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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 26542/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13542-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 53/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13542 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, corredati da memoria anche in vista della presente adunanza, avverso la sentenza n. 52 del 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -aveva opposto il precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di assegno di mantenimento, deducendo che le sentenze, di primo e secondo grado, con cui erano state stabilite le condizioni economiche correlate alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'intimante, dopo l'omologazione dell'accordo di separazione, non avevano attribuito a quest'ultima il mantenimento invocato bensì ai figli, con obbligo successivamente revocato da altra pronuncia; -il Giudice di Pace respingeva l'opposizione, con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, dalla successione di titoli giudiziali, emergeva che la somma assegnata a titolo di mantenimento «ed alimentare», come specificato nell'originario accordo omologato, doveva intendersi, nonostante l'omessa distinzione esplicita delle quote, anche in favore dell'ex coniuge; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il processo è stato rinviato, con ordinanza interlocutoria n. 10058 del 2022, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta il 21/02/2022 e pubblicata con il numero 5633.

Rilevato che con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 148, 433, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe travisato i documenti che, integrando complessivamente il titolo esecutivo azionabile, indicavano il mantenimento unicamente e complessivamente in favore dei figli; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. proc. civ., e 324, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di constatare che la decisione di appello sulla sentenza che aveva regolato le condizioni economiche di divorzio, aveva espressamente affermato che la decisione davanti a sé impugnata, e così confermata, aveva stabilito il credito di mantenimento esclusivamente in favore dei figli; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che i motivi debbono esaminarsi congiuntamente per connessione, e sono in parte infondati, in parte assorbiti; nella sostanza, parte ricorrente lamenta una erronea interpretazione del titolo; con la pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata questa Corte ha chiarito che, in tema di giudizi di opposizione esecutiva, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 cod. civ., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, il giudice di legittimità ha il potere e dovere d'interpretare il titolo esecutivo se l'intervenuto giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile, per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi. al contempo, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale effettuata dal giudice dell'opposizione esecutiva, dev'essere effettuata, per andate esente da quei vizi logici e giuridici, individuandone la portata precettiva alla luce del dispositivo e della motivazione della pronuncia, senza sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice della cognizione (Cass., 05/06/2020, n. 10806); nel caso, il giudice dell'opposizione a precetto ha vagliato complessivamente, e in questa chiave correttamente, i titoli giudiziali azionati e integranti giudicato; in particolare, è vero che la decisione della Corte territoriale che aveva respinto l'appello avverso la decisione del Tribunale con cui era stato regolato il credito per mantenimento azionato, aveva espressamente indicato che quest'ultimo era in favore dei figli, senza aggiungere l'ex coniuge: così la sentenza n. 29 del 2002 della Corte di appello di Catanzaro, pronunciata confermando la sentenza n. 364 del 2001 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; ma è anche vero che, per un verso, come osservato nella decisione qui gravata, la Corte di appello era stata investita solo della domanda volta alla riduzione dell'assegno per i figli, e, per altro verso, con l'ultima pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sulla domanda di revisione delle condizioni divorzili, il giudice della cognizione ha presupposto, implicitamente quanto univocamente, che fossero stati stabiliti assegni alimentari in favore della ex moglie, come giustamente osservato (pagg. 3-4) dal giudice dell'opposizione a precetto; quest'ultimo ha quindi evinto, in questo appropriato quadro, dalle originarie condizioni di separazione omologate, la componente del mantenimento statuito riservata all'intimante, deducendola dalla riduzione prevista dall'accordo di separazione consensuale per l'ipotesi che la Romeo avesse trovato occupazione stabile e retribuita in una certa misura: accordo fatto poi proprio dalle condizioni divorzili, tenuto conto della rivalutazione e con l'emenda dell'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro del debitore, in favore della creditrice; e così, la riduzione dell'originario importo di 750.000 lire mensili a 500.000 lire mensili in caso di sopravvenuta autonomia economica della Romeo, rendeva evidente che la somma complessiva prevedesse 250 mila lire mensili per il coniuge; nello stesso senso depone poi la specifica dell'accordo di separazione originario omologato, che discorre di «contributo per il mantenimento dei figli e a titolo alimentare», con chiaro inciso che parte ricorrente cerca di svalutare intendendo la congiunzione come apposta per specificare una duplice natura dell'assegno, mentre, come sopra notato, la stessa a ben vedere conferma la duplicità dell'obbligazione emergente della complessiva lettura del titolo stesso;risultano poi assorbite le censure fondate sugli artt. 115 e 116, cod. proc. civ.; una volta fornita la retta interpretazione del titolo giudicato, al fine dell'accertamento del diritto ad agire esecutivamente nei termini azionati, non vi è infatti più spazio per le denunce di violazione in parola, che suppongono la distinzione fra giudizio di fatto e rispetto delle regole di legittimità, distinzione non operante quando si tratta d'interpretare il diritto, ossia, nel caso di specie, il ricostruito diritto del caso concreto; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 1.