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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1971

Cassazione n. 15197/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/11/1971 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35898/25 Ritenuto che con sentenza del 18 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 27 ottobre 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i delitti di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (capo a) e 7, comma 1, d.l. 4 del 2019 (capo b), unificati dal vincolo della continuazione; commessi in Marsala, il 23 gennaio 2020; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con unico motivo di impugnazione, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che le doglianze del ricorrente sono meramente reiterative di quelle già valutate dalla Corte territoriale e finalizzate a una ricostruzione alterativa del fatto, non consentita in sede di legittimità; che, in particolare, la Corte, a fronte dei rilievi difensivi, ha spiegato che, ai fini della produzione di un reddito da dichiarare per il reddito di cittadinanza, è sufficiente l'accredito delle somme di denaro sul conto relativo al gioco, che non risulta indispensabile anche il prelievo del denaro e che non rileva neppure l'esistenza di un saldo negativo; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/11/1971 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35898/25 Ritenuto che con sentenza del 18 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 27 ottobre 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i delitti di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (capo a) e 7, comma 1, d.l. 4 del 2019 (capo b), unificati dal vincolo della continuazione; commessi in Marsala, il 23 gennaio 2020; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con unico motivo di impugnazione, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Considerato che il ricorso è inammissibile; che le doglianze del ricorrente sono meramente reiterative di quelle già valutate dalla Corte territoriale e finalizzate a una ricostruzione alterativa del fatto, non consentita in sede di legittimità; che, in particolare, la Corte, a fronte dei rilievi difensivi, ha spiegato che, ai fini della produzione di un reddito da dichiarare per il reddito di cittadinanza, è sufficiente l'accredito delle somme di denaro sul conto relativo al gioco, che non risulta indispensabile anche il prelievo del denaro e che non rileva neppure l'esistenza di un saldo negativo; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
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