CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 novembre 2021 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta preferenziale, contestatigli quale amministratore unico della SOGECOM s.r.I., dichiarata fallita in data 4 giugno 2014. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla bancarotta distrattiva, rilevando: a) che erroneamente la Corte territoriale non aveva valorizzato l'esistenza degli intervenl:i restitutori che avevano annullato la portata pregiudizievole per il ceto creditorio dei prelievi contestati; b) che non si era considerato come non potessero costituire operazioni fraudolente movimentazioni effettuate in epoca remota, quando la società non versava in stato di decozione. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta preferenziale, per avere omesso la Corte territoriale di considerare che la mancata identificazione del reale destinatario del pagamento preferenziale, ossia il fideiussore che garantiva la banca che aveva erogato il finanziamento, non consentiva di evidenziare una lesione della par condicio. Neppure era dato sapere se la curatela fallimentare avesse esercitato azioni revocatorie. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale, rilevando che, come sottolineato in appello, la curatela aveva avuto a disposizione tutto il materiale utile «per operare e rendere effettivo lo stato passivo o per espletare eventuali azioni revocatorie», con la conseguenza che era insussistente la finalità dolosa di incidere sulla ricostruzione della vita societaria. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Sotto il primo profilo, il ricorrente insiste nel dedurre l'esistenza di versamenti senza considerare che la distrazione è stata ritenuta sussistente con riguardo al saldo finale negativo, che tiene conto anche dei parziali rientri. Sotto il secondo, va ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). In tale contesto, il carattere risalente dei prelievi - peraltro dedotto in termini di assoluta genericità cronologica - non assume rilievo decisivo a fronte della manifesta estraneità delle operazioni, rimaste prive della benché minima giustificazione, e dell'importo finale del saldo negativo (319.000,00 euro, secondo la conclusione della sentenza impugnata, rimasta sul punto priva di specifica contestazione). 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della bancarotta preferenziale, non assume affatto rilievo l'identificazione del terzo garante, ma del destinatario del pagamento (nella specie, come ricorda lo stesso ricorrente, di una banca e di un fornitore). 3. Il terzo motivo è inammissibile per la assertività degli assunti, proposti in ricorso in termini di contestazioni di assoluta genericità,, prive di ogni correlazione con le obiettive risultanze istruttorie. 4. Inammissibile è anche il quarto motivo, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (la molteplicità delle condotte finalizzate a proseguire l'attività con altra società riferibile al medesimo imputato, con chiara rappresentazione e volontà del pregiudizio provocato ai creditori) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 — 01, proprio c:on riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so