CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 35603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità; letta la rinuncia al ricorso inviata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha revocato ex nunc la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari concesso a [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinta la pena dall'inizio dell'esecuzione alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ha disposto la prosecuzione dell'espiazione della pena residua in regime detentivo ordinario. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione all'art. 58 quater ord. pen. 2.2. Violazione di legge in relazione all'inidoneità del fatto attribuito al ricorrente a determinare l'interruzione del lungo e proficuo percorso terapeutico da egli seguito sino al momento del fatto. 3. In data 4 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per t l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 18 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria la dichiarazione con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale del ricorrente, rinuncia all'impugnazione. 5. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dagli atti, infatti, risulta che il Tribunale di Sorveglianza con ordinanza n. 330/2023 del 31 gennaio 2023 ha disposto la revoca dell'ordinanza impugnata n. 2785/2022 dell'8 novembre 2022 e ha disposto per l'effetto che l'esecuzione della pena prosegua in regime di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/90. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 26 aprile 2023