CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 34052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21520-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], personAlment qugle legale rappresentante pro tempore della ex [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] l;- intimata - avverso la sentenza n. 181/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/02/2017 R.G.N. 555/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Genova, è stata rigettata l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto di irrogazione della sanzione n. R4CLS040007 del 2006 - emessa dall'Agenzia delle Entrate", per un importo di C 105.780,00, in ragione dell'avvenuto impiego di due lavoratori in difetto di regolarizzazione -, sul sostanziale rilievo che, a fronte della presunzione di decorrenza dei rapporti di lavoro dal 10 gennaio dell'anno nel quale era stata elevata la contestazione della violazione, non era stata fornita la prova, ad opera del datore, che i rapporti in questione fossero iniziati successivamente; in particolare, «Al fine di vincere la presunzione stabilita dalla legge (...) non è sufficiente la dichiarazione del dipendente irregolarmente avviato al lavoro di essere stato assunto lo stesso giorno dell'accertamento della violazione (...) e ciò "per l'intuibile non genuinità di siffatta dichiarazione, proveniente, infatti, da un soggetto fortemente coinvolto nella vicenda ed agevolmente condizionabile da parte del datore di lavoro" (...). Non sono quindi rilevanti le dichiarazioni asseritamente rese dai lavoratori (di cui l'attore comunque non ha fornito la prova documentale) né ammissibili le deduzioni istruttorie formulate dall'attore e richiamate nella comparsa di costituzione e risposta in appello»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], personalmente e quale legale rapp.te p.t. della "[OSCURATO:PERSONA]", affidato a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate" - Ufficio di Genova 1 è rimasta intimata; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. in I. n. 73 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che - benché la Corte costituzionale, con sentenza n. 144 del 2005, abbia dichiarato illegittima la disposizione normativa nella parte in cui non consentiva al datore di lavoro di fornire la prova della effettiva durata del rapporto di lavoro - il giudice di appello "abbia riportato «de facto» la normativa alla sua formulazione originale - illegittima, per l'appunto - estromettendo il sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla possibilità di dimostrare l'effettiva durata dei rapporti di lavoro contestati nonostante egli abbia sempre tempestivamente avanzato e ribadito le proprie istanze istruttorie in tal senso"; con il secondo motivo - denunziando violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice "dando per un verso valore privilegiato ai verbali degli ispettori salvo poi dichiararli inutili ai fini probatori della diversa (e più breve) durata del «lavoro in nero», e contestualmente negando apoditticamente ogni istanza istruttoria tempestivamente avanzata, abbia vulnerato in maniera determinante il diritto di difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA], sottraendogli da un lato la prova documentale della minor durata in quanto presuntivamente inattendibile, e dall'altro estromettendolo dal diritto di fornire la prova contraria, riconosciutogli dalla Corte costituzionale, tramite l'assunzione della prova testimoniale sempre tempestivamente richiesta e capitolata"; con il terzo motivo - denunziando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia omesso qualsivoglia esame dei fatti storici, addotti e capitolati in via istruttoria per confutare con prova contraria quanto verbalizzato dagli ispettori e "non abbia in alcun modo motivato la propria affermazione circa l'inammissibilità delle deduzioni istruttorie, concretando così un caso di cd. motivazione apparente". Ritenuto che:benché il ricorso per cassazione sia stato notificato all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura generale dello Stato, vale il principio che la declaratoria di inammissibilità o di evidente infondatezza del ricorso esonera la S.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr., tra le altre, Cass. 11/03/2020, n. 6924; Cass.21/05/2018, n. 12515); ciò posto, il primo motivo è inammissibile, perché con esso è nella sostanza denunziata non una violazione di legge, bensì la mancata ammissione, ad opera del giudice del gravame, di mezzi istruttori che, ove valutati, avrebbero potuto integrare la prova contraria idonea a superare la presunzione di decorrenza dei rapporti dal 10 gennaio dell'anno nel quale è stata elevata la contestazione della violazione; il secondo motivo è del pari inammissibile, perché, quanto alla prova documentale, esso si risolve, in realtà, nella denunzia di un errore nella valutazione del mezzo istruttorio non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., deducibile, diversamente dal nostro caso, qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioé, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (cfr., in tema, Cass. 26/04/2022, n. 12971); quanto alla prova testimoniale, esso cela, nuovamente, una denunzia di mancata ammissione di mezzi istruttori (su cui v. subito "infra"); anche il terzo motivo è inammissibile, poiché in ricorso non sono indicati i capitoli di prova su cui i testi avrebbero dovuto deporre (cfr., sul punto, Cass. 4/10/2017, n. 23194, ove è affermato che «Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove»); né, a tal fine, può essere sufficiente il generico rilievo, contenuto a pag. 14 del ricorso, secondo cui "Appare del resto evidente che, nel caso di loro ammissione, l'assunzione delle prove testimoniali avrebbe chiarito al di là di ogni dubbio i fatti, consentendo al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di dimostrare l'effettiva durata inferiore dei rapporti «in nero», così da sconfessare la quantificazione operata nell'atto impugnato"; nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate"; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.