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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06654/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo revocava la misura alternativa della semilibertà, in precedenza concessa a [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena inflitta per plurimi delitti di calunnia e diffamazione aggravata.

Al condannato erano state imposte puntuali prescrizioni, regolanti le modalità di comunicazione esterna del pensiero, funzionali ad evitare la reiterazione dei reati, e il provvedimento di rigore era stato adottato a seguito della loro plateale e sistematica violazione.

Con la stessa ordinanza il Tribunale di sorveglianza negava il rinvio dell'esecuzione della pena, richiesto in pendenza della domanda di grazia, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1), cod. pen., sul presupposto che l'istituto non potesse operare una volta che l'esecuzione in questione fosse iniziata.

2. Arnone ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

I primi due motivi, passibili di illustrazione congiunta, svolgono censure di violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente, in sostanza, contesta la pregiudiziale legittimità delle prescrizioni limitative dalla cui violazione è unicamente discesa la revoca della misura alternativa, in quanto esse sarebbero lesive delle sue libertà di espressione e di opinione, garantite dalla Costituzione e dalla CEDU.

Tali limitazioni si sarebbero, altresì, protratte oltre i termini stabiliti dell'art. 18-ter

I. 26 luglio 1975, n 354 (Ord. Pen.).

Il terzo motivo denuncia illogicità di motivazione.

La comminatoria, e comunque l'irrogazione, di pena detentiva per fatti di diffamazione sarebbe in contrasto con l'art. 10 CEDU, e l'istituto della grazia rappresenterebbe l'unico rimedio per ovviare, al di fuori di approcci formalistici, alla violazione del diritto convenzionale che sarebbe stata perpetrata nella specie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le censure oggetto dei primi due motivi sono manifestamente infondate.

2.1. Le prescrizioni conformative del regime di semilibertà, adottate a carico del ricorrente, sono state già ritenute legittime da questa Corte, che con sentenza n. 13197, pronunciata il 12 novembre 2019 a definizione di un'antecedente impugnazione proposta dal condannato, aveva specificamente preso in esame le limitazioni destinate - in funzione deterrente - a regolare l'uso, da parte del semilibero, dei mezzi di comunicazione a sua disposizione.

In tale sede era stato, dunque, già affermato che dette limitazioni non implicavano, in tutta evidenza, alcuna indebita compressione delle libertà, costituzionali e convenzionali, di manifestazione del pensiero e di esercizio del diritto di critica, ma erano pienamente giustificate in chiave di bilanciamento con gli altri valori costituzionali in gioco, rappresentati dall'onore e dalla reputazione delle persone indebitamente coinvolte dalle condotte calunniose che Arnone andava reiterando.

Era stato altresì precisato che anche le fonti pattizie sovranazionali, e in particolare l'art. 10 CEDU, garantiscono sì ad ogni individuo la libertà di espressione, comprensiva della libertà di opinione e di circolazione delle informazioni e delle idee, escludendo ingerenze arbitrarie da parte delle pubbliche Autorità; ma, al contempo, sanciscono formalmente che l'esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità, e dunque può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge, e che costituiscono misure necessarie in una società democratica per garantire l'ordinata e civile convivenza.

E le misure e condizioni imposte ad Arnone - calibrate in termini puntuali e specifici, e strettamente funzionali a scongiurare la recidiva che si andava manifestando - erano in tale prospettiva senz'altro indispensabili.

2.2. Il ricorrente non apporta alcun valido argomento, che possa indurre a rimeditare la bontà di tali assunti.

Di certo non rappresenta un valido argomento di diritto il riferimento nei motivi operato all'art. 18-ter Ord. Pen., che disciplina le limitazioni della corrispondenza intrattenuta dal soggetto ristretto in istituto penitenziario, che possono essere apposte per esigenze investigative, o di prevenzione dei reati, ovvero di ordine e sicurezza interne dell'istituto stesso.

Non è infatti questa disposizione - quanto piuttosto l'art. 101, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, il quale disciplina il programma di trattamento dei detenuti ammessi al regime di semilibertà - a rappresentare, in stretta connessione con le norme di fonte primaria (artt. 48 ss. Ord. pen.), la base giuridica delle prescrizioni contestate.

Senza contare che il menzionato art. 18-ter non prevede affatto termini massimi di durata delle limitazioni ivi previste, ma solo verifiche ravvicinate della loro perdurante necessità.3.

Il terzo motivo non si confronta affatto con l'assorbente ragionamento dell'ordinanza impugnata, che richiama il tuttora valido insegnamento di questa Corte (Sez. 1, n. 28986 del 27/3/2003, Marguttí, Rv. 225047-01; Sez. 1, n. 5210 del 15/10/1996, Scalise, Rv. 206376-01; Sez. 1, n. 1068 del 3/3/1994, Mesina, Rv. 197408-01), secondo cui il differimento dell'esecuzione della pena, nel caso di presentazione della domanda di grazia, è istituto applicabile nei soli casi in cui l'esecuzione stessa non sia ancora iniziata; e, quindi, è senz'altro inapplicabile nel caso, come quello di specie, in cui l'espiazione sia stata ripresa a seguito di revoca di una misura alternativa o della liberazione condizionale.

L'applicazione di tale principio - è appena il caso di rilevare - non pregiudica l'esito della domanda di grazia, nel cui accoglimento il ricorrente è libero di confidare per le ragioni, qui prive di incidente rilievo, nel motivo esposte.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo revocava la misura alternativa della semilibertà, in precedenza concessa a [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena inflitta per plurimi delitti di calunnia e diffamazione aggravata. Al condannato erano state imposte puntuali prescrizioni, regolanti le modalità di comunicazione esterna del pensiero, funzionali ad evitare la reiterazione dei reati, e il provvedimento di rigore era stato adottato a seguito della loro plateale e sistematica violazione. Con la stessa ordinanza il Tribunale di sorveglianza negava il rinvio dell'esecuzione della pena, richiesto in pendenza della domanda di grazia, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1), cod. pen., sul presupposto che l'istituto non potesse operare una volta che l'esecuzione in questione fosse iniziata. 2. Arnone ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. I primi due motivi, passibili di illustrazione congiunta, svolgono censure di violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente, in sostanza, contesta la pregiudiziale legittimità delle prescrizioni limitative dalla cui violazione è unicamente discesa la revoca della misura alternativa, in quanto esse sarebbero lesive delle sue libertà di espressione e di opinione, garantite dalla Costituzione e dalla CEDU. Tali limitazioni si sarebbero, altresì, protratte oltre i termini stabiliti dell'art. 18-ter I. 26 luglio 1975, n 354 (Ord. Pen.). Il terzo motivo denuncia illogicità di motivazione. La comminatoria, e comunque l'irrogazione, di pena detentiva per fatti di diffamazione sarebbe in contrasto con l'art. 10 CEDU, e l'istituto della grazia rappresenterebbe l'unico rimedio per ovviare, al di fuori di approcci formalistici, alla violazione del diritto convenzionale che sarebbe stata perpetrata nella specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure oggetto dei primi due motivi sono manifestamente infondate. 2.1. Le prescrizioni conformative del regime di semilibertà, adottate a carico del ricorrente, sono state già ritenute legittime da questa Corte, che con sentenza n. 13197, pronunciata il 12 novembre 2019 a definizione di un'antecedente impugnazione proposta dal condannato, aveva specificamente preso in esame le limitazioni destinate - in funzione deterrente - a regolare l'uso, da parte del semilibero, dei mezzi di comunicazione a sua disposizione. In tale sede era stato, dunque, già affermato che dette limitazioni non implicavano, in tutta evidenza, alcuna indebita compressione delle libertà, costituzionali e convenzionali, di manifestazione del pensiero e di esercizio del diritto di critica, ma erano pienamente giustificate in chiave di bilanciamento con gli altri valori costituzionali in gioco, rappresentati dall'onore e dalla reputazione delle persone indebitamente coinvolte dalle condotte calunniose che Arnone andava reiterando. Era stato altresì precisato che anche le fonti pattizie sovranazionali, e in particolare l'art. 10 CEDU, garantiscono sì ad ogni individuo la libertà di espressione, comprensiva della libertà di opinione e di circolazione delle informazioni e delle idee, escludendo ingerenze arbitrarie da parte delle pubbliche Autorità; ma, al contempo, sanciscono formalmente che l'esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità, e dunque può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge, e che costituiscono misure necessarie in una società democratica per garantire l'ordinata e civile convivenza. E le misure e condizioni imposte ad Arnone - calibrate in termini puntuali e specifici, e strettamente funzionali a scongiurare la recidiva che si andava manifestando - erano in tale prospettiva senz'altro indispensabili. 2.2. Il ricorrente non apporta alcun valido argomento, che possa indurre a rimeditare la bontà di tali assunti. Di certo non rappresenta un valido argomento di diritto il riferimento nei motivi operato all'art. 18-ter Ord. Pen., che disciplina le limitazioni della corrispondenza intrattenuta dal soggetto ristretto in istituto penitenziario, che possono essere apposte per esigenze investigative, o di prevenzione dei reati, ovvero di ordine e sicurezza interne dell'istituto stesso. Non è infatti questa disposizione - quanto piuttosto l'art. 101, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, il quale disciplina il programma di trattamento dei detenuti ammessi al regime di semilibertà - a rappresentare, in stretta connessione con le norme di fonte primaria (artt. 48 ss. Ord. pen.), la base giuridica delle prescrizioni contestate. Senza contare che il menzionato art. 18-ter non prevede affatto termini massimi di durata delle limitazioni ivi previste, ma solo verifiche ravvicinate della loro perdurante necessità.3. Il terzo motivo non si confronta affatto con l'assorbente ragionamento dell'ordinanza impugnata, che richiama il tuttora valido insegnamento di questa Corte (Sez. 1, n. 28986 del 27/3/2003, Marguttí, Rv. 225047-01; Sez. 1, n. 5210 del 15/10/1996, Scalise, Rv. 206376-01; Sez. 1, n. 1068 del 3/3/1994, Mesina, Rv. 197408-01), secondo cui il differimento dell'esecuzione della pena, nel caso di presentazione della domanda di grazia, è istituto applicabile nei soli casi in cui l'esecuzione stessa non sia ancora iniziata; e, quindi, è senz'altro inapplicabile nel caso, come quello di specie, in cui l'espiazione sia stata ripresa a seguito di revoca di una misura alternativa o della liberazione condizionale. L'applicazione di tale principio - è appena il caso di rilevare - non pregiudica l'esito della domanda di grazia, nel cui accoglimento il ricorrente è libero di confidare per le ragioni, qui prive di incidente rilievo, nel motivo esposte. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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