimento agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., laconcreta valutazione delle prove testimoniali e documentaliraccolte, non possono trovare ingresso in questa sede dilegittimità.Allo stesso modo, attraverso la dedotta violazione dell’art. 2094c.c. non è censurata la determinazione dei criteri generali eastratti da applicare al caso concreto, la sola suscettibile didenuncia in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 17009 del 2017;Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n.8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del1999) ma unicamente la valutazione delle risultanze processualiche costituisce, invece, accertamento di fatto non revisionNuamberiole re gistro generale 18822/2023Numero sezionale 664/2026in questa sede.

Numero di raccolta generale 7944/20263.

Quanto esposto conduce al rigetto del ricorso.

Data pubblicazione 31/03/20264.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.5.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 18822-2023 proposto da:dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –664 avverso la sentenza n. 512/2023 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 311/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello di MariaCarmela Fuggetta, confermando la sentenza di primo grado cheaveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento di unrapporto di lavoro svolto alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] OcchiNnuemgerroo re gistro generale 18822/2023Numero sezionale 664/2026dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.6.2014, con condanna del medesiNmumoer o adi lr accolta generale 7944/2026pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dDealt a pubblicazione 31/03/2026danno da omessa regolarizzazione contributiva.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe leparti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Col motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.2094 e 2697 c.c.; la nullità della pronuncia per omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esame ealla valutazione dei fatti e delle risultanze della provatestimoniale; l’erronea presupposizione in relazione alladichiarata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. è denunciata laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.per motivazione apparente e perplessa.In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., si deducel’omesso e carente esame di punti controversi e decisivi perl’esito del giudizio.Si censura la decisione d’appello per non avere colto gli indicisintomatici della subordinazione, invece desumibili dalle proveorali e documentali raccolte, e per avere invece ricondotto ilrapporto tra le parti ad una collaborazione saltuaria eoccasionale.2. Il motivo di ricorso, che la stessa ricorrente ilNluumsetrroa re gistro generale 18822/2023Numero sezionale 664/2026unitariamente sotto i differenti profili, è inammissibile perN aumlceruo ndi ir accolta generale 7944/2026aspetti ed infondato per altri. Data pubblicazione 31/03/2026E’ inammissibile, anzitutto, per la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, relativi alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., inquanto logicamente incompatibili, posto che la violazione dinorme di diritto presuppone come accertati e incontestati glielementi di fatto in base ai quali si deve decidere della violazioneo falsa applicazione della norma, là dove il vizio di motivazionemira a mettere in discussione proprio l’accertamento di queglielementi fattuali (v. Cass. n. 26874 del 2018).La violazione formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. èinammissibile per la preclusione data dalla disciplina della c.d.doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c., ora art. 360,comma 4 c.p.c., non avendo la ricorrente neanche allegato ladiversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).Le residue censure, che investono, anche attraverso unimproprio riferimento agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., laconcreta valutazione delle prove testimoniali e documentaliraccolte, non possono trovare ingresso in questa sede dilegittimità.Allo stesso modo, attraverso la dedotta violazione dell’art. 2094c.c. non è censurata la determinazione dei criteri generali eastratti da applicare al caso concreto, la sola suscettibile didenuncia in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 17009 del 2017;Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n.8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del1999) ma unicamente la valutazione delle risultanze processualiche costituisce, invece, accertamento di fatto non revisionNuamberiole re gistro generale 18822/2023Numero sezionale 664/2026in questa sede. Numero di raccolta generale 7944/20263. Quanto esposto conduce al rigetto del ricorso. Data pubblicazione 31/03/20264. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.5. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026.La PresidenteAdriana Doronzo
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