CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 38056/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale (artt. 187, 125, e 525 cod. proc. pen.) con riferimento alla fattispecie di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, commi 2 e 7 cod. pen., violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. per avere i giudici di merito utilizzato ai fini dell'affermazione di penale responsabilità le dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], carenza di riscontri individualizzanti; 2. Errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Ritenuto che, in caso di c.d. "doppia conforme" affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079). Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermaziorg. di penale responsabilità dell'imputato, profilo contestato dalla difesa con il ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Con riferimento al profilo dedotto, la Corte di appello ha puntualizzato come la responsabilità dell'imputato, lungi dall'essere stata desunta dalle dichiarazioni del coindagato, è stata accertata sulla base delle circostanze verificate all'atto del sopralluogo: il [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva la piena disponibilità dell'immobile sito al pianterreno - dallo stesso aperto al momento dell'intervento degli operanti - in cui era collocato il misuratore dal quale partiva l'allaccio abusivo che serviva l'appartamento occupato dal coindagato; detta circostanza, unitamente al fatto che l'imputato immediatamente accorse all'atto del controllo, è idonea a dimostrare, sulla base di argomentazioni logiche non meritevoli di censura, che egli fosse pienamente coinvolto nell'attività illecita in contestazione. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che debba configurarsi la contestata aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., essendo dato pacificamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità che l'energia elettrica sia bene destinato a pubblico servizio (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285844 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]