CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto come da dispositivo l’istanza in relazione alle sentenze sub d) e h) e ha rigettato per il resto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra tutti i reati oggetto delle sentenze emesse: a) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2016, irrevocabile in data 25 giugno 2018, per i reati di quegli articoli 81,624 e 625 cod. pen. accertati a Casal di Principe il 2 marzo 2010; b) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Aversa, il 22 Febbraio 2012, irrevocabile il 1 marzo 2019, per la violazione dell’art. 9, comma 2, l. 1423 del 1956, accertato a Casal di Principe in data 1 dicembre 2006; c) dalla Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 maggio 2008, irrevocabile il 21 giugno 2018, per la violazione di cui all'articolo 9, comma 1, l. 1423 del 1956, accertata a Casal di Principe il 17 Marzo 2007; d) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 31 ottobre 2017, irrevocabile il 6 novembre 2020, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 629, comma 2, 628, comm 3 n. 3, cod. pen. e 7 l. 203 del 1991, accertati a [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2013 e il 4 gennaio 2014; e) dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 ottobre 2015, irrevocabile il 16 Febbraio 2017, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 56,629, comma secondo, cod. pen. accertato nel settembre 2003 in [OSCURATO:PERSONA]; f) dalla Corte d'appello di Napoli il 10 gennaio 1995, irrevocabile il 24 maggio 1995 in relazione all'articolo 416-bis cod. pen. accertato a Caserta e provincia nell'anno 1993, nonché dalla sentenza emessa in data 17 gennaio 2019 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 19 gennaio 2021, per i reati di quegli articoli 110, 112, 439 cod. pen., accertato il 1 dicembre 2005, entrambe già oggetto di ordinanza di riconoscimento della continuazione tra i relativi reati; g) dalla Corte di appello di Napoli il 10 gennaio 1995, irrevocabile il 24 maggio 1995, nonché della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 9 luglio 2001, irrevocabile il 20 giugno 2003, in entrambe già poste in continuazione con ordinanza della Corte di appello di Roma; h) dal Gip del Tribunale di Napoli il l'11 luglio 2018 così come riformata dalla Corte di appello di Napoli, per il reato di cui all'articolo 416-bis cod. penb. commesso dall'ottobre 2012 nella provincia di Caserta; i) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 Febbraio 2011, irrevocabile in data 31 maggio 2011, in relazione alla violazione di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, l. 1423 del 1956, accertato a Casal di Principe; i) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2005, irrevocabile il 17 ottobre 2005, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., accertato a Casal di Principe; m) dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 26 Marzo 2007, irrevocabile il 1 luglio 2007, in relazione al reato di cui all'articolo 9, comma 1, l. 1423 del 1956 accertato a Casal di Principe; Rilevato che nel primo articolato motivo e nella memoria pervenuta il 20 novembre 2025 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. sia con riferimento all’errata determinazione della pena quanto all’affermazione relativa alle sentenze sub d) (che è stata emessa a seguito di rito abbreviato) che sub h) (che non è stata pronunciata a seguito di giudizio abbreviato); e, più approfonditamene, riguardo la motivazione resa circa la mancata prova del medesimo disegno criminoso tra i due reati associativi e tra questi e alcune delle altre violazioni oggetto delle sentenze di condanna, come ad esempio quelle di cui all’art. 9 l. 1423 del 1996; Rilevato che con il secondo motivo e con la memoria pervenuta il 20 novembre 2025 si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata traduzione del condannato che aveva richiesto di partecipare all’udienza; Ritenuto che le doglianze oggetto della prima parte del primo motivo sono formulate in termini generici e la censura non è pertanto consentita in quanto il ricorrente non specifica quale sarebbe l’errore in cui è incorso il giudice dell’esecuzione e quale sarebbe il calcolo corretto che avrebbe dovuto essere effettuato; Ritenuto che le doglianze oggetto della seconda parte del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento al fatto che le due condotte associative sono state commesse a più di dieci anni di distanza e come gli ulteriori e diversi reati non presentino elementi tali da dimostrare una comune e originaria ideazione, ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto «l'omessa partecipazione a distanza del condannato, che ne abbia fatto richiesta, all'udienza camerale dinanzi al tribunale di sorveglianza comporta una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve ritenersi sanata in difetto di tempestiva denunzia da parte del difensore ovvero di rilievo ad opera del collegio» (così Sez. 1, n. 50456 del 15/06/2018, Grimaldi, Rv. 274526 – 01) e dagli atti emerge che: a) il decreto di citazione per l’udienza 19 novembre 2024 è stato notificato il 10 ottobre 2024; b) il 19 novembre 2024, presente il detenuto e assente il difensore, l’udienza è stata rinviata al 30 gennaio 2025; c) in tale data, assente il detenuto e presente il difensore, l’udienza è stata rinviata per consentire lo studio dei fascicoli al 25 marzo 2025; d) in tale data il difensore, assente il detenuto, si è riportato alla richiesta e l’udienza, in assenza di qualsivoglia eccezione, è stata comunque rinviata al 5 giugno 2025; e) il 17 aprile 2025 il detenuto ha richiesto di partecipare all’udienza del 5 giungo 2025; f) il 5 giungo 2025 il difensore, assente il detenuto, si è riportato all’istanza e ha insistito per l’accoglimento senza nulla eccepire quanto alla mancata traduzione e/o partecipazione del detenuto all’udienza; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen