CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22243/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso;- ricorrente -controdall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura incalce al controricorso;- controricorrente -nonchéPROCURA [OSCURATO:PERSONA] ROMAe 2C [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimati -avverso la SENTENZA N. 6053/2025 della CORTE D’APPELLO DIROMA, depositata il 22/10/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/6/2026;Numero registro generale 23388/2025Nu2m ero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 22243/2026Data pubblicazione 29/06/20261.1. L’[OSCURATO:PERSONA] dal 1876 s.r.l. ha propostoreclamo, ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., avverso il decretocon il quale, in data 13/11/2024, il tribunale di Roma hadichiarato inammissibile la proposta di concordato presentatadalla stessa e la sentenza con la quale lo stesso tribunale, suistanza della 2C [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha contestualmente dichiaratoil fallimento della società debitrice.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al reclamo, chiedendone ilrigetto.1.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harespinto il reclamo.1.4. L’[OSCURATO:PERSONA] dal 1876 s.r.l., con ricorsonotificato in data 19/11/2025, ha chiesto, per tre motivi, lacassazione della sentenza.1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel qualeha testualmente eccepito che: - “è sufficiente uno sguardo allaprocura allegata al ricorso per accorgersi che manca totalmenteogni riferimento al soggetto che ha conferito mandatoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”; - “detta carenza non risulta superata néintegrale del ricorso in quanto nello stesso non è possibilerinvenire dati e riferimenti certi del sottoscrittore che avendoapposto una firma completamente illeggibile non ha sicuramentefornito elementi per superare l’incertezza sussistente”.1.1. La Procura della Repubblica presso il tribunale diRoma e la 2C [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono rimasti intimati.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Il ricorso è inammissibile.2.2. La sottoscrizione apposta dal legale rappresentantedella società ricorrente in calce alla procura difensiva non risultaRic. 2025, n. 23388 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 23388/2025Nu3m ero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 22243/2026Data pubblicazione 29/06/2026leggibile: né emerge da tale atto (o dal ricorso per cassazionecui accede) il nominativo di chi, in qualità di legalerappresentante della società, abbia sottoscritto la procura inquestione.2.3. Ed è, invece, noto che: - la certificazione deldifensore nel mandato alle liti in calce o a margine di attoprocessuale riguarda solo l’autografia della sottoscrizione dellapersona che, conferendo la procura, si fa attrice o della personache nell’atto si dichiara rappresentante della persona fisica ogiuridica che agisce in giudizio, e non altro; - deve, pertanto,considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa,che in essa, o nell’atto processuale al quale accede, risultiindicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura,facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da renderepossibile alle altre parti e al giudice l’accertamento della sualegittimazione e dello ius postulandi del difensore; - in difetto diqueste indicazioni, la procura, ove la firma apposta siailleggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che ilvizio formale abbia determinato l’impossibilità di individuazionedella sua provenienza e, perciò, di controllo (anche aliunde)dell’effettiva titolarità dei poteri spesi; - quando la sottoscrizioneilleggibile, nel caso di mandato conferito da una società, siaapposta sotto la menzione della carica sociale, in una procurapriva dell’indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia,e tale nominativo non possa neppure desumersi dall’atto al qualela procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggettoastrattamente titolare del potere rappresentativo possa essereindirettamente identificabile attraverso le risultanze del registrodelle imprese o con altro mezzo, rimane, di conseguenza, in ognicaso indimostrata l’effettiva provenienza della sottoscrizione dalpredetto soggetto, poiché la certificazione dell’autografia, daparte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche allaRic. 2025, n. 23388 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero re4gis tro generale 23388/2025Numero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 22243/2026Data pubblicazione 29/06/2026legittimazione e non può di per sé consentire l’individuazioneindiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotatadel potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, conla configurazione, in definitiva, della nullità dell’atto processualecui accede siffatta procura (Cass. n. 7765 del 2021).2.4. La nullità della procura per impossibilità diidentificare il soggetto che l’ha conferita ovvero di decifrare ilnome del sottoscrittore o la qualità in virtù della quale eglispende il potere rappresentativo di una società rende, diconseguenza, inammissibile il ricorso per cassazione cui accede(cfr. Cass. SU n. 4717 del 2025).3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, cheliquida nella somma complessiva di €. 10.200,00, di cui €.200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misuradel 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloRic. 2025, n. 23388 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 23388/2025Nu5m ero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 22243/2026Data pubblicazione 29/06/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 giugno 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025, n. 23388 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026