CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione e pronunciata dal Tribunale di Bologna il 12/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, in specifico il dolo, poiché dagli atti, così come peraltro anche riconosciuto in altre sentenze allegate al ricorso e attestato dal Sert con atto che la sentenza non considera, l'imputato assumeva metadone e altri farmaci per i quali era in uno stato di sonno profondo e non ha sentito gli operanti; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla specifica circostanza rappresentata dal fatto che gli operanti non si sono limitati a suonare al citofono per ben 10 minuti ma hanno anche ripetutamente bussato alla porta di casa (elemento questo correttamente ritenuto significativo e che evidenzia una sostanziale differenza quanto alle situazioni giudicate nelle sentenze prodotte dalla difesa), ha risposto alla medesima censura già sollevata in appello, con ciò tenendo conto della spiegazione fornita dalla difesa introdotta anche con la nota del Sert che il giudice non ha travisato quanto, piuttosto, ha superato valorizzando i numerosi tentativi effettuati dagli operanti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della 1 somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen