CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1995 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 7 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso; letta la memoria di replica trasmessa dalla difesa, con la quale è stata ribadita la fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari proposta rei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto, ad avviso dell'ufficio proponente, gravemente indiziato di appartenenza all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta al capo 1) della relativa rubrica nonché dei reati fine indicati ai capi 72) e 73), sanzionati ai sensi dell'art. 73 del citato d.P.R. Rigetto motivato dalla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria limitatamente ai soli fatti puniti ai sensi dell'art. 73 TUS (due forniture di marijuana effettuate in favore degli asseriti organizzatori del gruppo associativo di cui al capo 1) ma non in relazione alla partecipazione all'associazione di cui al capo 1). Da qui la ritenuta insussistenza anche delle esigenze cautelari utili a supportare, sul piano della attualità, la misura invocata, considerata la data di esecuzione delle condotte riscontrate, risalenti al 2018. 2. Interposto appello ex art 310 cod. proc. pen. da parte della Procura competente, il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza descritta in epigrafe ha accolto il gravame cautelare, riscontrando la gravità indiziaria anche per l'imputazione associativa, così da assegnare un peso diverso da ascrivere alle esigenze da cautelare. Per l'effetto, ha disposto gli arresti domiciliari in danno dell'indagato. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen o comunque l'integrale difetto di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento sia alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari in punto di attualità e concretezza delle stesse. Ad avviso della difesa, il provvedimento impugnato, senza mostrare alcun effettivo apprezzamento delle emergenze indiziarle, avrebbe pedissequamente e acriticamente riproposto il portato della richiesta cautelare e del successivo appello, senza argomentare in alcun modo sulle ragioni per le quali è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria in relazione al reato associativo e si è pervenuti alla conclusione della partecipazione del ricorrente al citato gruppo criminale. Il tutto a fronte di un dato indiziario, offerto da alcune intercettazioni, che non vede protagonista diretto delle captazioni il ricorrente e che correttamente interpretato, non avrebbe connotazioni tali da supportare l'ipotesi accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento e impone l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. 2. Le censure poste dalla difesa non c:olgono nel segno in relazione alla asserita violazione del comma 2, lettera c), dell'art. 292 cod. proc. pen. in punto di autonoma valutazione degli elementi diretti a sostenere la gravità indiziaria rispetto alla richiesta cautelare, vizio che non può prospettarsi laddove il provvedimento cautelare risulti assunto, come nella specie, dal Tribunale in sede di appello all'esito del contraddittorio preventivamente instaurato con il destinatario della misura (Sez. 1, Sentenza n. 8518 del 10/09/2020, dep.2021, Rv. 280603). 3. Nonostante ciò, il provvedimento impugnato appare tuttavia affetto da evidenti carenze motivazionali. 4. In primo luogo, la decisione contrastata difetta di qualsivoglia confronto con l'argomentare speso nel provvedimento appellato a sostegno della decisione di segno opposto, indicazione che nel caso sarebbe stata all'evidenza quantomeno opportuna per garantire una più compiuta iintellegibilità della valutazione resa, consentendo alla Corte di comprendere le lacune del provvedimento appellato e al contempo di saggiare la tenuta motivazionale della soluzione c:ontraria privilegiata dal Tribunale. 5. Manca, ancora, di qualsivoglia approfondimento inerente ai profili costitutivi propri dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nel caso riscontrati, avuto riguardo anche alla necessaria indicazione degli specifici tratti identificativi del gruppo criminale in questione, nei suoi momenti soggettivi e in quelli di portato oggettivo. Aspetti argomentativi, questi, trascurati sul verosimile presupposto, altrettanto errato, che su tali snodi poteva ritenersi sufficiente al fine il motivare speso in origine dal Giudice per le indagini preliminari nel validare l'ipotesi associativa poi riferita ad altri indagati; e che, per contro, considerato l'esito della primigenia valutazione resa nei confronti dell'odierno ricorrente su tale tema, presupponeva una nuova verifica, ribadita in via argomentativa, alla luce del contraddittorio posticipato scaturito dall'originario rigetto. Tanto perchè deve per un verso escludersi la vincolatività delle valutazioni su tale punto rese dal Giudice per le indagini preliminari e riferite a posizioni diverse dall'odierno ricorrente, rimasto estraneo alla misura e in quanto tale non in grado di contrastarne il portato perchè non legittimato ad impugnare l'ordinanza cautelare; per altro verso, perché l'approfondimento argomentativo inerente alle connotazioni strutturali, anche soggettive, dell'associazione riscontrata, rappresenta all'evidenza il presupposto logico imprescindibile sul quale poter poi fare riposare gli eventuali elementi valorizzati a sostegno della riscontrata gravità indiziaria quanto alla ritenuta intraneità (ora) ascritta a [OSCURATO:PERSONA]. 6. Sotto quest'ultimo versante, del resto, il provvedimento gravato è all'evidenza apodittico. Muove dalla riscontrata gravità indiziarla degli asseriti reati fine ascritti al ricorrente secondo la stessa impostazione privilegiata dall'ordinanza appellata, ma difetta nel precisarne i contenuti, imprescindibili, laddove, sul piano logico, si intenda ricavare da tali contegni i momenti di riscontro della intraneità associativa. Al contempo, vengono evocati aspetti indiziari assertivamente trascurati dal Giudice per le indagini preliminari, messi in luce dall'appello (punti b, c del terzo capoverso della parte motiva), limitandosene tuttavia l'esposizione a una sintesi conclusiva e meramente assertiva, priva di qualsivoglia sviluppo argomentativo che dia conto dell'apprezzamento reso rispetto al contenuto delle indicate emergenze indiziarie ma anche delle ragioni che portano a sostenere l'ipotesi accusatoria di matrice associativa, valorizzandone il portato sul piano logico. 7. Si impone in coerenza l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale competente, chiamato a colmare i riscontrati vuoti argomentativi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro co