CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25287-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat a e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Catania,[OSCURATO:PERSONA] I n. 297, presso lo studio deldifensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], dom. in Siracusa viale [OSCURATO:PERSONA] 371 - intimato - avverso il decreto emesso dal Tribunale di Siracusa il 29.9.2021, depositato il 30.9.2020, nel procedimento n.2970/2020 r.g., comunicato con PEC del 30.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 1/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -con istanza di ammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rubricata al n.44, la [OSCURATO:PERSONA] esponeva:i) di avere lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la qualifica di centralinista ed inquadramento al livello 5° del CCNL del terzi ario, con decorrenza dal 14.12.2012 e rapporto part time al 75%; ii) di essere stata licenziata per giusta causa il 23 dicembre 2017; iii) che, a seguito della presentazione del suo ricorso, il Tribunale di Catania – sezione lavoro, con ordinanza del 21 ottobre 2019 aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando la [OSCURATO:PERSONA] allasua reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento della indennità risarcitoria determinata in dieci mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed al pagamento delle spese del giudizio ; iv) c he con raccomandata del 5.11.2019 aveva esercitato il dirittodi opzione di cui al comma 3 dell’art.18 L.300/1970, richiedendo, insostituzione della reintegrazione, una indennità pari a quindici mensilità diretribuzione; v) che, oltre agli importi spettanti in virtù della ordinanza del Tribunale di Catania del 21.10.2019, vantava il credito pertrattamento di fine rapporto, mai corrisposto (euro 4.160,65 ); v i ) di essere stata ammessa al passivo del fallimento, in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 per l’importo di € 32.669,22, nonché in via chirografaria per l’importo di € 3.687,80; -la Chillemi non era stata invece ammessa al passivo dal g.d. del Tribunale di Siracusa per l’ulteriore credito di euro 4.160,65 in quanto dalla CU 2019 allegata l'intero Tfr risultavaerogato nel corso n ell'anno 2018 ; -avverso lo stato passivo la Chillemi proponevaavanti il Tribunale di Siracusa opposizione ex art.98 L. fall., ribadendo di non avere mai percepitol’importo del trattamento di fine rapporto ed eccependo che il GiudiceDelegato aveva desunto la prova del pagamento del TFR dalla [OSCURATO:PERSONA], documento proveniente dallo stesso datore di lavoro e del tuttoprivo di valore probatorio, in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore-creditore; -il Tribunale di Siracusa , con il decret o qui di nuovo impugnato, ha invece respinto la proposta opposizione; - viene dunque proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso il predetto decreto n. 209/2021 depositat o il 30.9.2021 , con cui è stato respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. propost a sempre da CHILLEMIADRIANA contro il sopra descritto provvedimento emesso dal G.d. del Tribunale di Siracusa; - il Tribunale ha rilevato che : a) l ’ odierna ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo della somma di euro 4.160,65 a titolo di TFR, producendo, tuttavia, a corredo della propria domanda, unicamente il CUD 2019, le busta paga di novembre e dicembre 2018 e gennaio 2019 e l’estratto conto contributivo; b) dal suddetto CUD 2019 – sottoscritto dal datore di lavoro – risultava che l’intero TFR maturato era stato già erogato nel corso dell’anno; c) alla luce di tale documentazione, l’esclusione del credito da TFR doveva essere confermata, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sussistenza del credito da TFR non poteva essere dedotta dal solo CUD 2019 in atti poiché proprio all’interno di tale documento era per contro attestata l’avvenuta erogazione dell’intera somma riconosciuta; d) nel caso di specie, parte opponente aveva prodotto il CUD 2019 sottoscritto dal datore di lavoro, invocando tale documento quale atto di riconoscimento di debito idoneo a fondare l’ammissione al passivo del credito per TFR e, tuttavia, con tale certificazione – il cui contenuto doveva essere inteso alla luce delle istruzioni allegate al modello di certificazione stesso -il dato re di lavoro in bonisaveva, infatti, dichiarato di aver erogato al lavoratore, a titolo di TFR, l’importo di cui al punto 801 del CUD, senza che l’indicazione relativa al TFR maturato e rimasto in azienda potesse in alcun modo smentire la superiore dichiarazione; e) il CUD, dunque, attestando l’effettiva erogazione al dipendente degli importi esposti costituiva anzitutto prova dell’intervenuto pagamento, costituiva prova idonea del l’effettiva corresponsione delle somme e non un mero riconoscimento di debito; f) alla predetta certificazione –la cui veridicità non era mai stata contestata dall’opponente, che l’aveva anzi allegata proprio a supporto della propria domanda –, in assenza di elementi probatori di senso contrario, doveva essere, pertanto, attribui ta valenza probatoria in ordine all’effettiva erogazione delle somme ivi indicate come corrisposte al prestatore a titolo di trattamento di fine rapporto; g) d’altro canto, parte ricorrente, anziché avvalersi del predetto documento, avrebbe anche potuto provare altrimenti il proprio credito, depositando copia delle buste paghe ricevute nel corso dell’intero rapporto di lavoro e copia del contratto di impiego da cui poter calcolare il quantumdovuto; -il fallimento intimato non ha svolto difese; -sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2120, 2697 2702 c.c., nonché dell’artt.115 sul rilievo che il Tribunale di Siracusa avrebbe erroneamente riconosciuto rilevanza probatoria delpagamento del TFR a documenti, quale la [OSCURATO:PERSONA], provenienti dallo stesso dal datore di lavoro, non accompagnati daquietanza o prova dell’avvenuto pagamento; -con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 e degli artt. 91 e 92. c.p.c. per aver il Tribunale compensato le spese del giudizio e dichiarato lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’opponente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso; -il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe anche l’esame del secondo motivo; - il motivo è fondato alla luce della costante giurisprudenza espress a da questa Corte secondo cui le buste paga ed il CU integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della opponibilità della prova scritta di un credito nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell'articolo 2704 cod.civ. (ex multis: Cass.civ., sez. VI 21.04.2017 nr.10123; 20.04.2017 nr.10041; 12.09.2016 nr. 17930); essi, invece, in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore-creditore (nella specie mancante), non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo (Cass.6220/2019);-si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una rilettura della domanda di ammissione al passivo della ricorrente alla luce dei principi qui di nuovo affermati, per come sopra ricordati; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Siracusa che, in diversa composizione, decid