CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15536/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /// [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un coltello e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., dell'omessa assunzione di una prova decisiva, è inammissibile perché la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non può essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270) e comunque il rigetto dell'istanza è stato adeguatamente motivato evidenziando le ragioni per le quali non risultava necessaria l'assunzione della prova, cosicché anche sotto tale profilo il motivo è manifestamente infondato; - che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine all'attendibilità dei testi sulle cui dichiarazioni si fonda l'affermazione di penale responsabilità; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché estremamente generico, al pari del corrispondente motivo di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos