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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 33305/2022

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orso iscritto al n.R.G. 2102 7/ 15 , proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. (di seguito, per brevità, anche la “Società” o “Tricolore”), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore, 2, giusta mandato in margine al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]:r.n.r.

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente avverso la sentenza n. 347/15della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto, depositata il 12/02/2015 e non notificata ; viste le conclusioni scritte, depositate telematicamente, del sostituto procuratore generale, di rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] - i n relazione alle censure svolte con i l primo motivo di ricorso - (così rubricato: «Sulla nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 22, comma 1, e 53, comma 2, 49 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché dell’articolo 350 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. avendo omesso la CTR adita, in punto di accertamento della regolarità della costituzione in giudizio dell’appellante e della regolarità del contraddittorio, di dichiarare l’inammissibilità del gravame proposto dall’Agenzia delle entrate di Treviso dal momento che quest’ultima, all’atto della propria costituzione in giudizio, non ha depositato presso la segreteria del Giudice tributario adito la fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale dell’appello notificato a Tricolore»)- è indispensabile che questa Corte abbi a cognizione diretta del fascicolo processuale del giudizio di appello in tutta la sua interezza ed autenticità; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo processuale del giudizio di appello.

Così deciso, in data 27ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n.R.G. 2102 7/ 15 , proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. (di seguito, per brevità, anche la “Società” o “Tricolore”), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore, 2, giusta mandato in margine al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]:r.n.r. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente avverso la sentenza n. 347/15della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto, depositata il 12/02/2015 e non notificata ; viste le conclusioni scritte, depositate telematicamente, del sostituto procuratore generale, di rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] - i n relazione alle censure svolte con i l primo motivo di ricorso - (così rubricato: «Sulla nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 22, comma 1, e 53, comma 2, 49 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché dell’articolo 350 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. avendo omesso la CTR adita, in punto di accertamento della regolarità della costituzione in giudizio dell’appellante e della regolarità del contraddittorio, di dichiarare l’inammissibilità del gravame proposto dall’Agenzia delle entrate di Treviso dal momento che quest’ultima, all’atto della propria costituzione in giudizio, non ha depositato presso la segreteria del Giudice tributario adito la fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale dell’appello notificato a Tricolore»)- è indispensabile che questa Corte abbi a cognizione diretta del fascicolo processuale del giudizio di appello in tutta la sua interezza ed autenticità; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo processuale del giudizio di appello. Così deciso, in data 27ottobr