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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 ottobre 2022

Cassazione n. 04791/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il decreto del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG K. Lu (4-41- fe-C't oe—t( )e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 23 novembre 2021 la Corte di Appello di Napoli - Sezione per le misure di prevenzione - ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la decisione reiettiva del controllo giudiziario su domanda (art. 34 bis comma 6 d.lgs. n.159 del 2011), emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2021.

2. In motivazione si afferma, in sintesi che : - le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, quanto alla non occasionalità del condizionamento mafioso, vanno ribadite in ragione del fatto che sono stati raccolti, nel corso del tempo, più indicatori di contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con soggetti gravitanti in contesti criminali (si compie riferimento non soltanto a rapporti familiari ma alle frequentazioni intervenute con [OSCURATO:PERSONA], Schiavo( Luigi e [OSCURATO:PERSONA]) ; - simile conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che quattro soggetti, tra le maestranze della Smarrazzo, sono risultati coinvolti in procedimenti penali e controllati con altri soggetti coinvolti in fatti di camorra.

3. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl. 3.1 Si deduce erronea applicazione di legge, travisamento della prova e mancanza di motivazione.

I giudici del merito hanno valorizzato aspetti in realtà non influenti sull'assetto aziendale, quali frequentazioni o legami familiari.

Non si comprende quale sia l'organizzazione criminale capace di influire sull'azienda.

Sono stati ignorati i documenti prodotti dalla difesa in sede di udienza camerate, tesi a rappresentare la marginale rilevanza dei dati informativi posti a base della interdittiva prefettizia.

Non è stato realmente operato il giudizio prognostico di `bonificabilità'dell'impresa, imposto dal noto approdo interpretativo Sez.

U Ricchiuto e le valutazioni effettuate dalla Corte di merito sono espresse solo in via retrospettiva. 3.2 I motivi di ricorso sono stati ribaditi con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, depositata in data 3 ottobre 2022.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, in parte, manifestamente infondati.

2. La tecnica reazionale del provvedimento impugnato è, in sostanza, quella di richiamare - quanto alla ricorrenza in fatto dei dati che impediscono l'ammissione al controllo giudiziario su domanda - il provvedimento emesso dal Tribunale.

Non si tratta, pertanto, di assenza o apparenza di motivazione, ma di recupero di elementi fattuali (contenuti nella prima decisione) cui è stata attribuita, in secondo grado, la medesima valenza, non scalfita dalle considerazioni difensive.

Da ciò la insussistenza di vizi relativi alla struttura argomentativa della decisione.

3. Quanto alla interpretazione dei presupposti di legge, il Collegio osserva che le due decisioni - ad una lettura congiunta - esprimono un concetto di fondo : l'impresa è sottoposta ad un condizionamento stabile da parte di diverse organizzazioni criminali, condizionamento che si deduce da una serie di indicatori che riguardano la persona di [OSCURATO:PERSONA], dominus dell'impresa.

Riscontro a tale condizionamento è offerto dalla avvenuta assunzione di soggetti gravati da precedenti penali. 3.1 A fronte di simili considerazioni in fatto, il controllo di legittimità non può che portare alla manifesta infondatezza del ricorso, non potendo questa Corte operare rivalutazioni in fatto circa la valenza dei suddetti indicatori. 3.2 Manifestamente infondata è, in particolare, la doglianza relativa alla assenza di un giudizio prognostico di emendabilità, posto che ad una attenta lettura delle due decisioni ben si comprende che la prognosi negativa è correlata alla scarsa affidabilità del soggetto - [OSCURATO:PERSONA] - che tuttora determina gli assetti aziendali. 3.3 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il decreto del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG K. Lu (4-41- fe-C't oe—t( )e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 23 novembre 2021 la Corte di Appello di Napoli - Sezione per le misure di prevenzione - ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la decisione reiettiva del controllo giudiziario su domanda (art. 34 bis comma 6 d.lgs. n.159 del 2011), emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2021. 2. In motivazione si afferma, in sintesi che : - le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, quanto alla non occasionalità del condizionamento mafioso, vanno ribadite in ragione del fatto che sono stati raccolti, nel corso del tempo, più indicatori di contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con soggetti gravitanti in contesti criminali (si compie riferimento non soltanto a rapporti familiari ma alle frequentazioni intervenute con [OSCURATO:PERSONA], Schiavo( Luigi e [OSCURATO:PERSONA]) ; - simile conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che quattro soggetti, tra le maestranze della Smarrazzo, sono risultati coinvolti in procedimenti penali e controllati con altri soggetti coinvolti in fatti di camorra. 3. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl. 3.1 Si deduce erronea applicazione di legge, travisamento della prova e mancanza di motivazione. I giudici del merito hanno valorizzato aspetti in realtà non influenti sull'assetto aziendale, quali frequentazioni o legami familiari. Non si comprende quale sia l'organizzazione criminale capace di influire sull'azienda. Sono stati ignorati i documenti prodotti dalla difesa in sede di udienza camerate, tesi a rappresentare la marginale rilevanza dei dati informativi posti a base della interdittiva prefettizia. Non è stato realmente operato il giudizio prognostico di `bonificabilità'dell'impresa, imposto dal noto approdo interpretativo Sez. U Ricchiuto e le valutazioni effettuate dalla Corte di merito sono espresse solo in via retrospettiva. 3.2 I motivi di ricorso sono stati ribaditi con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, depositata in data 3 ottobre 2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, in parte, manifestamente infondati. 2. La tecnica reazionale del provvedimento impugnato è, in sostanza, quella di richiamare - quanto alla ricorrenza in fatto dei dati che impediscono l'ammissione al controllo giudiziario su domanda - il provvedimento emesso dal Tribunale. Non si tratta, pertanto, di assenza o apparenza di motivazione, ma di recupero di elementi fattuali (contenuti nella prima decisione) cui è stata attribuita, in secondo grado, la medesima valenza, non scalfita dalle considerazioni difensive. Da ciò la insussistenza di vizi relativi alla struttura argomentativa della decisione. 3. Quanto alla interpretazione dei presupposti di legge, il Collegio osserva che le due decisioni - ad una lettura congiunta - esprimono un concetto di fondo : l'impresa è sottoposta ad un condizionamento stabile da parte di diverse organizzazioni criminali, condizionamento che si deduce da una serie di indicatori che riguardano la persona di [OSCURATO:PERSONA], dominus dell'impresa. Riscontro a tale condizionamento è offerto dalla avvenuta assunzione di soggetti gravati da precedenti penali. 3.1 A fronte di simili considerazioni in fatto, il controllo di legittimità non può che portare alla manifesta infondatezza del ricorso, non potendo questa Corte operare rivalutazioni in fatto circa la valenza dei suddetti indicatori. 3.2 Manifestamente infondata è, in particolare, la doglianza relativa alla assenza di un giudizio prognostico di emendabilità, posto che ad una attenta lettura delle due decisioni ben si comprende che la prognosi negativa è correlata alla scarsa affidabilità del soggetto - [OSCURATO:PERSONA] - che tuttora determina gli assetti aziendali. 3.3 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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