CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 38414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Motivi della decisione 1.11 ricorso in esame è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Bari ha confermando l'affermazione di responsabilità già pronunciata dal Tribunale di Foggia il 15.03.2022 in relazione ai reati di furto aggravato commessi in Manfredonia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 25.07.21. 2.11 ricorso è manifestamente inammissibile Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in da