CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6622-2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]Ampezzo, n. 269, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende disgiuntamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente — contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emilio de' Cavalieri, n. 11, presso lo studio ACDLEX, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 877/07/2015 della Commissione tributaria regionale dell'ABRUZZO, Sezione staccata di PESCARA, depositata in data 03/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, rigettava l'appello proposto da salvatore [OSCURATO:PERSONA] avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi, che il contribuente proponeva sostenendo la mancata notifica degli atti presupposti, dichiarava il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti non erariali e respingeva nel resto il ricorso. Con la sentenza impugnata la CTR confermava la statuizione di primo grado rilevando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento che risultavano essere state consegnate alcune direttamente al contribuente, altre nelle mani della cognata convivente, altre alla figlia e altre ancora alla madre. 2. Avverso la statuizione d'appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva l'intimata con controricorso. 3. Con ordinanza interlocutoria n. 29076 del 2017 questa Corte, preso atto che il ricorrente, a seguito della proposta del relatore e della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, aveva depositato memoria con costituzione di nuovo difensore, con la quale aveva dichiarato di aver proposto in data 26/09/2017 querela di falso in relazione alla sottoscrizione degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica delle cartelle recapitate direttamente al destinatario, e ritenuto necessario, preliminarmente alla decisione del giudizio e, in ogni caso, all'adozione dell'eventuale provvedimento di sospensione del giudizio di legittimità in pendenza dell'espletamento del giudizio di querela di falso, sollecitare l'instaurazione del previo contraddittorio tra le parti in ordine alla relativa questione, di cui parte controricorrente, nell'ambito del nuovo giudizio camerale di legittimità, non è stata posta in condizione di acquisire conoscenza, rinviava la causa a nuovo ruolo per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti in relazione alla proposizione da parte del ricorrente di querela di falso. 4. Con la successiva ordinanza n. 24389 del 2018, preso atto della regolare costituzione del contraddittorio anche in ordine alla proposizione della querela di falso da parte del ricorrente, sospendeva il giudizio rinviando la causa a nuovo ruolo. 5. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Pescara che ha rigettato la querela di falso proposta dal contribuente, sulla rinnovata proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame del fatto storico della residenza effettiva del contribuente che si trovava in un indirizzo diverso da quello ove vennero effettuate le notifiche delle cartelle di pagamento, risultante da un'attestazione del responsabile dei servizi demografici del comune di Pescara. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ. sostenendo che le notifiche erano state effettuate in un indirizzo diverso dalla propria residenza effettiva, sicché la CTR non poteva applicare, come aveva fatto, la presunzione di avvenuta consegna dei plichi postali a persona di famiglia. 3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo alla medesima questione della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, sono infondati e vanno rigettati. 4. Va premesso, preliminarmente, con riferimento al primo motivo di ricorso, che sulla «doglianza circa la non corretta indicazione del luogo di residenza di esso appellante rispetto al luogo in cui effettivamente sono state effettuate le notifiche» (sentenza impugnata, pag. 4) la CTR si è espressamente pronunciata ritenendola «poco convincente sulla base della documentazione versata in atti», tra cui il certificato anagrafico, prodotto nel giudizio di primo grado, dal quale risultava che il contribuente aveva risieduto in via [OSCURATO:PERSONA], n. 11, di Pescara dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 2/10/2013 per poi trasferirsi in via Macerone, n. 3. 5. Pertanto, là dove viene censurato anche l'omesso esame dell'attestato rilasciato in data 02/10/2013 dal Responsabile dei servizi demografici del Comune di Pescara, il motivo in esame è non solo infondato ma anche inammissibile atteso che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017; v. anche Cass. n. 17716 del 2017). 6. Ciò precisato, osserva il Collegio che con sentenza n. 1502 del 2020, passata in giudicato, il Tribunale di Pescara ha rigettato la querela di falso proposta dal contribuente statuendo la veridicità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento postale, alcune delle quali riconducibili allo stesso contribuente, ma anche la coincidenza dell'indirizzo di notifica con quello di effettiva residenza del contribuente. 7. Il ricorso, pertanto, va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art