CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 giugno 2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revoca o l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione forense per la durata di anni cinque, applicata nei suoi confronti dal Tribunale di Palmi con sentenza del 24 aprile 2015, definitiva il 15 novembre 2017. 2.1. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 37, 133 cod. pen., 676 cod. proc. pen., 111 Cost. e 7 CEDU, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare che, a seguito della rideterminazione della pena principale, la pena accessoria fosse stata correttamente applicata e, quindi, verificare l'avvenuta espiazione della stessa, procedendo nel caso ad una sua riqualificazione o alla sua revoca. 2.2. Con memoria dell'i febbraio 2021, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, la Corte di cassazione, con sentenza n. 30063 del 29/09/2020 (R.G. n. 48631/2019) ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del 14 ottobre 2019, con il quale il Tribunale di Palmi aveva a sua volta rigettato una richiesta identica a quella presentata nel presente procedimento, evidenziando che la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione forense per la durata di anni cinque costituiva sanzione penale, che non è configurata come alternativa alla sospensione cautelare dalla professione disposta dall'Ordine degli avvocati e che la determinazione della sua durata, ancorché superiore a quella della pena principale, era stata operata correttamente in fase di cognizione, essendosi il giudice avvalso dei poteri discrezionali di cui all'art. 133 cod. pen. e al di fuori del vincolo imposto dall'art. 37 cod. pen., senza che in quel giudizio fossero state sollevate contestazioni sul punto con le impugnazioni. La Corte di cassazione, con la citata sentenza, aveva evidenziato che, in conseguenza della qualificazione giuridica della sospensione cautelare e della natura non giurisdizionale del provvedimento che la dispone, restava esclusa l'applicabilità a tale istituto della disciplina attinente alle sanzioni di carattere deontologico, compresa la disposizione di cui all'art. 54, comma 4, legge n. 247/2012. Inoltre, Cacciola, dopo avere proposto un primo ricorso straordinario avverso la sentenza di legittimità che aveva definito il processo in fase di cognizione, aveva introdotto un incidente di esecuzione riguardante la sentenza che aveva parzialmente respinto la sua impugnazione ex art. 625 bis cod. proc. pen.; quindi, aveva investito il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palmi delle medesime questioni in fatto ed in diritto riguardanti durata della sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione ed alternatività della stessa rispetto all'interdizione dai pubblici uffici, senza dedurre nessun profilo innovativo rispetto alle precedenti istanze. In altri termini, pur avendo già sperimentato tutto lo strumentario che l'ordinamento riconosceva per contestare sui due punti predetti il titolo esecutivo, aveva reiterato la stessa domanda per conseguire il medesimo effetto favorevole dell'esclusione della misura interdittiva della professione forense, sebbene le decisioni della Corte Suprema avessero già dato atto della indeducibilità nella fase di esecuzione delle questioni sollevate e della corretta interpretazione delle norme di riferimento, operata nelle sentenze di legittimità succedutesi nel tempo. Nel caso in esame, quindi, la Corte di appello ha correttamente rilevato che il precedente giudice dell'esecuzione aveva già affrontato e disatteso tutti gli argomenti difensivi in tema di alternatività tra pena accessoria e sanzione disciplinare, come pure quelli relativi alla durata della pena accessoria. Considerando che Cacciola non aveva allegato alcun elemento nuovo che avrebbe giustificato il deposito di una nuova istanza, il ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. In tema di incidente di esecuzione, infatti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una nnera riproposizione di una richiesta rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera solo quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle bv io 13- spese processuali e t§12ZWszimeittel della somma di tremila euro [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]