CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 dicembre 2017 (irrevocabile il 7 aprile 2018), anni 10 di reclusione per il reato ex art. 629, comma 2, cod. pen., art. 7 1.203/91 commesso in Mondragone fino al 18 aprile 2014 ed il reato ex art.416-bis cod. pen. commesso in Mondragone con condotta perdurante; b) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 12 febbraio 2019 (irrevocabile il 15 maggio 2020), anni 13, mesi 2 e giorni 20 di reclusione per i reati ex artt.56, 81 cpv, 629, 7 1.203/91 (rubricati ai capi 18-22) commessi in Mondragone nell'anno 2014, nonché per i reati ex art.74 d.P.R. 309/90 commesso nel febbraio 2014 ed il reato ex art.73 d.P.R. n.309/90 commesso ad aprile 2014. 1.1. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto i reati sopra indicati espressione di un unico disegno criminoso considerato anche che le violazioni di legge sono avvenute in un arco temporale contestuale e nel medesimo ambito territoriale. Quindi ha considerato violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave (vale a dire la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 febbraio 2019) ed ha determinato l'aumento per la continuazione in complessivi anni sei (anni quattro per l'estorsione aggravata ed anni due per l'associazione ex art.416-bis cod. pen. di cui alla sentenza in data 22 dicembre 2017 della stessa Corte territoriale) giungendo alla pena finale di anni 19, mesi 2 e giorni 20 di reclusione. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori di fiducia, propone due distinti ricorsi per cassazione. 2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riferimento agli artt.125, 671 cod. proc. pen. ed 81 cod. pen. Anzitutto viene evidenziato che il giudice dell'esecuzione è incorso in un primo errore di diritto avendo individuato come violazione più grave quella per la quale era stata pronunciata la sentenza più grave (vale a dire la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 febbraio 2019) e non già la violazione più grave tenuto conto della pena inflitta. Inoltre, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per non avere tenuto conto - come pena base sulla quale effettuare gli aumenti ex art. 81 cod. pen. - la pena irrogata per il reato ritenuto più grave con la citata sentenza del 12 febbraio 2019 avendo invece preso come riferimento la pena finale inflitta con tale decisione, la quale però aveva già riconosciuto la continuazione c.d. 'interna'. Infine, il condannato lamenta anche l'omessa motivazione circa i criteri adottati dalla Corte distrettuale nella determinazione degli aumenti ex art.81 cod. pen. 2.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la citata ordinanza viene censurata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt.671, 533 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 132 e 133 cod. pen., nonché per mancanza ed illogicità della motivazione. In particolare, con tale impugnazione, il ricorrente lamenta il fatto che il giudice dell'esecuzione non ha proceduto allo scorporo della pena unica inflitta con la sentenza sub b) ed ha quindi omesso di indicare la pena inflitta per il reato più grave rispetto al quale effettuare gli aumenti per i reati satellite. Inoltre, evidenzia che la Corte distrettuale - con riferimento al reato satellite di estorsione aggravata di cui alla sentenza del 22 dicembre 2017 - ha determinato la pena in continuazione nella misura di quattro anni di reclusione nonostante nell'altra sentenza l'aumento in continuazione per i singoli episodi di estorsione era stato quantificato nella misura di anni uno di reclusione. Infine il Pacifico lamenta l'omessa motivazione sulla commisurazione della pena in continuazione rispetto ai reati accertati con la sentenza sub a), avendo la Corte di appello indicato solo la misura di quattro anni per l'estorsione e due anni per l'associazione di stampo mafioso non consentendo in tal modo il controllo sull'osservanza dei criteri previsti dalla legge per l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dagli artt.133 e 133-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] i:4,1,n n f 1.La Corte osserva che entramb4"7Tal9t, che possono essere trattati congiuntamente avendo in sostanza sollevato le medesime censure, sono fondati per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero il giudice dell'esecuzione - dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] ed accertati con due le sentenze sopra indicate - ha proceduto alla determinazione della pena senza rispettare i principi vigenti in materia. In particolare, nella individuazione della pena base (vale a dire quella inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 12 febbraio 2019) non ha proceduto allo scioglimento della continuazione accertata dal giudice della cognizione mediante l'individuazione della pena inflitta per il reato più grave (violazione dell'art.74 d.P.R. n.309/90) avendo, invece, preso in considerazione la pena complessiva relativa sia al reato base sia ai singoli reati satellite. In tal modo è stato violato il più volte affermato principio secondo il quale «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987). 2.2. Inoltre, come lamentato dal ricorrente, il provvedimento impugnato è privo di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione per i due reati accertati con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 dicembre 2017, avendo il giudice dell'esecuzione omesso qualsiasi spiegazione circa le ragioni della relativa quantificazione. Al riguardo deve ricordarsi che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; in particolare, come chiarito dalle S.U. di questa Corte, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Cass. Sez. U., Sentenza n. 47127 del 24/6/2021, Rv. 282269). 2.3. Tali errori hanno influito sulla concreta traduzione dell'unificazione dei reati accertati con le diverse condanne e pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, che, fermo restando il (1,t 1-fr ce. riconoscimento della continuazione, individuEr~a base nella più grave tra quelle inflitte per i singoli reati contestati nell'ambito di ciascuno dei due procedimenti conclusi con le due sentenze di condanna sopra riportate e determinerà gli aumenti per i reati-satellite tenendo conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra enunciati. 3. Le ragioni che si sono esposte impongono quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Napoli, affinché -ferma restando l'accertata continuazione- proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto delle precedenti considerazioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena, con r