CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agente della riscossione per la provincia diMessina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA],sezione staccata di Messina, n. 3964/2019, depositata il 24 giugno 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Messina avverso la cartella di pagamento n.29520090050893581000, relativa ad IVA per l’anno 2003, notificatadall’agente della riscossione il 24 aprile 2010, deducendo la nullità dellaNumero registro generale 4816/2020Numero sezionale 5086/2026Numero di raccolta generale 23097/2026Data pubblicazione 13/07/2026cartella per inesistenza giuridica della notificazione, quale conseguenzadella mancata relata e della mancata sottoscrizione del soggettonotificatore, l’omessa notificazione dell’avviso di accertamento da partedell’Agenzia delle entrate di Patti, l’errata applicazione dell’art. 7, comma2, della l. n. 212 del 2000 e della l. n. 31 del 2008, la mancatasottoscrizione della cartella, nonché la violazione ed errata applicazionedell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 462del 1997, ascrivibili all’Agenzia delle entrate di Patti.Nel giudizio si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che eccepival’inammissibilità dell’opposizione, perché proposta nei confronti di unsoggetto dedotto come estraneo al giudizio e carente di legittimazionepassiva, e deduceva, in via subordinata, la necessità dell’integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’ente impositore.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, sezione 10, consentenza n. 456/10/11, depositata il 27 giugno 2011, dichiarava il ricorsoinammissibile e confermava la cartella opposta.2. – [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza diprimo grado.Nel giudizio di appello si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,chiedendo la conferma della decisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], sezione staccata diMessina, con sentenza n. 3964/2/2019, depositata il 24 giugno 2019,rigettava l’appello.3. – Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre percassazione con tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. deposita memoria illustrativa ai sensidell’art. 378 c.p.c.Numero registro generale 4816/2020Numero sezionale 5086/2026Numero di raccolta generale 23097/2026Data pubblicazione 13/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce lanullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorrente assume che la sentenzaimpugnata sia affetta da manifesta illogicità e di primo grado avevadichiarato l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che il contribuenteavesse dedotto la mancata notificazione dell’avviso di accertamentoconvenendo in giudizio la sola [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e non anche l’Agenziadelle entrate, indicata dal primo giudice come unico ufficio legittimato arispondere nel merito.Secondo il ricorrente, tale statuizione era stata specificamentecensurata in appello, ma la Commissione tributaria regionale avrebberigettato il gravame attraverso un percorso argomentativo ritenuto illogicoe contraddittorio, fondato su affermazioni tra loro inconciliabili. Nel motivosi riporta il passaggio della sentenza impugnata nel quale la Commissionetributaria regionale afferma, da un lato, che la legittimazione passivaresterebbe in capo all’ente titolare del diritto di credito e non alconcessionario, con obbligo per quest’ultimo, se destinatariodell’impugnazione, di chiamare in giudizio l’ente, ove non vogliarispondere dell’esito della lite; e, dall’altro, che, nella specie, non sarebbeconfigurabile un litisconsorzio necessario, trattandosi di vizi riguardanti laregolarità o validità degli atti esecutivi, con conseguente non condivisibilitàdell’eccezione dell’appellante. Il ricorrente deduce che tali proposizionideterminerebbero una motivazione incomprensibile, incongruente econtraddittoria, poiché la Commissione tributaria regionale avrebbedapprima richiamato l’obbligo del concessionario di chiamare l’entecreditore e, quindi, escluso l’accoglibilità dell’eccezione propostadall’appellante.1.1. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 4816/2020Numero sezionale 5086/2026Numero di raccolta generale 23097/2026Data pubblicazione 13/07/2026In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).Non sussiste, pertanto, alcun vizio della motivazione nei terminiprospettati, risultando comunque intellegibile il percorso argomentativoseguito dalla Commissione tributaria regionale nel rigettare l’eccezionediretta a contestare la pronuncia di inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] ha infatti esaminato in via pregiudiziale la questionedella corretta instaurazione del contraddittorio, ritenendo che essa fossedirimente ai fini della decisione, rilevando che il ricorso del contribuente,pur formalmente diretto contro la cartella di pagamento, contenevacensure che incidevano sul merito della pretesa tributaria, in particolare ladedotta omessa notifica dell’avviso di accertamento e i vizi dellaformazione del ruolo.Tali doglianze, per loro natura, avrebbero dovuto essere rivolte neiconfronti dell’ente impositore, unico soggetto legittimato a resistere su taliprofili. Poiché, invece, il ricorso era stato proposto esclusivamente neiconfronti del concessionario della riscossione, la Commissione ha ritenutoche il contraddittorio fosse stato instaurato nei confronti di un soggettoNumero registro generale 4816/2020Numero sezionale 5086/2026Numero di raccolta generale 23097/2026Data pubblicazione 13/07/2026privo di legittimazione passiva rispetto alle censure dedotte, conconseguente inammissibilità dell’impugnazione in tale parte.2. – Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullitàdella sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39del d.lgs. n. 112 del 1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il ricorrente deduce che nel ricorso introduttivo del giudizio avevaimpugnato la cartella di pagamento lamentando l’inesistenza giuridicadella notifica della cartella, la mancata relata di notifica, la mancatasottoscrizione del soggetto notificatore, l’omessa notifica dell’avviso diaccertamento presupposto, la mancata sottoscrizione della cartella,nonché la violazione dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 edell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.Egli assume che, una volta ravvisata la questione concernente lamancata notificazione dell’avviso di accertamento, non poteva esseredichiarata l’inammissibilità del ricorso per il solo fatto che l’impugnazionefosse stata proposta nei confronti dell’agente della riscossione.Si evidenzia che, alla luce dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ovela controversia non riguardi esclusivamente la regolarità o la validità deglichiamare in causa l’ente creditore interessato, restando a suo carico leconseguenze della mancata chiamata. Avendo dedotto sin dall’attointroduttivo e poi nell’atto di appello la nullità della cartella per omessanotificazione dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 42, comma 1,del d.P.R. n. 600 del 1973, il ricorso non poteva essere dichiaratoinammissibile, né la relativa eccezione poteva essere rigettata in appellosul presupposto dell’irregolare instaurazione del contraddittorio.2.1. – Il motivo è fondato.Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuatonel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, illegittimato passivo nei cui confronti dirigere l'impugnazione non determinaNumero registro generale 4816/2020Numero sezionale 5086/2026Numero di raccolta generale 23097/2026Data pubblicazione 13/07/2026l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causadell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che ilgiudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass. n.14991/2020; Cass. n. 21220/2012).L’indirizzo interpretativo di questa Corte si è consolidato nel sensoche il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dalconcessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancatanotificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti,può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quantodel concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcunlitisconsorzio necessario.Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti ilmerito della pretesa impositiva, l’onere per l’agente della riscossione dichiamare in giudizio l’ente impositore, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112del 1999, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negativedella lite.In applicazione di tale orientamento, si è affermato che ilcontribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agentedella riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici attiimpositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore odell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcunlitisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’attopresupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivoed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare ingiudizio l’ente impositore.Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di unlitisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia statopromosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, atal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza delcredito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momentoNumero registro generale 4816/2020Numero sezionale 5086/2026Numero di raccolta generale 23097/2026Data pubblicazione 13/07/2026che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordineall’accertamento del credito non determina la necessità di procedereall’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risultieffettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di unaquestione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile lapartecipazione al giudizio dell’ente impositore (Cass. n. 16685/2019;Cass. n. 3238/2020; Cass. n. 26092/2020; Cass. n. 3955/2020; Cass. n.6422/2021; Cass. n. 16983/2021; Cass. n. 22756/2021). Questa Corte haaffermato che la chiamata in causa prevista e disciplinata dall’art. 39 deld.lgs. n. 112 del 1999 è preordinata a rendere edotto l’ente impositoredella pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove loritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, perspiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell’atto al medesimoimputabili.Alla luce di tali considerazioni l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999appare qualificabile come litis denuntiatio. Pertanto, l’agente dellariscossione non necessita di alcuna autorizzazione da parte del giudice perchiamare in causa l’ente impositore creditore.Quindi, qualora il contribuente abbia impugnato una cartellaesattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi chenon attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve esserenotificato all’ente impositore, quale titolare del credito oggetto dicontestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatariodel pagamento o, più precisamente, mutuando lo schema civilisticodell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore e autorizzato aricevere il pagamento (Cass. n. 8613/2011; Cass. n. 8295/2018; Cass. n.19074/2020; Cass. n. 12512/2021).Risulta dunque errata la pronuncia di inammissibilità, confermata insede di gravame. Il concessionario aveva, peraltro, chiesto la chiamata incausa dell’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 4816/2020Numero sezionale 5086/2026Numero di raccolta generale 23097/2026Data pubblicazione 13/07/20263. – L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento delterzo con cui si deduce la nullità assoluta della sentenza per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su un punto decisivodella controversia espressamente indicato nell’atto di appello, concernentela dedotta nullità dell’avviso di accertamento, quale atto presupposto, peromessa notificazione dello stesso ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973.4. – Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvioalla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione dellespese di lite. P.Q.MAccoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa lasentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del23 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]