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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2022

Cassazione n. 45095/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 26.09.2022.

Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 novembre 2022, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con un pugno all'occhio sinistro, lesioni personali che avevano comportato l'indebolimento permanente della vista (aveva perso i 49/50 del visus dell'occhio attinto), irrogando la pena, sospesa, di anni due di reclusione e condannando il prevenuto a risarcire i danni patiti dalla parte civile.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue.

Premetteva la seguente ricostruzione dell'accaduto: l'imputato aveva insultato la compagna della persona offesa; costei prima e l'imputato poi, nel richiedergli spiegazioni di tale condotta, l'avevano, ancora prima l'una poi l'altro, spintonato, così facendolo cadere a terra; l'imputato si era rialzato ed aveva reagito, scagliandosi contro la persona offesa e colpendolo con quel pugno all'occhio che aveva provocato le lesioni refertate.

Era pertanto evidente che non aveva agito per legittima difesa, essendo già cessato il pericolo cagionato dalle condotte tenute dalla persona offesa e dalla sua compagna; doveva poi considerarsi che l'intera vicenda era scaturita dal suo inurbano comportamento verso la donna.

1.2. Quanto all'eccezione preliminare, formulata dall'appellante in ordine al rigetto, in prime cure, dell'istanza di messa alla prova, la Corte la riteneva priva di fondamento posto che, come aveva osservato il primo giudice, la stessa era intempestiva non essendo stata avanzata in udienza preliminare.

Irrilevante era il fatto che, in quella fase processuale, si procedesse per un delitto che parte della giurisprudenza di legittimità riteneva non fosse consentito il beneficio (considerando il limite di pena previsto per l'aggravante, ad effetto speciale, di cui all'art. 583 cod. pen.), posto che altro orientamento di questa Corte (confermato poi dalla pronuncia delle Sezioni unite) lo considerava possibile.

1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, osservava che la Corte osservava come il primo giudice avesse ritenuto "di fatto" le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (non aveva formulato il giudizio di bilanciamento ma, riconosciute le attenuanti, aveva operato la conseguente diminuzione della pena) e riteneva la misura della pena proporzionata alle modalità della condotta ed alla gravità del danno cagionato alla persona offesa.2.

Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt.168 bis, 175 cod. pen., 464 bis, comma 2, 464 quater, comma 9, 491 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

Entrambi i giudici del merito, con apposite ordinanze, avevano rigettato l'istanza di ammissione alla messa alla prova o di rimessione in termine per avanzare tale istanza.

L'istanza, infatti, non era stata tempestivamente formulata solo perché, all'epoca della celebrazione dell'udienza preliminare, non era consentita, ex lege, per il delitto così come contestato, dovendosi tenere conto dell'aumento di pena determinato dalla circostanza aggravante ad effetto speciale dell'art. 583 cod. pen..

L'istanza era stata presentata solo ad esito della sentenza delle Sezioni unite del 31 marzo 2016 in cui si era affermato l'irrilevanza delle circostanze ad effetto speciale per il calcolo della pena edittale ai fini dell'ammissione alla messa in prova.

A ciò dovevano poi aggiungersi le seguenti circostanze: - l'istanza era stata reiterata a seguito del mutamento del giudice di prime cure e, quindi, nella fase degli atti preliminari previsti dall'art. 491 cod. proc. pen. (SU n. 41736/2019 del 10/10/2019); - la citata sentenza delle Sezioni unite del 2016 era stata depositata solo 11 giorni prima della celebrazione dell'udienza preliminare; - l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era nullo perché mancante dell'avviso circa la richiedibilità della messa in prova; - doveva applicarsi analogicamente il disposto dell'art. 464 bis cod. proc. pen. che consente di avanzare l'istanza anche nella fase degli atti preliminari al giudizio, come avviene nel caso del giudizio direttissimo e del giudizio a citazione diretta (considerando che l'art. 464 quater, comma 9, consente la riproponibilità in tale fase dell'istanza rigettata dal Gup).

Se tale interpretazione dell'art. 464 bis cod. proc pen non si prospettasse possibile a diritto vigente la norma sarebbe viziata di incostituzionalità, in riferimento ai parametri fissati negli artt. 3, 24 e 11 Cost. particolarmente nei casi in cui non consente la formulazione dell'istanza agli imputati a cui non era consentite prima della citata pronuncia delle Sezioni unite.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 52, 55 e 47 cod. pen. e 507 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.La persona offesa aveva inteso reagire ad un'offesa verbale dell'imputato alla sua compagna, passando alle vie di fatto, aggredendolo (dopo che l'aveva colpito anche la donna) e si era così determinato a difendersi.

Peraltro, la Corte aveva reiterato il rigetto della richiesta di acquisire, ai sensi dell'art. 507 cod. proc., la deposizione della sorella dell'imputato che avrebbe reso una testimonianza decisiva, chiarendo come il congiunto avesse agito subito dopo essere stato aggredito.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 133 e 69 cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.

Si era fissata la pena base in anni tre di reclusione coincidente con il minimo edittale dell'art. 583 cod. pen. nonostante l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato parere scritto con il quale chiede il rigetto del ricorso.

4. Replicando alle conclusioni della pubblica accusa il difensore del prevenuto chiedeva l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento.

1. E', innanzitutto, priva di fondamento la censura, formulata nel primo motivo di ricorso, in ordine alla ritenuta intempestività della richiesta di messa alla prova in quanto formulata soltanto negli atti preliminari al dibattimento e non all'udienza preliminare, come espressamente previsto dall'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen..

Vero è che le Sezioni unite di questa Corte - con la sentenza n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238 hanno precisato che "ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato", e che tale principio di diritto si attaglia all'odierno caso concreto in cui solo la circostanza aggravante dell'art. 583 cod. pen. fissava il minimo edittale della pena in misura superiore a quanto si reputava previsto dall'art. 168 bis cod. pen.

Ma è altrettanto vero, come avevano già rilevato i giudici del merito, che la citata sentenza delle Sezioni unite non costituiva una "innovazione normativa" ma, in adempimento del proprio compito nomofilattico in caso di conflitto giurisprudenziale fra le Sezioni semplici di questa Corte.

A riprova di ciò, nella sentenza Sorcinelli si ricordano gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti: alle pagine 4 e 5 della decisione, le Sezioni unite citano le pronunce favorevoli al computo, nel limite edittale, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez 6 n. 33687 del 30/06/2017, Fagough, Rv. 264045; Sez. 6 n. 46795 del 6/10/2015, Crocitti, Rv. 265484) ma anche le pronunce del contrario orientamento, peraltro prevalente, adottato nella sentenza regolatoria (Sez. 6 n. 6483 del 09/12/2014, Gnocco, Rv. 262341; Sez. 2 n. 33461 del 14/07/2015, Ardissone, RV. 26 4154; Sez 4 n. 32787 del 27/07/2015, Jenkins, Rv. 264325).

Era pertanto evidente che lo stato della giurisprudenza avrebbe pienamente consentito all'imputato una tempestiva richiesta di messa alla prova e se il giudice del merito l'avesse rigettata, in adesione al primo orientamento ermeneutico di questa Corte, la difesa avrebbe ben potuto riproporla, nella fase degli atti preliminari del giudizio, ai sensi dell'art. 464 quater, comma 9, cod. proc. pen..

Peraltro, anche in altri casi di preteso "overruling" di una decisione delle Sezioni unite si è affermato il principio secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione quando costituisca l'espressione del superamento del contrasto esistente in materia con l'adesione all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, Saldi, Rv. 281458).

Un principio di diritto che è stato altresì affermato anche quando le Sezioni unite adottino l'opinione minoritaria.

Si è infatti precisato che l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto, ancorché minoritaria, e correlativamente esclude l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale. (Fattispecie in tema di imprescrittibilità dei delitti punibili in astratto con la pena dell'ergastolo commessi prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in cui la S.C. ha affermato che il principio posto dalle S.U.

"Trubia" non costituisce un "overruling", essendo, invece, espressione del superamento del contrasto esistente in materia, con l'adesione all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso e risalente nel tempo): Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105.

E, ancora, che: - in tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto, Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, Rv. 282238; - il principio, affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd.

"overruling") non può essere invocato con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez.

U, "Bajrami" del 2019, in tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell'ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate, sistematizzando la previsione di nullità rispetto alle iniziative delle parti e ai poteri del giudice in ordine alla prova (Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, PG/Rossi.

Rv. 278864);

2. Quanto alle censure subordinate sul punto, deve rilevarsi come: - l'avviso all'imputato di poter avanzare la richiesta di messa alla prova non è contemplato né dall'art. 417 cod. proc. pen., che disciplina il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero né dall'art. 418 cod. proc. pen. in tema di avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, pertanto la sua omissione non costituisce motivi di nullità dell'atto; - per i reati che necessitano della celebrazione dell'udienza preliminare, il legislatore ha inteso anticipare una serie di richieste, deflattive, della difesa; se ne deduce che non possono recuperarsi eventuali istanze intempestive applicando in via analogica preclusioni relative a procedimenti che non contemplano la celebrazione di tale udienza (che altrimenti sarebbe svuotata di senso e contenuto); e se ne ricava, anche, l'assoluta coerenza del sistema processuale tracciato dal legislatore.

Né può affermarsi che l'avere, le Sezioni unite, adottato l'indirizzo ermeneutico prevalente, costituisca un vulnus tale ai diritti della difesa (che, nel caso di specie, non ha neppure prospettato al Gup la richiesta di messa alla prova così che l'affermazione che l'avrebbe fatto se non le fosse stato impedito dall'orientamento giurisprudenziale minoritario, rimane un flatus voci, in relazione al quale certo non può ritenersi la rilevanza della ipotizzata questione di costituzionalità).

3. Il secondo motivo, sulla prospettabilità della causa di giustificazione della legittima difesa, o del suo eccesso colposo, è inammissibile perché interamente versato in fatto e perché non affronta la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale.

La Corte, infatti, aveva osservato come la condotta con la quale l'imputato aveva cagionato le gravi lesioni personali alla persona offesa era stata consumata quando non era più attuale il pericolo di aggressione da parte di costui e che, comunque, la lite, passata alle vie di fatto, era stata innescata dal comportamento inurbano del prevenuto nei confronti della donna che si trovava in compagnia della persona offesa.

Così concludendo la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto sul punto dettati da questa Corte di legittimità: - non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016): - non è configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605); - è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080); - l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344)

4. Quanto alla censura relativa alla mancata escussione di una testimone (la sorella dell'imputato) ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. deve ricordarsi che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270).

5. Il motivo di ricorso relativo alla misura del trattamento sanzionatorio sconta la genericità del corrispondente motivi di appello in cui se ne era censurata l'eccessività limitandosi a ricordare la giovane età del prevenuto (che non gli aveva certo impedito di provocare una lesione di tale gravità, dopo avere lui stesso innescato la lite) e la mera intenzione di risarcire, in un indistinto futuro, il danno, offrendo, nell'attualità, solo una somma che la difesa stessa definisce simbolica.

Nulla si era detto circa, in particolare, la misura della pena base che solo nel ricorso viene contestata ma che appare congrua, come osservato dalla Corte territoriale, al disvalore del fatto ed alla personalità del reo.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenuta dalla parte civile nel grado che si liquidano nella misura, ritenuta equa, di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna iQ ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre l'imputato alla r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 26.09.2022. Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 novembre 2022, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con un pugno all'occhio sinistro, lesioni personali che avevano comportato l'indebolimento permanente della vista (aveva perso i 49/50 del visus dell'occhio attinto), irrogando la pena, sospesa, di anni due di reclusione e condannando il prevenuto a risarcire i danni patiti dalla parte civile. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue. Premetteva la seguente ricostruzione dell'accaduto: l'imputato aveva insultato la compagna della persona offesa; costei prima e l'imputato poi, nel richiedergli spiegazioni di tale condotta, l'avevano, ancora prima l'una poi l'altro, spintonato, così facendolo cadere a terra; l'imputato si era rialzato ed aveva reagito, scagliandosi contro la persona offesa e colpendolo con quel pugno all'occhio che aveva provocato le lesioni refertate. Era pertanto evidente che non aveva agito per legittima difesa, essendo già cessato il pericolo cagionato dalle condotte tenute dalla persona offesa e dalla sua compagna; doveva poi considerarsi che l'intera vicenda era scaturita dal suo inurbano comportamento verso la donna. 1.2. Quanto all'eccezione preliminare, formulata dall'appellante in ordine al rigetto, in prime cure, dell'istanza di messa alla prova, la Corte la riteneva priva di fondamento posto che, come aveva osservato il primo giudice, la stessa era intempestiva non essendo stata avanzata in udienza preliminare. Irrilevante era il fatto che, in quella fase processuale, si procedesse per un delitto che parte della giurisprudenza di legittimità riteneva non fosse consentito il beneficio (considerando il limite di pena previsto per l'aggravante, ad effetto speciale, di cui all'art. 583 cod. pen.), posto che altro orientamento di questa Corte (confermato poi dalla pronuncia delle Sezioni unite) lo considerava possibile. 1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, osservava che la Corte osservava come il primo giudice avesse ritenuto "di fatto" le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (non aveva formulato il giudizio di bilanciamento ma, riconosciute le attenuanti, aveva operato la conseguente diminuzione della pena) e riteneva la misura della pena proporzionata alle modalità della condotta ed alla gravità del danno cagionato alla persona offesa.2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt.168 bis, 175 cod. pen., 464 bis, comma 2, 464 quater, comma 9, 491 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Entrambi i giudici del merito, con apposite ordinanze, avevano rigettato l'istanza di ammissione alla messa alla prova o di rimessione in termine per avanzare tale istanza. L'istanza, infatti, non era stata tempestivamente formulata solo perché, all'epoca della celebrazione dell'udienza preliminare, non era consentita, ex lege, per il delitto così come contestato, dovendosi tenere conto dell'aumento di pena determinato dalla circostanza aggravante ad effetto speciale dell'art. 583 cod. pen.. L'istanza era stata presentata solo ad esito della sentenza delle Sezioni unite del 31 marzo 2016 in cui si era affermato l'irrilevanza delle circostanze ad effetto speciale per il calcolo della pena edittale ai fini dell'ammissione alla messa in prova. A ciò dovevano poi aggiungersi le seguenti circostanze: - l'istanza era stata reiterata a seguito del mutamento del giudice di prime cure e, quindi, nella fase degli atti preliminari previsti dall'art. 491 cod. proc. pen. (SU n. 41736/2019 del 10/10/2019); - la citata sentenza delle Sezioni unite del 2016 era stata depositata solo 11 giorni prima della celebrazione dell'udienza preliminare; - l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era nullo perché mancante dell'avviso circa la richiedibilità della messa in prova; - doveva applicarsi analogicamente il disposto dell'art. 464 bis cod. proc. pen. che consente di avanzare l'istanza anche nella fase degli atti preliminari al giudizio, come avviene nel caso del giudizio direttissimo e del giudizio a citazione diretta (considerando che l'art. 464 quater, comma 9, consente la riproponibilità in tale fase dell'istanza rigettata dal Gup). Se tale interpretazione dell'art. 464 bis cod. proc pen non si prospettasse possibile a diritto vigente la norma sarebbe viziata di incostituzionalità, in riferimento ai parametri fissati negli artt. 3, 24 e 11 Cost. particolarmente nei casi in cui non consente la formulazione dell'istanza agli imputati a cui non era consentite prima della citata pronuncia delle Sezioni unite. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 52, 55 e 47 cod. pen. e 507 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.La persona offesa aveva inteso reagire ad un'offesa verbale dell'imputato alla sua compagna, passando alle vie di fatto, aggredendolo (dopo che l'aveva colpito anche la donna) e si era così determinato a difendersi. Peraltro, la Corte aveva reiterato il rigetto della richiesta di acquisire, ai sensi dell'art. 507 cod. proc., la deposizione della sorella dell'imputato che avrebbe reso una testimonianza decisiva, chiarendo come il congiunto avesse agito subito dopo essere stato aggredito. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 133 e 69 cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla misura della pena. Si era fissata la pena base in anni tre di reclusione coincidente con il minimo edittale dell'art. 583 cod. pen. nonostante l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato parere scritto con il quale chiede il rigetto del ricorso. 4. Replicando alle conclusioni della pubblica accusa il difensore del prevenuto chiedeva l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento. 1. E', innanzitutto, priva di fondamento la censura, formulata nel primo motivo di ricorso, in ordine alla ritenuta intempestività della richiesta di messa alla prova in quanto formulata soltanto negli atti preliminari al dibattimento e non all'udienza preliminare, come espressamente previsto dall'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen.. Vero è che le Sezioni unite di questa Corte - con la sentenza n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238 hanno precisato che "ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato", e che tale principio di diritto si attaglia all'odierno caso concreto in cui solo la circostanza aggravante dell'art. 583 cod. pen. fissava il minimo edittale della pena in misura superiore a quanto si reputava previsto dall'art. 168 bis cod. pen. Ma è altrettanto vero, come avevano già rilevato i giudici del merito, che la citata sentenza delle Sezioni unite non costituiva una "innovazione normativa" ma, in adempimento del proprio compito nomofilattico in caso di conflitto giurisprudenziale fra le Sezioni semplici di questa Corte. A riprova di ciò, nella sentenza Sorcinelli si ricordano gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti: alle pagine 4 e 5 della decisione, le Sezioni unite citano le pronunce favorevoli al computo, nel limite edittale, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez 6 n. 33687 del 30/06/2017, Fagough, Rv. 264045; Sez. 6 n. 46795 del 6/10/2015, Crocitti, Rv. 265484) ma anche le pronunce del contrario orientamento, peraltro prevalente, adottato nella sentenza regolatoria (Sez. 6 n. 6483 del 09/12/2014, Gnocco, Rv. 262341; Sez. 2 n. 33461 del 14/07/2015, Ardissone, RV. 26 4154; Sez 4 n. 32787 del 27/07/2015, Jenkins, Rv. 264325). Era pertanto evidente che lo stato della giurisprudenza avrebbe pienamente consentito all'imputato una tempestiva richiesta di messa alla prova e se il giudice del merito l'avesse rigettata, in adesione al primo orientamento ermeneutico di questa Corte, la difesa avrebbe ben potuto riproporla, nella fase degli atti preliminari del giudizio, ai sensi dell'art. 464 quater, comma 9, cod. proc. pen.. Peraltro, anche in altri casi di preteso "overruling" di una decisione delle Sezioni unite si è affermato il principio secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione quando costituisca l'espressione del superamento del contrasto esistente in materia con l'adesione all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, Saldi, Rv. 281458). Un principio di diritto che è stato altresì affermato anche quando le Sezioni unite adottino l'opinione minoritaria. Si è infatti precisato che l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto, ancorché minoritaria, e correlativamente esclude l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale. (Fattispecie in tema di imprescrittibilità dei delitti punibili in astratto con la pena dell'ergastolo commessi prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in cui la S.C. ha affermato che il principio posto dalle S.U. "Trubia" non costituisce un "overruling", essendo, invece, espressione del superamento del contrasto esistente in materia, con l'adesione all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso e risalente nel tempo): Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105. E, ancora, che: - in tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto, Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, Rv. 282238; - il principio, affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd. "overruling") non può essere invocato con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez. U, "Bajrami" del 2019, in tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell'ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate, sistematizzando la previsione di nullità rispetto alle iniziative delle parti e ai poteri del giudice in ordine alla prova (Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, PG/Rossi. Rv. 278864); 2. Quanto alle censure subordinate sul punto, deve rilevarsi come: - l'avviso all'imputato di poter avanzare la richiesta di messa alla prova non è contemplato né dall'art. 417 cod. proc. pen., che disciplina il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero né dall'art. 418 cod. proc. pen. in tema di avviso di fissazione dell'udienza preliminare e, pertanto la sua omissione non costituisce motivi di nullità dell'atto; - per i reati che necessitano della celebrazione dell'udienza preliminare, il legislatore ha inteso anticipare una serie di richieste, deflattive, della difesa; se ne deduce che non possono recuperarsi eventuali istanze intempestive applicando in via analogica preclusioni relative a procedimenti che non contemplano la celebrazione di tale udienza (che altrimenti sarebbe svuotata di senso e contenuto); e se ne ricava, anche, l'assoluta coerenza del sistema processuale tracciato dal legislatore. Né può affermarsi che l'avere, le Sezioni unite, adottato l'indirizzo ermeneutico prevalente, costituisca un vulnus tale ai diritti della difesa (che, nel caso di specie, non ha neppure prospettato al Gup la richiesta di messa alla prova così che l'affermazione che l'avrebbe fatto se non le fosse stato impedito dall'orientamento giurisprudenziale minoritario, rimane un flatus voci, in relazione al quale certo non può ritenersi la rilevanza della ipotizzata questione di costituzionalità). 3. Il secondo motivo, sulla prospettabilità della causa di giustificazione della legittima difesa, o del suo eccesso colposo, è inammissibile perché interamente versato in fatto e perché non affronta la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale. La Corte, infatti, aveva osservato come la condotta con la quale l'imputato aveva cagionato le gravi lesioni personali alla persona offesa era stata consumata quando non era più attuale il pericolo di aggressione da parte di costui e che, comunque, la lite, passata alle vie di fatto, era stata innescata dal comportamento inurbano del prevenuto nei confronti della donna che si trovava in compagnia della persona offesa. Così concludendo la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto sul punto dettati da questa Corte di legittimità: - non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016): - non è configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605); - è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080); - l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344) 4. Quanto alla censura relativa alla mancata escussione di una testimone (la sorella dell'imputato) ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. deve ricordarsi che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270). 5. Il motivo di ricorso relativo alla misura del trattamento sanzionatorio sconta la genericità del corrispondente motivi di appello in cui se ne era censurata l'eccessività limitandosi a ricordare la giovane età del prevenuto (che non gli aveva certo impedito di provocare una lesione di tale gravità, dopo avere lui stesso innescato la lite) e la mera intenzione di risarcire, in un indistinto futuro, il danno, offrendo, nell'attualità, solo una somma che la difesa stessa definisce simbolica. Nulla si era detto circa, in particolare, la misura della pena base che solo nel ricorso viene contestata ma che appare congrua, come osservato dalla Corte territoriale, al disvalore del fatto ed alla personalità del reo. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenuta dalla parte civile nel grado che si liquidano nella misura, ritenuta equa, di cui al dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna iQ ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla r
Sentenza Cassazione n. 45095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris