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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42096/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. L'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in uno con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]- gio, venne tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. perché, in concorso tra loro, alfine di trarne profitto e conoscendone la pro- venienza delittuosa, ricevevano n. 12 [OSCURATO:PERSONA] 12 V [OSCURATO:PERSONA], provento di furto ai danni di VODAFONE, presso il sito tecnico VODAFONE denominato BRT blu Volvera in via Risorgimento n. 4 Volvera in data 18/11/2013. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Torino, il 24/5/2018 di- chiara [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 co. 2 n. 7 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto ascrittogli nell'imputazione, e lo con- dannava alla pena di anni uno di reclusione ed curo 200 di multa, oltre al paga- mento delle spese processuali, mentre dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 712 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto ascrit- togli nell'imputazione e, con il concorso dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno e giorni 10 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Sull'appello proposto da entrambi gli imputati, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con sentenza del 29/1/2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 712 cod. pen. per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato nel resto la sentenza appellata e ha condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del grado;

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Salut, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'all'art 625 n. 7 cod. pen., norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante, che il giudice del gravame del merito ritiene integrata "in quanto le batterie sottratte erano installate all'interno di un impianto privo di chiu- sure, in quanto lo stesso è stato aperto senza alcuna forzatura.

Dunque, i beni oggetto di furto erano pacificamente esposti a pubblica fede" (il richiamo è a pag. 4 dell'impugnata sentenza).

Sul punto si deduce in ricorso che un bene può ritenersi esposto alla fede pubblica quando non gode di altra tutela se non quella apprestata dal sentimento collettivo di onestà e di rispetto della proprietà altrui; dunque, tale bene troverà protezione solo grazie al senso di rispetto da parte di ciascun consociato per l'altrui bene.

Diversa è l'ipotesi che ricorre qualora vengano predisposte misure dirette alla protezione contro le ingerenze dei terzi: in tal caso, l'impulso di rispetto per il patrimonio altrui dei consociati non rappresenta l'unica difesa effettiva, sicché, per tali beni, che beneficiano di un livello di tutela ulteriore, non può giustificarsi una maggior difesa da parte del legislatore.

Ed invero, qualora siano installati degli strumenti di protezione effettivamente in grado di impedire la commissione del furto, potrà ritenersi che il proprietario che li ha predisposti faccia affidamento sulla loro efficacia e non (soltanto) sul sentimento di onestà dei consociati.

A fare la differenza, pertanto, saranno le ca- ratteristiche dei sistemi di difesa, in particolare la loro idoneità a costituire un ostacolo efficace alla commissione di aggressioni dei terzi nei confronti delle cose di cui si tratta.

In base alla ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza - prosegue il ricorso- fermo il pacifico presupposto secondo il quale l'aggravante sussiste in tutti i casi in cui la cosa oggetto di furto sia sottratta alla custodia diretta e continua del proprietario, nelle ipotesi in cui tali beni siano provvisti di congegni capaci comun- que di assicurarne una sorveglianza assidua e continuativa da parte del soggetto al quale appartengono (come ad esempio nel caso di sistema di antifurto satellitare installato su di un'autovettura) l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non può dirsi integrata (il richiamo è a Sez. 5, n. 44157/2008).

Secondo tale orientamento, la tutela dei beni aggrediti non può considerarsi in tutto o in parte lasciata all'altrui rispetto, ma è intensificata dai sistemi di difesa predisposti dal proprietario.

Quest'ultimo, dunque, nel lasciare il suddetto bene in un luogo pubblico (o comunque liberamente accessibile), non pone affidamento sull'onestà dei consociati per ciò che attiene l'intangibilità dello stesso, bensì si affida al sistema di costante sorveglianza che ha egli stesso predisposto.

Nel caso che occupa, sottolinea il ricorrente che l'impianto GPS installato all'in- terno di una delle batterie oggetto di furto, ha consentito di seguire in tempo reale il percorso della refurtiva, assicurando una sorveglianza assidua e continuativa da parte della società che curava, per conto del proprietario, la localizzazione e la protezione del bene.

Perciò, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità citato in sentenza a pag. 4 per il ricorrente si appaleserebbe inconferente rispetto al caso di specie nella parte in cui ritiene che l'aggravante dell'esposizione della cosa a pubblica fede "non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa (...)" (Sez. 2, n. 2724/2015).Ed invero, nella fattispecie de qua, secondo la tesi sostenuta in ricorso deve evidenziarsi come, diversamente dal sistema di videosorveglianza - congegno al più utile all'individuazione del colpevole - il GPS consenta una sorveglianza assidua (continuativa) idonea ad eliminare quell'affidamento alla protezione assicurata dal senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato, fondamento della previsione normativa, così da non potersi giustificare l'aggravamento della pena.

La tracciabilità in tempo reale della res oggetto di furto, avrebbe senz'altro potuto consentire l'interruzione dell'azione criminosa.

In conclusione, per il ricorrente non ricorrono i presupposti espressamente previsti dalla norma per l'applicazione della contestata aggravante mancando l'e- sposizione della cosa alla pubblica fede nei termini sopra specificati che, rendendo più agevole il furto, giustifica l'inasprimento della pena.

Con un secondo motivo si lamentano mancanza, contraddittorietà o mani- festa illogicità della motivazione, in punto di dosimetria della pena, alla luce dell'ol- tremodo succinto impianto argomentativo addotto dalla Corte territoriale a soste- gno della determinazione del trattamento sanzionatorio che ritiene correttamente negato in primo grado il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

La funzione delle circostanze attenuanti generiche - si ricorda- è quello di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile" (Sez. 1, n. 29377/09).

Ci si duole che la corte d'appello, di fatto, avrebbe lasciato inesaudite le do- glianze difensive in punto pena con motivazione se non del tutto carente, sicura- mente inconsistente, limitandosi a confermare il ragionamento del giudice di prime cure "in considerazione delle tre censure riportate per i reati di furto commessi tra il 2014 ed il 2015 e dall'assenza di elementi positivamente valutabili" (così pag. 5 dell'impugnata sentenza).

Alcun rilievo sarebbe stato dato a quegli aspetti soggettivi e personali cha avrebbero potuto incidere sul quantum della pena, ex art. 133 c.p. anche a fini risocializzanti dovendo, quest'ultima, fungere da tramite per un sereno e concreto reinserimento del reo nel tessuto sociale.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Per quello che rileva in questa sede, dalle risultanze processuali emerge che il procedimento prese l'avvio dalla denuncia presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile della corporate security ope- rations dell'impresa, con cui lo stesso ebbe a riferire che alle ore 16.30 del 18.11.2013 un soggetto era entrato all'interno della stazione radio BTS di Volvera (TO), via Risorgimento 4, dove aveva asportato 12 batterie di alimentazione e vari elementi in rame dell'apparato.

A causa dei furti già subiti in quel periodo, in una delle batterie in uso era stato installato un geolocalizzatore e nell'impianto era presente una telecamera.

Gli operanti, seguendo le indicazioni fornite dall'impianto GPS occultato all'in- terno di una delle batterie, anche con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] che seguiva in tempo reale il percorso della refurtiva, giunsero presso la [OSCURATO:PERSONA]- talli Sri in Val della Torre, ove identificarono come presenti il titolare [OSCURATO:PERSONA] e due magazzinieri (tra cui il Morello).

Sul posto gli operanti riuscirono ad individuare le batterie sottratte, depositate in un apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (batterie che non risultavano registrate nei registri obbligatori di carico e scarico). [OSCURATO:PERSONA] si offri di far visionare le registrazioni delle telecamere della società ed identificò il soggetto che aveva depositato le batterie presso il suo magazzino di smaltimento-recupero metalli, mediante la rilevazione della targa della vettura condotta. [OSCURATO:PERSONA], sia la sua collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], dipendente ammi- nistrativa dell'impresa e sua compagna, indentificarono tale soggetto in "Andrea".

Attraverso la targa della vettura utilizzata per la consegna delle batterie si giunse all'individuazione della proprietaria del veicolo, [OSCURATO:PERSONA], che ri- sultò essere la moglie di [OSCURATO:PERSONA].