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13542-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 53/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13542 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, corredati da memoria anche in vista della presente adunanza, avverso la sentenza n. 52 del 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -aveva opposto il precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di assegno di mantenimento, deducendo che le sentenze, di primo e secondo grado, con cui erano state stabilite le condizioni economiche correlate alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'intimante, dopo l'omologazione dell'accordo di separazione, non avevano attribuito a quest'ultima il mantenimento invocato bensì ai figli, con obbligo successivamente revocato da altra pronuncia; -il Giudice di Pace respingeva l'opposizione, con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, dalla successione di titoli giudiziali, emergeva che la somma assegnata a titolo di mantenimento «ed alimentare», come specificato nell'originario accordo omologato, doveva intendersi, nonostante l'omessa distinzione esplicita delle quote, anche in favore dell'ex coniuge; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il processo è stato rinviato, con ordinanza interlocutoria n. 10058 del 2022, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta il 21/02/2022 e pubblicata con il numero 5633. Rilevato che con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 148, 433, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe travisato i documenti che, integrando complessivamente il titolo esecutivo azionabile, indicavano il mantenimento unicamente e complessivamente in favore dei figli; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. proc. civ., e 324, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di constatare che la decisione di appello sulla sentenza che aveva regolato le condizioni economiche di divorzio, aveva espressamente affermato che la decisione davanti a sé impugnata, e così confermata, aveva stabilito il credito di mantenimento esclusivamente in favore dei figli; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che i motivi debbono esaminarsi congiuntamente per connessione, e sono in parte infondati, in parte assorbiti; nella sostanza, parte ricorrente lamenta una erronea interpretazione del titolo; con la pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata questa Corte ha chiarito che, in tema di giudizi di opposizione esecutiva, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 cod. civ., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, il giudice di legittimità ha il potere e dovere d'interpretare il titolo esecutivo se l'intervenuto giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile, per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi. al contempo, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale effettuata dal giudice dell'opposizione esecutiva, dev'essere effettuata, per andate esente da quei vizi logici e giuridici, individuandone la portata precettiva alla luce del dispositivo e della motivazione della pronuncia, senza sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice della cognizione (Cass., 05/06/2020, n. 10806); nel caso, il giudice dell'opposizione a precetto ha vagliato complessivamente, e in questa chiave correttamente, i titoli giudiziali azionati e integranti giudicato; in particolare, è vero che la decisione della Corte territoriale che aveva respinto l'appello avverso la decisione del Tribunale con cui era stato regolato il credito per mantenimento azionato, aveva espressamente indicato che quest'ultimo era in favore dei figli, senza aggiungere l'ex coniuge: così la sentenza n. 29 del 2002 della Corte di appello di Catanzaro, pronunciata confermando la sentenza n. 364 del 2001 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; ma è anche vero che, per un verso, come osservato nella decisione qui gravata, la Corte di appello era stata investita solo della domanda volta alla riduzione dell'assegno per i figli, e, per altro verso, con l'ultima pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sulla domanda di revisione delle condizioni divorzili, il giudice della cognizione ha presupposto, implicitamente quanto univocamente, che fossero stati stabiliti assegni alimentari in favore della ex moglie, come giustamente osservato (pagg. 3-4) dal giudice dell'opposizione a precetto; quest'ultimo ha quindi evinto, in questo appropriato quadro, dalle originarie condizioni di separazione omologate, la componente del mantenimento statuito riservata all'intimante, deducendola dalla riduzione prevista dall'accordo di separazione consensuale per l'ipotesi che la Romeo avesse trovato occupazione stabile e retribuita in una certa misura: accordo fatto poi proprio dalle condizioni divorzili, tenuto conto della rivalutazione e con l'emenda dell'ordine diretto di pagamento al datore di lavoro del debitore, in favore della creditrice; e così, la riduzione dell'originario importo di 750.000 lire mensili a 500.000 lire mensili in caso di sopravvenuta autonomia economica della Romeo, rendeva evidente che la somma complessiva prevedesse 250 mila lire mensili per il coniuge; nello stesso senso depone poi la specifica dell'accordo di separazione originario omologato, che discorre di «contributo per il mantenimento dei figli e a titolo alimentare», con chiaro inciso che parte ricorrente cerca di svalutare intendendo la congiunzione come apposta per specificare una duplice natura dell'assegno, mentre, come sopra notato, la stessa a ben vedere conferma la duplicità dell'obbligazione emergente della complessiva lettura del titolo stesso;risultano poi assorbite le censure fondate sugli artt. 115 e 116, cod. proc. civ.; una volta fornita la retta interpretazione del titolo giudicato, al fine dell'accertamento del diritto ad agire esecutivamente nei termini azionati, non vi è infatti più spazio per le denunce di violazione in parola, che suppongono la distinzione fra giudizio di fatto e rispetto delle regole di legittimità, distinzione non operante quando si tratta d'interpretare il diritto, ossia, nel caso di specie, il ricostruito diritto del caso concreto; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 1.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo