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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 21664/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4431/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Alghero, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. –CONTRORICORRENTE– e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, n. 282/2018, pubblicata in data 25.6.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: successioni

1. Con sentenza n. 282/2018, la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha disposto lo scioglimento delle due comunioni ereditarie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procedendo all’assegnazione delle quote e condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un’indennità in favore di [OSCURATO:PERSONA] per i frutti non goduti, sul rilievo che i convenuti avevano utilizzato in via esclusiva un immobile comune.

Per quanto ancora si discute in questa sede, il giudice distrettuale ha evidenziato che dagli atti del sequestro giudiziario disposto in corso di causa, risultava che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano occupato l’appartamento ubicato in [OSCURATO:PERSONA] di Alghero, facente parte dell’asse da dividere, senza nulla versare al custode e che invece [OSCURATO:PERSONA], aveva corrisposto un’indennità per l’utilizzo del terreno sito in località Fangal.

Ha quantificato in €. 2841,16 l’ammontare dei frutti civili dovuti alla ricorrente dal 1989 al 1996 sulla base del valore locativo mensile individuato dal c.t.u., ritenendo che nulla competesse per il periodo successivo.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Le altre parti non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di merito disposto il pagamento dei frutti per il godimento esclusivo dell’appartamento in Alghero dal 1989 al 1996, mentre dagli atti di causa, dai provvedimenti adottati e da quanto dichiarato in giudizio dai resistenti era emerso che tale godimento si era protratto fino al 2014 e che per il terreno in Fangal, l’occupante non aveva versato per intero l’indennità richiesta dal custode.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha individuato il periodo di occupazione esclusiva dell’appartamento in Alghero da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo prevalenti, e munite di maggior valore probatorio, le risultanze dei resoconti del custode giudiziario, negando che vi fosse una prova sufficiente del perdurare dell’occupazione dal 1996 al 2014.

Il fatto storico della durata dell’uso esclusivo è stato – dunque - specificamente valutato: occorre perciò considerare che l’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. contempla un’autonoma violazione, diversa dal vizio di motivazione, che è effetto dell’omessa considerazione di una data circostanza oggettiva risultante dagli atti o dalla sentenza ed avente carattere decisivo.

Detta violazione non sussiste se la circostanza rilevante in causa sia stata valutata, non dovendo la sentenza dar conto, per smentirle, di tutte le risultanze processuali (Cass. s.u. 8053/2014).

Resta precluso un nuovo esame degli atti processuali, come in effetti si sollecita in ricorso, spettando al giudice di merito il compito di esaminare le prove, di controllarne attendibilità e concludenza edi scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(Cass. 10927/2024; Cass. 32505/2023).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza riconosciuto l’importo di €. 2841,16, oltre interessi legali dalla domanda, senza pronuncia sulla richiesta di rivalutazione monetaria del credito.

Il motivo è infondato.

Come dedotto dalla stessa ricorrente (cfr. ricorso pag. 24), la richiesta di rivalutazione era stata formulata nelle comparse conclusionali ed era, quindi, tardiva per cui il giudice non era tenuto a pronunciare ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (Cass.22784/2018; Cass. 20363/2021).

Peraltro, mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta –soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicché quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo una responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti (Cass. 21906/2021; Cass.17876/2019; Cass. 848/2020).

La domanda di maggior danno non coincide con quella diretta ad ottenere la rivalutazione del credito, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta.

Le due pretese sono concettualmentediverse poiché hanno presupposti e contenuto non assimilabili, sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra(Cass. 6756/2001; Cass. s.u. 5743/2015; Cass. Cass. 16565/2018; Cass. 5965/2022).

Il ricorso è – perciò - respinto, con addebito delle spese di legittimità.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4431/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Alghero, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. –CONTRORICORRENTE– e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, n. 282/2018, pubblicata in data 25.6.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: successioni 1. Con sentenza n. 282/2018, la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha disposto lo scioglimento delle due comunioni ereditarie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procedendo all’assegnazione delle quote e condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un’indennità in favore di [OSCURATO:PERSONA] per i frutti non goduti, sul rilievo che i convenuti avevano utilizzato in via esclusiva un immobile comune. Per quanto ancora si discute in questa sede, il giudice distrettuale ha evidenziato che dagli atti del sequestro giudiziario disposto in corso di causa, risultava che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano occupato l’appartamento ubicato in [OSCURATO:PERSONA] di Alghero, facente parte dell’asse da dividere, senza nulla versare al custode e che invece [OSCURATO:PERSONA], aveva corrisposto un’indennità per l’utilizzo del terreno sito in località Fangal. Ha quantificato in €. 2841,16 l’ammontare dei frutti civili dovuti alla ricorrente dal 1989 al 1996 sulla base del valore locativo mensile individuato dal c.t.u., ritenendo che nulla competesse per il periodo successivo. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di merito disposto il pagamento dei frutti per il godimento esclusivo dell’appartamento in Alghero dal 1989 al 1996, mentre dagli atti di causa, dai provvedimenti adottati e da quanto dichiarato in giudizio dai resistenti era emerso che tale godimento si era protratto fino al 2014 e che per il terreno in Fangal, l’occupante non aveva versato per intero l’indennità richiesta dal custode. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha individuato il periodo di occupazione esclusiva dell’appartamento in Alghero da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo prevalenti, e munite di maggior valore probatorio, le risultanze dei resoconti del custode giudiziario, negando che vi fosse una prova sufficiente del perdurare dell’occupazione dal 1996 al 2014. Il fatto storico della durata dell’uso esclusivo è stato – dunque - specificamente valutato: occorre perciò considerare che l’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. contempla un’autonoma violazione, diversa dal vizio di motivazione, che è effetto dell’omessa considerazione di una data circostanza oggettiva risultante dagli atti o dalla sentenza ed avente carattere decisivo. Detta violazione non sussiste se la circostanza rilevante in causa sia stata valutata, non dovendo la sentenza dar conto, per smentirle, di tutte le risultanze processuali (Cass. s.u. 8053/2014). Resta precluso un nuovo esame degli atti processuali, come in effetti si sollecita in ricorso, spettando al giudice di merito il compito di esaminare le prove, di controllarne attendibilità e concludenza edi scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(Cass. 10927/2024; Cass. 32505/2023). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza riconosciuto l’importo di €. 2841,16, oltre interessi legali dalla domanda, senza pronuncia sulla richiesta di rivalutazione monetaria del credito. Il motivo è infondato. Come dedotto dalla stessa ricorrente (cfr. ricorso pag. 24), la richiesta di rivalutazione era stata formulata nelle comparse conclusionali ed era, quindi, tardiva per cui il giudice non era tenuto a pronunciare ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (Cass.22784/2018; Cass. 20363/2021). Peraltro, mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta –soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicché quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo una responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti (Cass. 21906/2021; Cass.17876/2019; Cass. 848/2020). La domanda di maggior danno non coincide con quella diretta ad ottenere la rivalutazione del credito, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta. Le due pretese sono concettualmentediverse poiché hanno presupposti e contenuto non assimilabili, sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra(Cass. 6756/2001; Cass. s.u. 5743/2015; Cass. Cass. 16565/2018; Cass. 5965/2022). Il ricorso è – perciò - respinto, con addebito delle spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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