CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] MILANOnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BENEVENTO avverso la sentenza in data 04/07/2025 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio; letta la nota dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della parte civile ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. si è associata alle conclusioni del pubblico ministero evidenziando la presenza in atti di rituale querela; letta la nota dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano impugna la sentenza in data 04/07/2025 della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza in data 12/09/2024 del Tribunale di Milano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 642 cod. proc. pen., in quanto l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 336 e 529 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità per difetto di querela, non considerando che questa era stata era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale della ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., in depositata il 22/09/2020. Precisa che il dato emerge sia dalla richiesta di rinvio a giudizio del 21/10/2021, dal decreto di rinvio a giudizio del 14/11/2023 e dalla CNR contenente la querela, il tutto in atti. 1.2. Vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la declaratoria d’improcedibilità pronunciata dalla Corte di appello è affetta anche da vizio di motivazione, in quanto l’esistenza della querela si ricavava: dalle dichiarazioni testimoniali rese all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla teste Cavassa; dalle domande poste dal pubblico ministero in quella udienza (che leggeva la querela); dal TIAP, dove risultava indicizzata tra gli atti del pubblico ministero; dalla CNR versata nel fascicolo del pubblico ministero e contenente la querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la denuncia-querela sporta dalla compagnia assicuratrice risulta regolarmente versata in atti, indicizzata nel fascicolo della stessa Corte di appello con il codice 264 e rinvenuta alla pagina 14 del fascicolo, insieme al verbale di ratifica di querela redatto in data 24/09/2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] – Stazione di Benevento. Dalla lettura di tale verbale risulta che la denunzia-querela è stata materialmente presentata presso i [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA] del Vecchio, in ciò delegato dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. La denuncia – querela, dal suo canto, è stata esposta e redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore della ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. e contiene -oltre all’esposizione dei fatti- la dichiarazione della volontà punitiva sia per il reato di cui all’art.642 cod. pen., sia per ogni altro reato che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto sussistente dall’esposizione dei fatti. La presenza in atti di una formale e rituale querela dimostra la fondatezza del ricorso, atteso che il pubblico ministero ricorrente ha fondatamente dedotto che la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli pur in presenza della richiesta condizione di procedibilità. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso del giudizio e per la liquidazione delle spese anche del presente grado di legittimità. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli