CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 09777/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31138/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del SS. Sacramento ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, come da procura agli atti, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e rappresentato e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in virtù di procura speciale alle liti in calce al presente atto -controricorrente – contro Comune di Roma -intimato– avverso la sentenza n. 2239/2021, depositata il 27.04.2021, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. L’Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del SS. Sacramento propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva parzialmente accolto l’appello dell’Istituto contribuente avverso la sentenza n. 22077/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento ICI 2010 e 2011 emessi dal Comune, inerenti ad immobili di proprietà del contribuente, adibiti ad uso scolastico ed a case per ferie. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Roma è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Con nota del 27.6.2024 l’Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del SS. Sacramento ha depositato comunicazione di “intervenuta cessazione della materia del contendere”, riferendo che “con accordo stragiudiziale formalizzato in data 05.12.2023 le parti hanno definito tutto il cospicuo contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio” e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio. Con successiva nota del 22.1.2025 sono state poi depositate copia del pagamento delle prime cinque rate e copia dell’accordo stragiudiziale, sottoscritto dal Direttore di [OSCURATO:PERSONA] (accordo nel quale hanno previsto anche la compensazione delle spese di lite), nel quale è espressamente prevista la “definizione extragiudiziale” in relazione agli avvisi di accertamento ICI n. 17514 (annualità d’imposta 2010) e ICI n. 17515 (annualità d’imposta 2011). In ragione di quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere; le spese di lite vengono compensate come da concorde istanza delle parti. 2.L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite. Così deciso n