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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 23817/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6287/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],difeso d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e se stesso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE VICENZA n.1514/2023 depositata il 09/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva dal Giudice di Pace di Vicenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo di pagamento di € 1.176,12, a titolo di corrispettivo per la fornitura di buste, biglietti da visita e fogli intestati come da fattura del 28/02/2012.

Il debitore proponevaopposizione, che viene rigettata con sentenza del 05/05/2021.

Tisato proponeva appello, domandando la revoca del decreto, il rigetto delle pretese avversariee la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.

IGS si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. e nel merito chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Vicenza ha dichiarato l’appello inammissibile ex art.342 c.p.c., rilevando che l’atto non individua le parti della sentenza impugnata oggetto di censura né contiene una parte argomentativa idonea a contrastare le motivazioni del primo giudice.

Ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto di gravame deve esporre con specificità le ragioni della critica.

Ha concluso che i motivi dedotti dall’appellante si limitano a riproporre censure già formulate in opposizione o sono formulati in termini generici, senza confutare in modo puntuale la sentenza impugnata, per cui nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità.

Ricorre in cassazione Tisato con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace.

Il motivo riprende i sei profili di censura proposti nei confronti della sentenza di primo grado.

Il primo profilo contesta la ritenuta genericità delle critiche all’utilizzo, da parte del giudice di pace, di una e-mail considerata riconoscimento di debito.

Si afferma che l’appello evidenziava puntualmente il disconoscimento della e-mail, l’assenza di conferma da parte della testimone Reolon e la mancanza di onere probatorio in capo all’opponente.

Il secondo profilo riguarda la deposizione del testimone Pupin, ritenuta attendibile dal giudice di pace.

Si espone che l’appello ne segnalava le incongruenze rispetto a fattura e d.d.t., la non partecipazione diretta alla consegna e l’incompatibilità tra quanto dichiarato e quanto documentato.

Il terzo profilo concerne i d.d.t., di cui uno non sottoscritto e l’altro disconosciuto, e denuncia la contraddittorietà della motivazione del giudice di pace, che dapprima li ha ritenuti idonei a provare la consegna, salvo poi fondarsi sulla prova testimoniale.

Il quarto profilo lamenta l’omessa valutazione della mancanza di prova sull’effettiva commissione della merce, non colmata da alcun capitolo istruttorio né da deposizioni.

Il quinto profilo riguarda l’assenza di accordo sui prezzi, e deduce che l’appello evidenziava differenze documentali tra fatture e l’erroneità dell’assunto secondo cui i prezzi sarebbero stati abituali.

Il sesto profilo attiene al frazionamento del credito.

2. - Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una specifica censura contenuta in appello.

In particolare, si deduce che il Giudice di pace avrebbe erroneamente affermato che l’opponente aveva riconosciuto il rapporto contrattuale relativo alla fornitura oggetto di causa, mentre l’appello chiariva che il riconoscimento si riferiva solo al rapporto generale pregresso e non alla specifica fornitura.

Si denuncia che il Tribunale non ha in alcun modo esaminato tale rilievo, che avrebbe avuto rilevanza decisiva ai fini dell’efficacia probatoria attribuita alla fattura.

3. -La parte controricorrente replica che il ricorso è inammissibile per la ricorrenza della doppia conforme, poiché il Tribunale ha deciso anche nel merito aderendo alle ragioni del Giudice di pace, e perché entrambi i motivi, seppur formalmente ricondotti alla violazione di norme di diritto, investono in realtà accertamenti di fatto.

Per quanto riguarda specificamente i l primo motivo, si eccepisce l’inammissibilità per errata qualificazione giuridica del vizio, per genericità dell’atto di appello, privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c., e per finalità sostanzialmente dirette a ottenere un nuovo giudizio di merito.

Nel merito, si osserva che il Tribunale ha esaminato le doglianze richiamando le motivazioni del primo giudice, che il disconoscimento della e-mail non era idoneo a inficiarne il valore, che la testimonianza Pupin è coerente e attendibile, che i documenti di trasporto non firmati o disconosciuti non elidono la prova della consegna, confermata anche da altri elementi, e che non risultano specifiche contestazioni sulla consegna della merce né sui prezzi, ritenuti conformi a quelliusuali.

Per quanto riguarda specificamente il secondo motivo, si rileva che il preteso vizio di omessa pronuncia riguarda una nota a piè di pagina dell’atto di appello, inidonea a integrare un motivo di gravame, e quindi non esiste alcun dovere del giudice di pronunciarsi.

4. –Il primo motivo è accolto.

Il giudicedi appello ha dichiarato inammissibile l’appello sulla base di un’interpretazione formalistica dell’art. 342 c.p.c.

Ciò si desume da un accesso al fascicolo (consentito da una censura sufficientemente specifica).

Tale eccessivo rigore form a listico contrasta con l’orientamento fatto proprio da Cass.

SU 27199/2017, secondo cui «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’del giudizio di appello, il quale mantiene la su a diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».

A tale orientamento –seguito tra le altre da Cass. 40560 / 2021 e 21401/2021– si dà continuità nel caso attuale, in cui l’appellante ha individuto in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata ed ha affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa che ha contrast ato le ragioni addotte dal primo giudice.

5. -L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

6. -La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6287/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],difeso d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e se stesso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE VICENZA n.1514/2023 depositata il 09/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva dal Giudice di Pace di Vicenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo di pagamento di € 1.176,12, a titolo di corrispettivo per la fornitura di buste, biglietti da visita e fogli intestati come da fattura del 28/02/2012. Il debitore proponevaopposizione, che viene rigettata con sentenza del 05/05/2021. Tisato proponeva appello, domandando la revoca del decreto, il rigetto delle pretese avversariee la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. IGS si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. e nel merito chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Vicenza ha dichiarato l’appello inammissibile ex art.342 c.p.c., rilevando che l’atto non individua le parti della sentenza impugnata oggetto di censura né contiene una parte argomentativa idonea a contrastare le motivazioni del primo giudice. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto di gravame deve esporre con specificità le ragioni della critica. Ha concluso che i motivi dedotti dall’appellante si limitano a riproporre censure già formulate in opposizione o sono formulati in termini generici, senza confutare in modo puntuale la sentenza impugnata, per cui nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità. Ricorre in cassazione Tisato con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace. Il motivo riprende i sei profili di censura proposti nei confronti della sentenza di primo grado. Il primo profilo contesta la ritenuta genericità delle critiche all’utilizzo, da parte del giudice di pace, di una e-mail considerata riconoscimento di debito. Si afferma che l’appello evidenziava puntualmente il disconoscimento della e-mail, l’assenza di conferma da parte della testimone Reolon e la mancanza di onere probatorio in capo all’opponente. Il secondo profilo riguarda la deposizione del testimone Pupin, ritenuta attendibile dal giudice di pace. Si espone che l’appello ne segnalava le incongruenze rispetto a fattura e d.d.t., la non partecipazione diretta alla consegna e l’incompatibilità tra quanto dichiarato e quanto documentato. Il terzo profilo concerne i d.d.t., di cui uno non sottoscritto e l’altro disconosciuto, e denuncia la contraddittorietà della motivazione del giudice di pace, che dapprima li ha ritenuti idonei a provare la consegna, salvo poi fondarsi sulla prova testimoniale. Il quarto profilo lamenta l’omessa valutazione della mancanza di prova sull’effettiva commissione della merce, non colmata da alcun capitolo istruttorio né da deposizioni. Il quinto profilo riguarda l’assenza di accordo sui prezzi, e deduce che l’appello evidenziava differenze documentali tra fatture e l’erroneità dell’assunto secondo cui i prezzi sarebbero stati abituali. Il sesto profilo attiene al frazionamento del credito. 2. - Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una specifica censura contenuta in appello. In particolare, si deduce che il Giudice di pace avrebbe erroneamente affermato che l’opponente aveva riconosciuto il rapporto contrattuale relativo alla fornitura oggetto di causa, mentre l’appello chiariva che il riconoscimento si riferiva solo al rapporto generale pregresso e non alla specifica fornitura. Si denuncia che il Tribunale non ha in alcun modo esaminato tale rilievo, che avrebbe avuto rilevanza decisiva ai fini dell’efficacia probatoria attribuita alla fattura. 3. -La parte controricorrente replica che il ricorso è inammissibile per la ricorrenza della doppia conforme, poiché il Tribunale ha deciso anche nel merito aderendo alle ragioni del Giudice di pace, e perché entrambi i motivi, seppur formalmente ricondotti alla violazione di norme di diritto, investono in realtà accertamenti di fatto. Per quanto riguarda specificamente i l primo motivo, si eccepisce l’inammissibilità per errata qualificazione giuridica del vizio, per genericità dell’atto di appello, privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c., e per finalità sostanzialmente dirette a ottenere un nuovo giudizio di merito. Nel merito, si osserva che il Tribunale ha esaminato le doglianze richiamando le motivazioni del primo giudice, che il disconoscimento della e-mail non era idoneo a inficiarne il valore, che la testimonianza Pupin è coerente e attendibile, che i documenti di trasporto non firmati o disconosciuti non elidono la prova della consegna, confermata anche da altri elementi, e che non risultano specifiche contestazioni sulla consegna della merce né sui prezzi, ritenuti conformi a quelliusuali. Per quanto riguarda specificamente il secondo motivo, si rileva che il preteso vizio di omessa pronuncia riguarda una nota a piè di pagina dell’atto di appello, inidonea a integrare un motivo di gravame, e quindi non esiste alcun dovere del giudice di pronunciarsi. 4. –Il primo motivo è accolto. Il giudicedi appello ha dichiarato inammissibile l’appello sulla base di un’interpretazione formalistica dell’art. 342 c.p.c. Ciò si desume da un accesso al fascicolo (consentito da una censura sufficientemente specifica). Tale eccessivo rigore form a listico contrasta con l’orientamento fatto proprio da Cass. SU 27199/2017, secondo cui «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’del giudizio di appello, il quale mantiene la su a diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata». A tale orientamento –seguito tra le altre da Cass. 40560 / 2021 e 21401/2021– si dà continuità nel caso attuale, in cui l’appellante ha individuto in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata ed ha affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa che ha contrast ato le ragioni addotte dal primo giudice. 5. -L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo. 6. -La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vic
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