Il soggetto ripreso durante l'introduzione presso il ponte ripetitore radio BTS della [OSCURATO:SOCIETA] ò stato riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA], come il soggetto che aveva consegnato le batterie e che giù altre volte aveva portato dei rifiuti da smaltirsi alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che lo stesso soggetto aveva venduto alla società le bat- terie al prezzo di circa 90 euro, senza ricevuta fiscale o fattura poiché la [OSCURATO:PERSONA] non possedeva l'autorizzazione necessaria per il trattamento di tali mate- riali, costituenti rifiuti di natura pericolosa.

Le batterie sarebbero state smaltite con altro materiale dello stesso genere attraverso la vendita ad una ditta autoriz- zata allo smaltimento dei rifiuti pericolosi (FERMET Sri), con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti commerciali (cfr. fatture e DDT prodotti dalla difesa Salvagni).

Sulla base di tali elementi, il primo giudice ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA]- drea abbia illecitamente sottratto dal sito [OSCURATO:PERSONA] le batterie a fini di profitto, per portarle alla [OSCURATO:PERSONA] srl ed ivi venderle come materiale di- smesso, guadagnandone poche decine di curo.

Ha riqualificato il fatto contestato al Salut nel reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 Co. 1 n. 7 c.p. in quanto il furto fu commesso su di un impianto esposto alla pubblica fede.

Il giudice di primo grado ha riqualificato il fatto contestato a Salvagni ai sensi dell'art. 712 c.p. in quanto ricevette le batterie (nel suo ruolo di titolare di impresa commerciale) che non furono regolarmente registrate perché il medesimo non aveva l'autorizzazione allo smaltimento ed in relazione alle quali non si informò della provenienza.

3. Ebbene, uscito dal processo il Salvagni, il Salut ripropone in questa sede la tesi dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. in ragione del fatto che, caso di specie, era stata installata una telecamera e predisposto un geolocalizzatore, conseguendone, secondo la tesi proposta in ricorso, che l'azione furtiva è stata seguita in tempo reale.

Per la Corte territoriale è integrata la aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. ritenuta dal primo giudice in relazione all'imputato, in quanto le batterie sot- tratte erano installate all'interno di un impianto privo di chiusure, in quanto lo stesso è stato aperto senza alcuna forzatura.

Dunque, i beni oggetto di furto erano pacificamente esposti alla pubblica fede.

E non coglierebbe nel segno l'obiezione del difensore, secondo cui l'aggravante ritenuta dovrebbe essere esclusa per l'in- stallazione di un GPS su di una delle batterie sottratte e per la predisposizione di una telecamera di video sorveglianza.

La predisposizione di tali cautele - osser- vano i giudici torinesi - non ha affatto consentito l'interruzione dell'azione crimi- nosa che, invece, è stata portata a termine e solo successivamente sono stati recuperati gli oggetti sottratti, tanto è che grazie al GPS è stato individuato il luogo in cui sono state portate le batterie sottratte, ma per il ritrovamento delle stesse è stata necessaria una ricerca all'interno dei locali della [OSCURATO:PERSONA] sri.

Secondo la sentenza impugnata, dunque, troverebbe applicazione nel caso di specie il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di video- sorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottra- zione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, ti. 7, cod. proc. pen." (il richiamo è al dictum di Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808).

Ebbene, sebbene la sentenza richiamata effettivamente non sia delle più con- ferenti rispetto al caso che ci occupa, la conclusione cui pervengono i giudici del gravame del merito è corretta, se è vero che risulta ormai ampiamente consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre ri- medio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene. (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260204; conf.

Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009 dep. 2010, Ferraro, Rv. 246882;Sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011, Petralia, Rv. 251130).

E' evidente che nulla cambia nel caso in cui altra sia la res protetta con un sistema antifurto dotato di gps satellitare.

Del resto, tale giurisprudenza è coerente con quella secondo cui il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/1/2014, Tiritiello, Rv. 259536; conf.

Sez. 5, n. 42774 del 21/9/2016, Latri ed altro, Rv. 268471).

In ragione del medesimo principio, si è ritenuto che integri il delitto di rapina anche la condotta di sottrazione di un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il con- trollo materiale e giuridico sulla cosa sottratta (Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Casini, Rv. 273817).

4. La conclusione sopra ricordata è, peraltro coerente con l'altrettanto conso- lidato orientamento secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'e- sposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garan- tire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sen- tenza n. 1509 del 26/10/2020 dep. 2021.

Saja, Rv. 280157).

Va evidenziato che è rimasta ormai isolata l'unica non condivisibile pronuncia (Sez. 5, n. 44157 del 21/10/2008 Barbato, Rv. 241690) che aveva affermato che, nel reato di furto, la circostanza aggravante della esposizione del bene alla pub- blica fede non sussiste qualora la tutela dello stesso risulti garantita da congegni idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e continuativa (relativa al caso del furto di un'autovettura, parcheggiata su strada pubblica, munita di sistema di an- tifurto satellitare che ne consentiva la sorveglianza continua ad opera di incaricato del proprietario). [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire e di dover consolidare il più recente e prevalente orientamento per il quale la dotazione sull'autovettura oggetto di furto di un im- pianto di localizzazione satellitare, dando luogo ad una costante individuabilità della posizione del veicolo, ne può consentire il recupero successivamente alla sottrazione, ma non impedisce che quest'ultima sia realizzata, mantenendo in es- sere i presupposti per la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pub- blica fede (così le ricordate Sez. 5, n. 9224/2010 e n. 44119/2011).

Tali presupposti sono invero integrati, in casi come quello che ci occupa, nella mancanza di protezione del bene da possibili impossessamenti, al di fuori dell'af- fidamento al senso di rispetto dei consociati per l'altrui proprietà (Sez. 5, n. 9022 del 8/2/2006, Giuliano, Rv. 233978; Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656).

Il dispositivo gps consente, indubbiamente, di rilevare il percorso e la posi- zione della res dopo che la stessa sia stata sottratta.

Tuttavia, a parte il fatto che tanto ne rende possibile il recupero, ma non garantisce alcuna certezza in tal senso, gli eventuali risultati positivi dell'installazione dell'impianto sono limitati per l'appunto alla fase del recupero del bene, e non anche a quella, precedente, della tutela del bene dalla sottrazione.

Né tale situazione muta laddove l'impianto emetta un segnale di allarme diretto alla centrale operativa di polizia a seguito di un'effrazione, meccanismo i cui effetti rimangono ristretti all'attivazione di inter- venti per la ricerca dell'autovettura ormai sottratta.

In altre parole, va ribadito che non una qualsiasi sorveglianza esclude l'espo- sizione del bene alla pubblica fede, bensì una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione dell'oggetto.

Perciò, anche a voler qualificare come sorveglianza la tracciabilità consentita dall'impianto satellitare, la stessa non esplica alcun effetto nel senso indicato, attivandosi unicamente dal momento in cui la sottrazione avviene.

Fino a questo momento, nessuna particolare protezione è data alla res, per la quale permane l'affidamento al generale rispetto per la pro- prietà, con la conseguente ravvisabilità dell'aggravante in caso di furto.

La sentenza impugnata concludeva pertanto correttamente in questo senso.

5. Manifestamente infondato è anche il motivo - peraltro del tutto generico ed aspecifico- in punto di dosimetria della pena e, più specificamente, di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Su entrambi gli aspetti la Corte territoriale offre una motivazione priva di apo- rie logiche e corretta in punto di diritto e che, pertanto, si sottrae alle dedotte censure di legittimità.

L'imputato è stato ritenute immeritevole delle circostanze attenuanti generi- che, e la pena non modificabile in melius rispetto a quella irrogata in primo grado, in considerazione delle tre condanne riportate per i reati di furto commessi tra il 2014 ed il 2015 e dell'assenza di elementi positivamente valutabili.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un in- dirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la deter- minazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze atte- nuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351).

La doglianza proposta sul punto si palesa peraltro generica in quanto il ricor- rente non indicano l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la Corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, i plurimi elementi sopra ricordati.

E in ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone ed altri, Rv. 249163; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003 dep. 2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768).

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente suffi- ciente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la rneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalida- zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).

6. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in uno con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]- gio, venne tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. perché, in concorso tra loro, alfine di trarne profitto e conoscendone la pro- venienza delittuosa, ricevevano n. 12 [OSCURATO:PERSONA] 12 V [OSCURATO:PERSONA], provento di furto ai danni di VODAFONE, presso il sito tecnico VODAFONE denominato BRT blu Volvera in via Risorgimento n. 4 Volvera in data 18/11/2013. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Torino, il 24/5/2018 di- chiara [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 co. 2 n. 7 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto ascrittogli nell'imputazione, e lo con- dannava alla pena di anni uno di reclusione ed curo 200 di multa, oltre al paga- mento delle spese processuali, mentre dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 712 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto ascrit- togli nell'imputazione e, con il concorso dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno e giorni 10 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali. Sull'appello proposto da entrambi gli imputati, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con sentenza del 29/1/2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 712 cod. pen. per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato nel resto la sentenza appellata e ha condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del grado; 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Salut, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'all'art 625 n. 7 cod. pen., norma di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante, che il giudice del gravame del merito ritiene integrata "in quanto le batterie sottratte erano installate all'interno di un impianto privo di chiu- sure, in quanto lo stesso è stato aperto senza alcuna forzatura. Dunque, i beni oggetto di furto erano pacificamente esposti a pubblica fede" (il richiamo è a pag. 4 dell'impugnata sentenza). Sul punto si deduce in ricorso che un bene può ritenersi esposto alla fede pubblica quando non gode di altra tutela se non quella apprestata dal sentimento collettivo di onestà e di rispetto della proprietà altrui; dunque, tale bene troverà protezione solo grazie al senso di rispetto da parte di ciascun consociato per l'altrui bene. Diversa è l'ipotesi che ricorre qualora vengano predisposte misure dirette alla protezione contro le ingerenze dei terzi: in tal caso, l'impulso di rispetto per il patrimonio altrui dei consociati non rappresenta l'unica difesa effettiva, sicché, per tali beni, che beneficiano di un livello di tutela ulteriore, non può giustificarsi una maggior difesa da parte del legislatore. Ed invero, qualora siano installati degli strumenti di protezione effettivamente in grado di impedire la commissione del furto, potrà ritenersi che il proprietario che li ha predisposti faccia affidamento sulla loro efficacia e non (soltanto) sul sentimento di onestà dei consociati. A fare la differenza, pertanto, saranno le ca- ratteristiche dei sistemi di difesa, in particolare la loro idoneità a costituire un ostacolo efficace alla commissione di aggressioni dei terzi nei confronti delle cose di cui si tratta. In base alla ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza - prosegue il ricorso- fermo il pacifico presupposto secondo il quale l'aggravante sussiste in tutti i casi in cui la cosa oggetto di furto sia sottratta alla custodia diretta e continua del proprietario, nelle ipotesi in cui tali beni siano provvisti di congegni capaci comun- que di assicurarne una sorveglianza assidua e continuativa da parte del soggetto al quale appartengono (come ad esempio nel caso di sistema di antifurto satellitare installato su di un'autovettura) l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non può dirsi integrata (il richiamo è a Sez. 5, n. 44157/2008). Secondo tale orientamento, la tutela dei beni aggrediti non può considerarsi in tutto o in parte lasciata all'altrui rispetto, ma è intensificata dai sistemi di difesa predisposti dal proprietario. Quest'ultimo, dunque, nel lasciare il suddetto bene in un luogo pubblico (o comunque liberamente accessibile), non pone affidamento sull'onestà dei consociati per ciò che attiene l'intangibilità dello stesso, bensì si affida al sistema di costante sorveglianza che ha egli stesso predisposto. Nel caso che occupa, sottolinea il ricorrente che l'impianto GPS installato all'in- terno di una delle batterie oggetto di furto, ha consentito di seguire in tempo reale il percorso della refurtiva, assicurando una sorveglianza assidua e continuativa da parte della società che curava, per conto del proprietario, la localizzazione e la protezione del bene. Perciò, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità citato in sentenza a pag. 4 per il ricorrente si appaleserebbe inconferente rispetto al caso di specie nella parte in cui ritiene che l'aggravante dell'esposizione della cosa a pubblica fede "non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa (...)" (Sez. 2, n. 2724/2015).Ed invero, nella fattispecie de qua, secondo la tesi sostenuta in ricorso deve evidenziarsi come, diversamente dal sistema di videosorveglianza - congegno al più utile all'individuazione del colpevole - il GPS consenta una sorveglianza assidua (continuativa) idonea ad eliminare quell'affidamento alla protezione assicurata dal senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato, fondamento della previsione normativa, così da non potersi giustificare l'aggravamento della pena. La tracciabilità in tempo reale della res oggetto di furto, avrebbe senz'altro potuto consentire l'interruzione dell'azione criminosa. In conclusione, per il ricorrente non ricorrono i presupposti espressamente previsti dalla norma per l'applicazione della contestata aggravante mancando l'e- sposizione della cosa alla pubblica fede nei termini sopra specificati che, rendendo più agevole il furto, giustifica l'inasprimento della pena. Con un secondo motivo si lamentano mancanza, contraddittorietà o mani- festa illogicità della motivazione, in punto di dosimetria della pena, alla luce dell'ol- tremodo succinto impianto argomentativo addotto dalla Corte territoriale a soste- gno della determinazione del trattamento sanzionatorio che ritiene correttamente negato in primo grado il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La funzione delle circostanze attenuanti generiche - si ricorda- è quello di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile" (Sez. 1, n. 29377/09). Ci si duole che la corte d'appello, di fatto, avrebbe lasciato inesaudite le do- glianze difensive in punto pena con motivazione se non del tutto carente, sicura- mente inconsistente, limitandosi a confermare il ragionamento del giudice di prime cure "in considerazione delle tre censure riportate per i reati di furto commessi tra il 2014 ed il 2015 e dall'assenza di elementi positivamente valutabili" (così pag. 5 dell'impugnata sentenza). Alcun rilievo sarebbe stato dato a quegli aspetti soggettivi e personali cha avrebbero potuto incidere sul quantum della pena, ex art. 133 c.p. anche a fini risocializzanti dovendo, quest'ultima, fungere da tramite per un sereno e concreto reinserimento del reo nel tessuto sociale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Per quello che rileva in questa sede, dalle risultanze processuali emerge che il procedimento prese l'avvio dalla denuncia presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile della corporate security ope- rations dell'impresa, con cui lo stesso ebbe a riferire che alle ore 16.30 del 18.11.2013 un soggetto era entrato all'interno della stazione radio BTS di Volvera (TO), via Risorgimento 4, dove aveva asportato 12 batterie di alimentazione e vari elementi in rame dell'apparato. A causa dei furti già subiti in quel periodo, in una delle batterie in uso era stato installato un geolocalizzatore e nell'impianto era presente una telecamera. Gli operanti, seguendo le indicazioni fornite dall'impianto GPS occultato all'in- terno di una delle batterie, anche con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] che seguiva in tempo reale il percorso della refurtiva, giunsero presso la [OSCURATO:PERSONA]- talli Sri in Val della Torre, ove identificarono come presenti il titolare [OSCURATO:PERSONA] e due magazzinieri (tra cui il Morello). Sul posto gli operanti riuscirono ad individuare le batterie sottratte, depositate in un apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (batterie che non risultavano registrate nei registri obbligatori di carico e scarico). [OSCURATO:PERSONA] si offri di far visionare le registrazioni delle telecamere della società ed identificò il soggetto che aveva depositato le batterie presso il suo magazzino di smaltimento-recupero metalli, mediante la rilevazione della targa della vettura condotta. [OSCURATO:PERSONA], sia la sua collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], dipendente ammi- nistrativa dell'impresa e sua compagna, indentificarono tale soggetto in "Andrea". Attraverso la targa della vettura utilizzata per la consegna delle batterie si giunse all'individuazione della proprietaria del veicolo, [OSCURATO:PERSONA], che ri- sultò essere la moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Il soggetto ripreso durante l'introduzione presso il ponte ripetitore radio BTS della [OSCURATO:SOCIETA] ò stato riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA], come il soggetto che aveva consegnato le batterie e che giù altre volte aveva portato dei rifiuti da smaltirsi alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che lo stesso soggetto aveva venduto alla società le bat- terie al prezzo di circa 90 euro, senza ricevuta fiscale o fattura poiché la [OSCURATO:PERSONA] non possedeva l'autorizzazione necessaria per il trattamento di tali mate- riali, costituenti rifiuti di natura pericolosa. Le batterie sarebbero state smaltite con altro materiale dello stesso genere attraverso la vendita ad una ditta autoriz- zata allo smaltimento dei rifiuti pericolosi (FERMET Sri), con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti commerciali (cfr. fatture e DDT prodotti dalla difesa Salvagni). Sulla base di tali elementi, il primo giudice ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA]- drea abbia illecitamente sottratto dal sito [OSCURATO:PERSONA] le batterie a fini di profitto, per portarle alla [OSCURATO:PERSONA] srl ed ivi venderle come materiale di- smesso, guadagnandone poche decine di curo. Ha riqualificato il fatto contestato al Salut nel reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 Co. 1 n. 7 c.p. in quanto il furto fu commesso su di un impianto esposto alla pubblica fede. Il giudice di primo grado ha riqualificato il fatto contestato a Salvagni ai sensi dell'art. 712 c.p. in quanto ricevette le batterie (nel suo ruolo di titolare di impresa commerciale) che non furono regolarmente registrate perché il medesimo non aveva l'autorizzazione allo smaltimento ed in relazione alle quali non si informò della provenienza. 3. Ebbene, uscito dal processo il Salvagni, il Salut ripropone in questa sede la tesi dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. in ragione del fatto che, caso di specie, era stata installata una telecamera e predisposto un geolocalizzatore, conseguendone, secondo la tesi proposta in ricorso, che l'azione furtiva è stata seguita in tempo reale. Per la Corte territoriale è integrata la aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. ritenuta dal primo giudice in relazione all'imputato, in quanto le batterie sot- tratte erano installate all'interno di un impianto privo di chiusure, in quanto lo stesso è stato aperto senza alcuna forzatura. Dunque, i beni oggetto di furto erano pacificamente esposti alla pubblica fede. E non coglierebbe nel segno l'obiezione del difensore, secondo cui l'aggravante ritenuta dovrebbe essere esclusa per l'in- stallazione di un GPS su di una delle batterie sottratte e per la predisposizione di una telecamera di video sorveglianza. La predisposizione di tali cautele - osser- vano i giudici torinesi - non ha affatto consentito l'interruzione dell'azione crimi- nosa che, invece, è stata portata a termine e solo successivamente sono stati recuperati gli oggetti sottratti, tanto è che grazie al GPS è stato individuato il luogo in cui sono state portate le batterie sottratte, ma per il ritrovamento delle stesse è stata necessaria una ricerca all'interno dei locali della [OSCURATO:PERSONA] sri. Secondo la sentenza impugnata, dunque, troverebbe applicazione nel caso di specie il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di video- sorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottra- zione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, ti. 7, cod. proc. pen." (il richiamo è al dictum di Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808). Ebbene, sebbene la sentenza richiamata effettivamente non sia delle più con- ferenti rispetto al caso che ci occupa, la conclusione cui pervengono i giudici del gravame del merito è corretta, se è vero che risulta ormai ampiamente consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre ri- medio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene. (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260204; conf. Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009 dep. 2010, Ferraro, Rv. 246882;Sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011, Petralia, Rv. 251130). E' evidente che nulla cambia nel caso in cui altra sia la res protetta con un sistema antifurto dotato di gps satellitare. Del resto, tale giurisprudenza è coerente con quella secondo cui il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/1/2014, Tiritiello, Rv. 259536; conf. Sez. 5, n. 42774 del 21/9/2016, Latri ed altro, Rv. 268471). In ragione del medesimo principio, si è ritenuto che integri il delitto di rapina anche la condotta di sottrazione di un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il con- trollo materiale e giuridico sulla cosa sottratta (Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Casini, Rv. 273817). 4. La conclusione sopra ricordata è, peraltro coerente con l'altrettanto conso- lidato orientamento secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'e- sposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garan- tire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sen- tenza n. 1509 del 26/10/2020 dep. 2021. Saja, Rv. 280157). Va evidenziato che è rimasta ormai isolata l'unica non condivisibile pronuncia (Sez. 5, n. 44157 del 21/10/2008 Barbato, Rv. 241690) che aveva affermato che, nel reato di furto, la circostanza aggravante della esposizione del bene alla pub- blica fede non sussiste qualora la tutela dello stesso risulti garantita da congegni idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e continuativa (relativa al caso del furto di un'autovettura, parcheggiata su strada pubblica, munita di sistema di an- tifurto satellitare che ne consentiva la sorveglianza continua ad opera di incaricato del proprietario). [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire e di dover consolidare il più recente e prevalente orientamento per il quale la dotazione sull'autovettura oggetto di furto di un im- pianto di localizzazione satellitare, dando luogo ad una costante individuabilità della posizione del veicolo, ne può consentire il recupero successivamente alla sottrazione, ma non impedisce che quest'ultima sia realizzata, mantenendo in es- sere i presupposti per la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pub- blica fede (così le ricordate Sez. 5, n. 9224/2010 e n. 44119/2011). Tali presupposti sono invero integrati, in casi come quello che ci occupa, nella mancanza di protezione del bene da possibili impossessamenti, al di fuori dell'af- fidamento al senso di rispetto dei consociati per l'altrui proprietà (Sez. 5, n. 9022 del 8/2/2006, Giuliano, Rv. 233978; Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656). Il dispositivo gps consente, indubbiamente, di rilevare il percorso e la posi- zione della res dopo che la stessa sia stata sottratta. Tuttavia, a parte il fatto che tanto ne rende possibile il recupero, ma non garantisce alcuna certezza in tal senso, gli eventuali risultati positivi dell'installazione dell'impianto sono limitati per l'appunto alla fase del recupero del bene, e non anche a quella, precedente, della tutela del bene dalla sottrazione. Né tale situazione muta laddove l'impianto emetta un segnale di allarme diretto alla centrale operativa di polizia a seguito di un'effrazione, meccanismo i cui effetti rimangono ristretti all'attivazione di inter- venti per la ricerca dell'autovettura ormai sottratta. In altre parole, va ribadito che non una qualsiasi sorveglianza esclude l'espo- sizione del bene alla pubblica fede, bensì una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione dell'oggetto. Perciò, anche a voler qualificare come sorveglianza la tracciabilità consentita dall'impianto satellitare, la stessa non esplica alcun effetto nel senso indicato, attivandosi unicamente dal momento in cui la sottrazione avviene. Fino a questo momento, nessuna particolare protezione è data alla res, per la quale permane l'affidamento al generale rispetto per la pro- prietà, con la conseguente ravvisabilità dell'aggravante in caso di furto. La sentenza impugnata concludeva pertanto correttamente in questo senso. 5. Manifestamente infondato è anche il motivo - peraltro del tutto generico ed aspecifico- in punto di dosimetria della pena e, più specificamente, di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Su entrambi gli aspetti la Corte territoriale offre una motivazione priva di apo- rie logiche e corretta in punto di diritto e che, pertanto, si sottrae alle dedotte censure di legittimità. L'imputato è stato ritenute immeritevole delle circostanze attenuanti generi- che, e la pena non modificabile in melius rispetto a quella irrogata in primo grado, in considerazione delle tre condanne riportate per i reati di furto commessi tra il 2014 ed il 2015 e dell'assenza di elementi positivamente valutabili. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un in- dirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la deter- minazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze atte- nuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351). La doglianza proposta sul punto si palesa peraltro generica in quanto il ricor- rente non indicano l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la Corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, i plurimi elementi sopra ricordati. E in ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone ed altri, Rv. 249163; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003 dep. 2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente suffi- ciente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la rneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalida- zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882). 6. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pe
Sentenza Cassazione n. 42096/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris