CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35885/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I Giudici di appello hanno, infatti, correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e la ravvisabilità nei fatti della mera violazione delle prescrizioni imposte al detenuto. In particolare, deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744 - 01). Inoltre, a prescindere dalla abitualità della condotta, la Corte di appello, ai fine dell'esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ha fatto riferimento alla gravità della condotta dell'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]‘ e tensore [OSCURATO:PERSONA] si