CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16141/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di PALMIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, in esito a giudizioabbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4,comma 3, l. n. 110 del 1975 cod. pen. e, per l’effetto, lo ha condannato alla penadi euro 800,00 di ammenda2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato sviluppando più censure.2.1. Non superano il vaglio di ammissibilità le censure relative all'affermazionedi responsabilità non rientrando tra quelle consentite perché del tutto prive delnecessario confronto critico con le argomentazioni spese dal Tribunale pergiustificare, risolvendosi nella richiesta, generica ed astratta, di una nuovavalutazione della piattaforma probatoria preclusa in questa sede di legittimità.2.2. E’ fondata la critica relativa al riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen. avendo il Tribunale di Palmi del tutto pretermessodi pronunciarsi sul punto nonostante la richiesta formulata dall’imputato in sede diconclusioni e pur avendo giudicato il fatto di lieve entità, riconoscendo l’attenuantedi cui all’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975.3. La fondatezza della censura esaminata per ultima è sufficiente perpervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoriadi estinzione del reato (commesso il 16 novembre 2014) per intervenutaprescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata. Infatti, in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo diprescrizione, pari a cinque anni dal fatto, è maturato il 16 novembre 2019, benprima che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 18 novembre 2025,trasmetteva gli atti a quest’Ufficio, riqualificando in ricorso per cassazione l’appellopresentato il 26 febbraio 2019. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto perintervenuta prescrizione.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente