CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di cui all'art. 642 cod.pen.; rilevato che il difensore con l'unico motivo formulato ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità, articolando deduzioni del tutto aspecifiche che non si confrontano criticamente con l'apparato giustificativo della sentenza impugnata; che, infatti, i giudici d'appello hanno disatteso i rilievi difensivi in questa sede riproposti evidenziando le emergenze, univoche e convergenti, attestanti che il sinistro stradale denunziato non può ritenersi avvenuto nel luogo, all'ora e con le modalità riferite e hanno chiarito che la teste Torcasio non è stata esaminata a seguito di rinunzia effettuata dal P.m. che l'aveva indicata in lista mentre l'esame del titolare dell'officina meccanica (mai identificato nominativamente), che aveva ricoverato il veicolo incidentato, è stato ritenuto dal primo giudice superfluo a fronte del compendio probatorio già acquisito in atti; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente