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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22851/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione sulla prova della consapevole ricezione dell’autovettura rubata non solo in ragione della mancata spiegazione circa l’origine della disponibilità, ma anche alla luce del comportamento tenuto dall’imputato al momento del controllo e della natura del bene ricettato); considerato, ancora, che l’eventuale interferenza della semi-infermità dell’imputato nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, non risulta consentito in sede di legittimità secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, si tratta di una questione che non risulta essere stato previamente dedotte come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda la parte della sentenza impugnata dedicata nello “svolgimento del processo”). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione sulla prova della consapevole ricezione dell’autovettura rubata non solo in ragione della mancata spiegazione circa l’origine della disponibilità, ma anche alla luce del comportamento tenuto dall’imputato al momento del controllo e della natura del bene ricettato); considerato, ancora, che l’eventuale interferenza della semi-infermità dell’imputato nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, non risulta consentito in sede di legittimità secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, si tratta di una questione che non risulta essere stato previamente dedotte come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda la parte della sentenza impugnata dedicata nello “svolgimento del processo”). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso
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