Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 17512/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo la misura, richiesta in via subordinata, della detenzione domiciliare.

A ragione della decisione ha rilevato che il richiedente, gravato da numerosi precedenti penali e giudiziari, non dispone di alcuna attività lavorativa e non ha indicato alcuna attività riparativa da porre a fondamento dell'ampia misura alternativa richiesta.

2. Galiano ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, e deduce la violazione degli artt. 178, 179, 678, 666 e 420-quater cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di valutare la tempestiva e documentata richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a concorrente impegno professionale, fatta pervenire a mezzo posta elettronica certificata (pec).

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 maggio 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Come risulta dagli atti - il cui accesso è consentito stante la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U., n. 42792 del 31/01/2001, Policastro, Rv. 220092) - il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto istanza per legittimo impedimento in vista dell'udienza del 24 marzo 2022.

L'istanza, che fu inviata a mezzo pec, risulta esser stata depositata in atti il 22 marzo 2022 e, quindi, in tempo congruo per essere compiutamente esaminata.

3. La modalità di spedizione, la posta elettronica certificata, non ha determinato l'inammissibilità dell'istanza, sì da giustificarne l'omesso esame.

Va, invero, data continuità al principio di recente puntualizzato in sede di legittimità, con argomenti qui pienamente condivisi, secondo cui «Nel procedimento camerate davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata» (Sez. 1 n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191; Sez. 1 n. 21981 del 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279664; Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520).

E', dunque, ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo di posta elettronica certificata atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice.

Deve ritenersi, così, superato l'orientamento che aveva accolto l'opposta soluzione, per la quale «le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. (Fattispecie relativa a istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo pec dal difensore di fiducia dell'imputato)» (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915).

Si è, difatti, condivisibilmente osservato che il parametro normativo di riferimento, quando occorra apprezzare la ritualità dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento difensivo, è l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza.

In forza di tale disposizione, quel che importa è che il legittimo impedimento sia stato prontamente comunicato, a nulla rilevando invece la modalità con cui esso sia stato posto a conoscenza del giudice.

In termini diversi dispone l'art. 121 cod. proc. pen., con la previsione che le richieste delle parti siano depositate in cancelleria.

Proprio dalla comparazione del tenore delle due disposizioni si trae la conclusione prima indicata, ovverosia che - per le istanze di rinvio per legittimo impedimento - non essendo imposto il deposito in cancelleria, possa valere la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, con l'unica conseguenza, in tal caso, che incombe sulla parte o sul soggetto richiedente l'onere di accertare che l'istanza sia pervenuta effettivamente nella sfera di disponibilità del giudice.

4. Una volta che si accerti, come nel caso in esame, che l'istanza, pur spedita a mezzo pec, sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice, non può escludersi che questi abbia l'obbligo di prenderla in esame.

L'onere che incombe alla parte istante di accertarsi che l'istanza sia entrata nella sfera di disponibilità che, come prima detto, qualifica le situazioni in cui sia inviata a mezzo pec e non depositata in cancelleria, può dirsi certamente adempiuto con la verifica che sia pervenuta alla cancelleria.

Non altro può pretendersi al soggetto istante, che non può essere onerato di controllare i passaggi interni all'ufficio del giudice, in forza dei quali l'istanza sia posta alla sua diretta cognizione dalla cancelleria.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo la misura, richiesta in via subordinata, della detenzione domiciliare. A ragione della decisione ha rilevato che il richiedente, gravato da numerosi precedenti penali e giudiziari, non dispone di alcuna attività lavorativa e non ha indicato alcuna attività riparativa da porre a fondamento dell'ampia misura alternativa richiesta. 2. Galiano ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, e deduce la violazione degli artt. 178, 179, 678, 666 e 420-quater cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di valutare la tempestiva e documentata richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a concorrente impegno professionale, fatta pervenire a mezzo posta elettronica certificata (pec). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 maggio 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Come risulta dagli atti - il cui accesso è consentito stante la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U., n. 42792 del 31/01/2001, Policastro, Rv. 220092) - il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto istanza per legittimo impedimento in vista dell'udienza del 24 marzo 2022. L'istanza, che fu inviata a mezzo pec, risulta esser stata depositata in atti il 22 marzo 2022 e, quindi, in tempo congruo per essere compiutamente esaminata. 3. La modalità di spedizione, la posta elettronica certificata, non ha determinato l'inammissibilità dell'istanza, sì da giustificarne l'omesso esame. Va, invero, data continuità al principio di recente puntualizzato in sede di legittimità, con argomenti qui pienamente condivisi, secondo cui «Nel procedimento camerate davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata» (Sez. 1 n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191; Sez. 1 n. 21981 del 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279664; Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520). E', dunque, ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo di posta elettronica certificata atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice. Deve ritenersi, così, superato l'orientamento che aveva accolto l'opposta soluzione, per la quale «le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. (Fattispecie relativa a istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo pec dal difensore di fiducia dell'imputato)» (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915). Si è, difatti, condivisibilmente osservato che il parametro normativo di riferimento, quando occorra apprezzare la ritualità dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento difensivo, è l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza. In forza di tale disposizione, quel che importa è che il legittimo impedimento sia stato prontamente comunicato, a nulla rilevando invece la modalità con cui esso sia stato posto a conoscenza del giudice. In termini diversi dispone l'art. 121 cod. proc. pen., con la previsione che le richieste delle parti siano depositate in cancelleria. Proprio dalla comparazione del tenore delle due disposizioni si trae la conclusione prima indicata, ovverosia che - per le istanze di rinvio per legittimo impedimento - non essendo imposto il deposito in cancelleria, possa valere la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, con l'unica conseguenza, in tal caso, che incombe sulla parte o sul soggetto richiedente l'onere di accertare che l'istanza sia pervenuta effettivamente nella sfera di disponibilità del giudice. 4. Una volta che si accerti, come nel caso in esame, che l'istanza, pur spedita a mezzo pec, sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice, non può escludersi che questi abbia l'obbligo di prenderla in esame. L'onere che incombe alla parte istante di accertarsi che l'istanza sia entrata nella sfera di disponibilità che, come prima detto, qualifica le situazioni in cui sia inviata a mezzo pec e non depositata in cancelleria, può dirsi certamente adempiuto con la verifica che sia pervenuta alla cancelleria. Non altro può pretendersi al soggetto istante, che non può essere onerato di controllare i passaggi interni all'ufficio del giudice, in forza dei quali l'istanza sia posta alla sua diretta cognizione dalla cancelleria. 5. Alla stregua delle esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 17512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris