CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 aprile 1958 avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani del 22 febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, impugna il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di -frani ha rigettato il riesame proposto dalla ricorrente, terza interessata attinta dal sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai sensi dell'art. 321, comma 2 bis, cod. proc. pen. in ragione delle condotte di reato (più fatti di peculato e truffe aggravate) realizzate da [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA]; sequestro caduto (in forza dell'ordine di esecuzione in tal senso reso dal Pubblico ministero il 12 gennaio 2023) su due immobili intestati alla [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuti nella disponibilità sostanziale di [OSCURATO:PERSONA], marito della predetta. 2. Si lamenta con il ricorso violazione di legge e vizio di motivazione perchè dalla lettura del provvedimento impugnato non si evincerebbe a quale dei due immobili intestati alla ricorrente si riferisca l'argomentare speso dal Tribunale; sia per la assoluta inconsistenza logica degli elementi addotti a sostegno del ritenuto giudizio di disponibilità; sia, infine, per l'integrale pretermissione dei motivi di riesame esposti con apposita memoria diretti a contrastare la forza logica di tali indici in fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento con conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata. 2. Il sequestro impugnato è caduto su cespiti immobiliari di proprietà della ricorrente, ritenuti nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA]. Più in particolare, replicando le indicazioni contenute nel provvedimento di esecuzione reso dal Pubblico ministero avvalendosi del generico precetto contenuto nel provvedimento di sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminare ai danni dei tre indagati, il Tribunale, a sostegno della ritenuta disponibilità sostanziale, ha rimarcato che nei beni immobili intestati alla ricorrente (senza puntualizzare in quali) risulterebbe collocata la sede di due società rappresentate da [OSCURATO:PERSONA]; al contempo, ha anche sottolineato che le utenze (gas e luce) riferibili a tali cespiti sarebbero parimenti intestate al predetto Lomuscio. 3.Siffatta cornice argomentativa sconta, in primo luogo, un evidente deficit valutativo rispetto al tema della disponibilità dei beni sequestrati in capo a [OSCURATO:PERSONA], considerata l'assoluta pretermissione dei rilievi prospettati dalla difesa con il riesame a sostegno dell'autonoma capacità, finanziaria e patrimoniale, della terza interessata, diretta a sostenere l'acquisto dei beni da confiscare, aspetto in coerenza decisivo nel verificare la effettiva titolarità delle utilità in questione, in coincidenza con il relativo dato formale. • 4.Più radicalmente, appare anche marcatamente inconferente, perché destinata a mettere in luce emergenze in fatto che devono ritenersi indifferenti rispetto alla valutazione da rendere sul punto. Gli elementi apprezzati dal Tribunale - vieppiù se letti alla luce del rapporto che lega indagato e terza interessata, chiave interpretativa anche questa integralmente pretermessa- si rivelano, infatti, maggiormente confacenti ad una mera ipotesi di "detenzione" delle utilità destinate alla confisca, verosimilmente correlata a un uso dei cespiti in questione accordato all'indagato dalla moglie proprietaria. Di contro, secondo le costanti indicazioni interpretative rese da questa Corte, giova ricordare che la nozione di "disponibilità", se non coincide con quella civilista di "proprietà", va comunque ricondotta a quella del "possesso": essa è infatti destinata a ricomprendere tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 - dep. 23/05/2013, Ucci e altri, Rv. 255950) Poteri nel caso indebitamente desunti, sul piano logico giuridico, dagli indici fattuali messi in evidenza dalla decisione gravata. 5. Da qui la violazione di legge che inficia radicalmente la decisione gravata, imponendo l'annullamento sia del decreto impugnato, sia del decreto che ha disposto il sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato nonché il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Trani del 9 dicembre 2022 e dispone l'immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di comp