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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 05657/2022

Testo disponibile della fonte

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al disposto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., e n. 5 (Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) in relazione alla quantificazione del controvalore attuale dei titoli oggetto di vertenza e del danno», deducendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della produzione documentale della banca in grado di appello e, per l’effetto, l’erronea determinazione del quantum del danno risarcibile.

2. Le controricorrenti hanno svolto nel controricorso considerazioni a suffragio della declaratoria di inammissibilità del ricorso, di cui hanno comunque chiesto il rigetto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Il primo motivo è inammissibile giacché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha affermato (pag. 20) che la banca non ha mai chiesto di provare di aver dato le informazioni relative all’adeguatezza dell’investimento sotto tutti i profili indicati dall’art. 29 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998, in una fattispecie in cui era pacifico tra le parti che l’operazione non fosse adeguata; questa è la ragione giuridica della responsabilità addebitata sul punto alla banca intermediaria; la censura in esame, del tutto eccentricamente, lamenta che la Corte territoriale abbia posto a base della decisione sul punto la necessità della forma scritta di tutte le informazioni rese al cliente in tema di adeguatezza.

Ciò che la sentenza impugnata, con ogni evidenza, non solo non ha affermato, ma implicitamente ha avversato, posto che il rilievo della mancata articolazione di prova per testi sul punto r.g. n. 28810/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28810/2016 Numero sezionale 4902/2021 Numero di raccolta generale 5657/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 implicitamente fa ritenere che abbia correttamente ritenuto possibile provare la circostanza anche per testimoni e, quindi, senza alcun vincolo di forma.

Del resto, in relazione all’onere della prova sul punto, lo stesso motivo in esame (pag. 11) nell’asserire che la sottoscrizione della dichiarazione di inadeguatezza da parte del cliente farebbe presumere che vi sia stato dibattito sul tema tra cliente e funzionario di banca, mostra di ben avvedersi che, in presenza di contestazione sul punto da parte del cliente - che la sentenza impugnata ha puntualmente ravvisato nella specie (pag. 21) senza ricevere dalla ricorrente specifiche censure sul punto (se non, tardivamente, in memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.) -, è onere della banca dare prova (processuale, non affidata ad asserzioni) del contenuto specifico delle informazioni all’uopo fornite al cliente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19417 del 03/08/2017; cfr., anche, Sez. 1, Ordinanza n. 10111 del 24/04/2018).

5. Il secondo motivo è inammissibile perché, analogamente al primo, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte territoriale non ha dichiarato inammissibile la produzione in appello di documenti da parte della banca perché non collegati alle difese svolte in primo grado; dunque, non coglie nel segno la questione agitata nella censura in relazione all’identificazione del thema decidendum.

La sentenza impugnata (pag. 11) ha rilevato la tardività della produzione documentale in quanto effettuata per la prima volta dalla banca in allegato alla sua comparsa conclusionale in appello.

Tale rilevo è corretto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019; Sez.

U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005), dovendosi rilevare che la tesi della ricorrente, r.g. n. 28810/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28810/2016 Numero sezionale 4902/2021 Numero di raccolta generale 5657/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 secondo cui si sarebbe trattato di un “aggiornamento” dei documenti già prodotti in primo grado, non è idonea a soddisfare i requisiti di ammissibilità della produzione documentale in appello, che prevedono che sia dedotto e dimostrato che i documenti prodotti entro l’udienza di discussione siano venuti a esistenza nel corso del giudizio di secondo grado e, dunque, che non fosse possibile produrli in uno con l’atto introduttivo del giudizio di appello.

Tutte circostanze che la ricorrente non ha né dedotto né, tantomeno, dimostrato.

6. Le spese di lite relative alla presente fase, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorporante Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 28810/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al disposto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., e n. 5 (Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) in relazione alla quantificazione del controvalore attuale dei titoli oggetto di vertenza e del danno», deducendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della produzione documentale della banca in grado di appello e, per l’effetto, l’erronea determinazione del quantum del danno risarcibile. 2. Le controricorrenti hanno svolto nel controricorso considerazioni a suffragio della declaratoria di inammissibilità del ricorso, di cui hanno comunque chiesto il rigetto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Il primo motivo è inammissibile giacché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di appello ha affermato (pag. 20) che la banca non ha mai chiesto di provare di aver dato le informazioni relative all’adeguatezza dell’investimento sotto tutti i profili indicati dall’art. 29 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998, in una fattispecie in cui era pacifico tra le parti che l’operazione non fosse adeguata; questa è la ragione giuridica della responsabilità addebitata sul punto alla banca intermediaria; la censura in esame, del tutto eccentricamente, lamenta che la Corte territoriale abbia posto a base della decisione sul punto la necessità della forma scritta di tutte le informazioni rese al cliente in tema di adeguatezza. Ciò che la sentenza impugnata, con ogni evidenza, non solo non ha affermato, ma implicitamente ha avversato, posto che il rilievo della mancata articolazione di prova per testi sul punto r.g. n. 28810/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28810/2016 Numero sezionale 4902/2021 Numero di raccolta generale 5657/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 implicitamente fa ritenere che abbia correttamente ritenuto possibile provare la circostanza anche per testimoni e, quindi, senza alcun vincolo di forma. Del resto, in relazione all’onere della prova sul punto, lo stesso motivo in esame (pag. 11) nell’asserire che la sottoscrizione della dichiarazione di inadeguatezza da parte del cliente farebbe presumere che vi sia stato dibattito sul tema tra cliente e funzionario di banca, mostra di ben avvedersi che, in presenza di contestazione sul punto da parte del cliente - che la sentenza impugnata ha puntualmente ravvisato nella specie (pag. 21) senza ricevere dalla ricorrente specifiche censure sul punto (se non, tardivamente, in memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.) -, è onere della banca dare prova (processuale, non affidata ad asserzioni) del contenuto specifico delle informazioni all’uopo fornite al cliente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19417 del 03/08/2017; cfr., anche, Sez. 1, Ordinanza n. 10111 del 24/04/2018). 5. Il secondo motivo è inammissibile perché, analogamente al primo, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale non ha dichiarato inammissibile la produzione in appello di documenti da parte della banca perché non collegati alle difese svolte in primo grado; dunque, non coglie nel segno la questione agitata nella censura in relazione all’identificazione del thema decidendum. La sentenza impugnata (pag. 11) ha rilevato la tardività della produzione documentale in quanto effettuata per la prima volta dalla banca in allegato alla sua comparsa conclusionale in appello. Tale rilevo è corretto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019; Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005), dovendosi rilevare che la tesi della ricorrente, r.g. n. 28810/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28810/2016 Numero sezionale 4902/2021 Numero di raccolta generale 5657/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 secondo cui si sarebbe trattato di un “aggiornamento” dei documenti già prodotti in primo grado, non è idonea a soddisfare i requisiti di ammissibilità della produzione documentale in appello, che prevedono che sia dedotto e dimostrato che i documenti prodotti entro l’udienza di discussione siano venuti a esistenza nel corso del giudizio di secondo grado e, dunque, che non fosse possibile produrli in uno con l’atto introduttivo del giudizio di appello. Tutte circostanze che la ricorrente non ha né dedotto né, tantomeno, dimostrato. 6. Le spese di lite relative alla presente fase, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorporante Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorporante il Banco di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 28810/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4
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