CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 17800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 27 giugno 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di furto aggravato dalla destrezza e dall'essersi verificato all'interno di un edificio pubblico, la casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto una felpa.2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di motivazione. La Corte di appello non avrebbe dato risposta al motivo di appello specifico riguardante l'istanza di riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Rappresenta il ricorrente che il riconoscimento dell'attenuante potrebbe determinare un giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate, superando l'equivalenza ritenuta. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. A ben vedere la Corte di appello ha dato atto nel riepilogo dei motivi di censura di quello teso a ottenere il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Sul punto la motivazione è del tutto omessa, né tantomeno la stessa può ritenersi implicita, sia perché nessun riferimento al valore viene compiuto da parte della Corte territoriale, sia anche perché il Tribunale, che pur la valutava ai fini di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, nello specifico non si riferiva alla attenuante invocata. E bene, è noto a questa Collegio che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la semplice circostanza che alcuno dei collaboranti avesse taciuto in ordine alla presenza di uno dei coimputati in seno all'associazione per delinquere, non incrinava la logicità della motivazione della Corte di merito che aveva confermato la responsabilità dell'imputato). (Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004 - dep. 06/07/2004, Candiano ed altri, Rv. 229220) Però, nel caso in esame, non si rinviene alcuna valutazione diretta o indiretta in ordine al valore della felpa sottratta. Per altro l'esiguità del valore del bene trafugato, già valorizzata ai fini della concessione delle attenuanti generiche, può essere valutata anche ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., senza che ciò comporti violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della "res", ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa (Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, Marino, Rv. 282876 - 01). Pertanto, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della richiesta circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, 11/0