Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00827/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 gennaio 1968 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, accoglieva parzialmente l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze enucleate; quanto alla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 1/12/2024, l'ordinanza riconosceva la continuazione limitatamente al reato di tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed ai connessi delitti di detezione e porto illegale di armi, escludendo, invece, il chiesto vincolo riguardo agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i quali il ricorrente è stato giudicato e ritenuto responsabile.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cpv. cod.

Pen. e 671 cod. proc. pen. 2.1.

Evidenzia il ricorrente che la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 1/12/2024, nel riformare la pronuncia di primo grado limitatamente alla pena dell'ergastolo che veniva rideterminata in quella di anni trenta di reclusione, confermava quanto già statuito in punto di riconoscimento del vincolo della continuazione criminosa tra i fatti contestati allo [OSCURATO:PERSONA] e per i quali era stata riconosciuta la penale responsabilità.

2.2. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata viola il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento in sede di cognizione o in sede esecutiva dell'identità del medesimo disegno criminoso tra una serie di reati comporta che la medesima genesi programmatica che ne costituisce l'essenza si comunichi a tutti i reati che siano ulteriormente unificati in virtù di una continuazione già riconosciuta.

5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata oggetto di valutazione dalla Corte di appello di Catania nell'ordinanza impugnata.

3. La Corte di assise di appello di Catania, nella sentenza emessa in data 1/12/2024, ha confermato la sussistenza del vincolo della continuazione tra tutti i delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA], vincolo riconosciuto nella sentenza di primo grado emessa in data 8/3/2024 dalla Corte di appello di Catania.

Testualmente, a pag. 63 della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, si legge: "Tutti i delitti sono chiaramente legati fra loto dal vincolo della continuazione", proseguendo la Corte, poi, nella individuazione del reato più grave tra quelli contestati per la determinazione della pena.

4. Costituisce principio di diritto acquisito che, in tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non possa escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né possa fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili. (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264 - 01).

5. La Corte di appello di Catania nell'ordinanza impugnata si è discostata dalla giurisprudenza di legittimità; come Giudice dell'esecuzione, invero, ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1, 2, 4 e 5 e i delitti di tentato omicidio, porto illegale e detenzione di arma di cui alla sentenza della Corte di assise di appello dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sub 3), che, come detto, aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati nell'ambito del relativo procedimento, negando, in violazione della "proprietà transitiva", la continuazione in relazione ai delitti che, in sede di cognizione, erano già stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione con il delitto di tentato omicidio (e connessi delitti in materia di armi), con i reati di cui alle sentenze sopraindicate.

4. Consegue, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania.

Così è deciso, 4 dicembre 2025 Il Consigliere etensore Il Presidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 gennaio 1968 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, accoglieva parzialmente l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze enucleate; quanto alla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 1/12/2024, l'ordinanza riconosceva la continuazione limitatamente al reato di tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed ai connessi delitti di detezione e porto illegale di armi, escludendo, invece, il chiesto vincolo riguardo agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i quali il ricorrente è stato giudicato e ritenuto responsabile. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cpv. cod. Pen. e 671 cod. proc. pen. 2.1. Evidenzia il ricorrente che la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 1/12/2024, nel riformare la pronuncia di primo grado limitatamente alla pena dell'ergastolo che veniva rideterminata in quella di anni trenta di reclusione, confermava quanto già statuito in punto di riconoscimento del vincolo della continuazione criminosa tra i fatti contestati allo [OSCURATO:PERSONA] e per i quali era stata riconosciuta la penale responsabilità. 2.2. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata viola il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento in sede di cognizione o in sede esecutiva dell'identità del medesimo disegno criminoso tra una serie di reati comporta che la medesima genesi programmatica che ne costituisce l'essenza si comunichi a tutti i reati che siano ulteriormente unificati in virtù di una continuazione già riconosciuta. 5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata oggetto di valutazione dalla Corte di appello di Catania nell'ordinanza impugnata. 3. La Corte di assise di appello di Catania, nella sentenza emessa in data 1/12/2024, ha confermato la sussistenza del vincolo della continuazione tra tutti i delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA], vincolo riconosciuto nella sentenza di primo grado emessa in data 8/3/2024 dalla Corte di appello di Catania. Testualmente, a pag. 63 della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, si legge: "Tutti i delitti sono chiaramente legati fra loto dal vincolo della continuazione", proseguendo la Corte, poi, nella individuazione del reato più grave tra quelli contestati per la determinazione della pena. 4. Costituisce principio di diritto acquisito che, in tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non possa escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né possa fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili. (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264 - 01). 5. La Corte di appello di Catania nell'ordinanza impugnata si è discostata dalla giurisprudenza di legittimità; come Giudice dell'esecuzione, invero, ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1, 2, 4 e 5 e i delitti di tentato omicidio, porto illegale e detenzione di arma di cui alla sentenza della Corte di assise di appello dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sub 3), che, come detto, aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati nell'ambito del relativo procedimento, negando, in violazione della "proprietà transitiva", la continuazione in relazione ai delitti che, in sede di cognizione, erano già stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione con il delitto di tentato omicidio (e connessi delitti in materia di armi), con i reati di cui alle sentenze sopraindicate. 4. Consegue, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania. Così è deciso, 4 dicembre 2025 Il Consigliere etensore Il Presidente A
Sentenza Cassazione n. 00827/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris