CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 24282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11982/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DEL D EMANIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lirappresenta e difende ope legis -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DOMINICI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 308/2018depositata il 07/02/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.308/2018, pubblicata il 7 - 2 - 2018, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1823/2011, emessa dal Tribunale di Firenze, con la quale era stato dichiarato insussistente il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] a percepire l’indennizzo di cui all'intimazione di pagamento in data 25/5/2004 per E.9.091,89, somma pretesa per l’occupazione abusiva, attuata dal [OSCURATO:PERSONA] n.27/A di Piombino, di area demaniale marittima su cui era stata posizionata una condotta di scarico. La Corte territoriale, per quanto ora di interesse, ha ritenuto sussistente anche la legittimazione passiva del Ministero, al quale erano riferibil i l’accertamento e la segnalazione dell’abusiva occupazione oggetto di causa. La Corte di merito, interpretando il disposto del comma 257 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (del seguente tenore: "Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina dei bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi"), ha affermato, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, che, in base al tenore di detta disposizione, la prima parte della norma doveva intendersi riferita a mere occupazioni, senza opere inamovibili, mentre nel caso di opere inamovibili, come nella specie, non essendo contestato che la condotta di scarico in laterizio lunga 20 metri avesse tale caratteristica, doveva applicarsi la seconda parte della citata norma interpretativa. Ha aggiunto, dopo aver precisato che il riferimento legislativo era da intendersi ai titoli abilitativi di cui al DPR 380/01 titolo II artt.6 e seguenti, ossia alla regolarità urbanistica o meno della costruzione, che non era rilevante l'argomento relativo alla esistenza o meno del titolo abilitativo, poiché la norma interpretativa trovava applicazione sia in assenza del titolo abilitativo, sia ove il titolo, pur sussistente, si ponesse in conflitto con la destinazione del bene demaniale, e l’appellante non aveva argomentato a tale riguardo, anche se la ritenuta natura abusiva e le sanzioni applicate davano conto dell'esistenza del suddetto conflitto. 2. Avverso questa sentenza i l MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a due motivi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] n.27/A di Piombino, che resiste con controricorso notificato il 9-10-2018. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di legittimazione passiva, dell'art. 65, d.lgs. n. 300 del 1999 e della legge n. 647 del 1996, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ. , n. 3. Deducono che erroneamente la Corte di merito non aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle I nfrastrutture e dei Trasporti, atteso che l'Ufficio circondariale marittimo di Piombino (organo periferico del Ministero), si era limitato, nell'esercizio dei propri compiti di p olizi a demaniale marittima, ad accertare l'abusiva occupazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un'area appartenente all'Amministrazione del Demanio sulla spiaggia "[OSCURATO:PERSONA]". Il suddetto Ministero, inoltre, deduce di non essere proprietario d ell'area ove si trova l'opera abusiva , e di non essere titolare di alcuna competenza in materia di riscossione delle indennità corrispettive dell'occupazione sine titulo delle aree demaniali. 5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 257, l. 296/06, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Rilevano che la controversia ha per oggetto il pagamento delle indennità di occupazione abusiva, pari complessivamente ad Euro 9.901,89 (di cui E uro 560,28 per interessi), richiesti dall'Agenzia del D emanio al [OSCURATO:PERSONA], per aver quest'ultimo occupato abusivamente un'area demaniale marittima mediante la realizzazione di uno scarico a mare non autorizzato, costituito da un tubo in muratura sulla spiaggia di circa 20 metri di lunghezza, destinato allo scarico a mare delle acque meteoriche. La sentenza impugnata aveva riconosciuto l'esistenza dell'occupazione abusiva, ma aveva ritenuto non dovute le indennità di oc cu pazione, come quantificate dalla Amministrazione, in considerazione dello ius superveniens, ossia dell’entrata in vigore dell'art. 1, comma 257, della legge 27/12/1996 n. 296 (norma di interpretazione autentica dell'art. 8 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 400). Adavviso dei ricorrenti, sulla base di una non corretta lettura di tale disposizione, i Giudici di secondo grado a vevano ritenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto diversamente quantificare le indennità di occupazione di fatto, applicando i valori di mercato, oppure avrebbe dovuto fornire in giudizio elementi per una diversa quantificazione. Assumono i ricorrenti che nel caso in esame debbaapplicarsi la prima parte della norma citata, non la seconda parte, che disciplina le fattispecie in cui ricorrono i presupposti , oltre che dell’ inamovibilità dell'opera realizzata, anche del difetto assoluto di titolo abilitativo o titolo abilitativo incompatibile con la destinazione del bene e dell’assenza di titolo demaniale. Rilevano che il secondo presupposto non è affatto costituito da una "mancanza del titolo edilizio" dipendente da qualsiasi ragione, e comprendente persino i casi in cui la legge non richiede alcun titolo edilizio, contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dai Giudici del merito; esso , al contrario , deve intendersi come "mancanza o difformità dal titolo edilizio richiesto dalla legge". Ad avviso dei ricorrenti, nella fattispecie in esame non ricorre il presupposto de l "difetto assoluto di titolo abilitativo", in quanto risultava agli atti la nota n. prot. 23708 del 6 settembre 2002 (doc. 25 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado), con cui il Comune di Piombino aveva comunicato di aver accertato che la realizzazione del tubo di scarico a mare "non assume rilevanza ai fini edilizi in quanto si tratta di opera accessoria del fabbricato principale". Rimarcano che il tubo di scarico realizzato dal Condominio sulla spiaggia è un'opera abusiva, in quanto sprovvista di titolo demaniale, e tuttavia, poiché era un'opera accessoria all'edificio principale, la legge non richiedeva il previo rilascio del titolo edilizio da parte dell'Amministrazione comunale. Sostengono, pertanto, i ricorrenti che non sia configurabile il requisito della "mancanza del titolo edilizio", nel senso indicato in sentenza , e che de bba necessariamente applicarsi alla fattispecie de qua la prima parte d ell'art. 1, comma 257, secondo cui "Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze". Riguardo all'illecito commesso dal [OSCURATO:PERSONA], assumono i ricorrenti che debba applicarsi,di conseguenza, ancora la previsione di cui all'art. 8 del D.L. n. 400/1993, secondo la quale "A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi,di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento". Concludono affermando che la quantificazione de ll’indennità di occupazione effettuata dall'Agenzia del D emanio con la nota prot. n. 7513/04, notificata in data 01/6/2004,deve ritenersi corretta. 6. In via pregiudiziale, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal controricorrente, che è fondata e va accolta. 6.1. La sentenza di appello è stata notificata il 12 febbraio 2018, come danno atto anche i ricorrenti (cfr. attestazione di conformità della sentenza impugnata) e pertanto il termine breve di sessanta giorni, ex art. 325 cod. p roc . c iv ., per la proposizione de l ricorso per cassazione andava a scadereil 13 aprile 2018. Risulta dagli atti che: a) l a prima notifica a mezzo posta , tentata il 12 aprile 2018, ossia entro il termine, non era andata a buon fine perché il destinatario, avvocato domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], risultava “trasferito”; b) la seconda notifica a mezzo posta, richiesta il 21-6-2018 e recante l’indirizzo del Condominio, parimenti non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario [OSCURATO:PERSONA], amministratore del Condominio; c) la terza notifica era stata effettuata a mezzo pec il 30-8-2018 all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed era andata a buon fine; d) la quarta notifica a mezzo posta erastata richiesta il 14 - 9 - 2018 nei confronti diSimonetta Rosselli, amministratore del Condominio, presso il suo indirizzo. Il controricorrente, nel costituirsi nel presente giudizionei termini di cui all’art.370 cod. proc. civ. computati dalla terza notifica del 30-8-2018, ha, inoltre , dedotto che era intervenuta nel corso del giudizio di appello, e precisamente il 27-2-2013, la sostituzione del domiciliatario, avv. [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Firenze via Doni n. 55, stante il pensionamento del primo, come da documento che ha depositato unitamente al report del fascicolo della cancelleria telematica della Corte d’appello. 6.2. Tanto premesso, occorre rilevare che la notifica dell’atto di impugnazione (appello o ricorso per cassazione), eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi, tanto nel lato attivo che in quello passivo (Cass. S.U. 3702/2017). Ebbene, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (30 giorni), salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. S. U. 14594/2016; Cass. 1905 9/2017; Cass. 20700/2018; Cass. 12577/2020). 6.3. Nel caso di specie, il procedimento notificatorio ‒ dopo la prima notifica non andata a buon fine, poiché nulla, eseguita il 12 aprile 2018 ‒ era ripreso solo il 21 giugno 2018, ossia dopo oltre due mesi dalla scadenza del termine ex art. 325 c.p.c. (13 aprile 2018), e in ogni caso anche la seconda notifica a mezzo posta non era andata a buon fine, essendo stata richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],senza indicarne la qualità di amministratore del Condominio, nonché indirizza ta non al luogo di sua residenza o domicilio, ma a quello di ubicazione del Condominio. Ora, quand’anche ‒ ad onta di quanto dedotto dal C ondominio , e non contestato dai ricorrenti che nulla hanno replicato, circa la rituale formalizzazione della sostituzione del domiciliatario avvenuta nel corso del giudizio d’appello e, dunque, la sua agevole rilevabilità della sostituzione del difensore ‒ si voglia ritenere non imputabile alle Amministrazioni la prima notifica inval ida, il procedimento notificatorio, è stato, comunque , rimesso tardivamente in moto, ben oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine ex art. 325 cod. proc. civ., per cui le successive notifiche ‒ la seconda, per quanto si è detto, neppure andat a a buo n fine ‒ sono tamquam non essent e dunque sono da reputarsi inesistenti. Ebbene, qualora la notificazione del ricorso per cassazione sia omessa o radicalmente inesistente, la costituzione in giudizio della parte ha efficacia sanante solamente ex nunc e non vale ad impedire la inammissibilità della impugnazione quando il relativo termine sia già scaduto al momento della costituzione medesima (Cass. 10358/2005; Cass. 620/1996). Nella specie, la costituzione del Condominio è avvenuta solo nell’ ottobre 2018, ossia a termine ex art. 325 cod. p roc . c iv . (13 aprile 201 8 ) abbondantemente scaduto, sicchéil ricorso è inammissibile perché tardivo. 7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, va dato atto della non sussistenza, nel caso all'esame, dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass.1178/2016). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite del presente gi